Indennità malattia 2026 anche per day hospital e comunità: guida operativa
Con la Circolare n. 65 del 16 giugno 2026, la Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e il Coordinamento Generale Medico Legale dell'INPS ridefiniscono le regole operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia in una serie di situazioni che, fino ad oggi, generavano incertezza applicativa.
Il documento risponde all'evoluzione organizzativa del Servizio Sanitario Nazionale, che ha progressivamente affiancato al ricovero ospedaliero tradizionale modelli alternativi di cura: attività ambulatoriali complesse, strutture residenziali e semiresidenziali, osservazione breve intensiva (obi) comunità terapeutiche e centri specialistici per i disturbi dell'alimentazione.
Regole generali e reperibilità
L'istituto richiama la Circolare n. 136 del 25 luglio 2003 che aveva già fissato le regole generali per la malattia, il ricovero ospedaliero e il day hospital.
La nuova Circolare n. 65/2026 integra e supera in più punti quella disciplina, adeguandola al contesto attuale del SSN. In particolare, vengono superate le indicazioni del par. 5 e del par. 9 della circolare del 2003, rispettivamente in materia di Day Service ambulatoriale e comunità terapeutiche per dipendenze patologiche.
Restano invece confermate le regole sulle fasce di reperibilità: nei casi equiparati alla malattia comune, il lavoratore è tenuto a rispettarle, eventualmente presso l'indirizzo della struttura sanitaria che lo ospita.
Tabella di riepilogo: strutture e documenti
Le principali novità introdotte dalla Circolare n. 65/2026 riguardano l'estensione dell'equiparazione al ricovero ospedaliero o al day hospital a una serie di situazioni in precedenza prive di una disciplina uniforme. Di seguito il riepilogo operativo sulle strutture, regime previdenziale applicabile e documenti richiesti:
| Tipologia di struttura / prestazione | Regime previdenziale applicabile | Documentazione richiesta |
|---|---|---|
| Day Service Ambulatoriale (DSA), Day Surgery, MAC, BIC, PAC, PDT | Equiparata al day hospital | Documentazione sanitaria della struttura |
| Centri di Salute Mentale (CSM) – giornate di trattamento programmato | Equiparata alla malattia (cicli di cura ricorrenti) | Attestazione presenze per trattamenti programmati |
| CSM con ospitalità notturna documentata come ricovero breve | Equiparata al day hospital | Documentazione del ricovero breve |
| SPDC, strutture psichiatriche residenziali sanitarie accreditate, RSA per motivi sanitari, Hospice, Unità di Riabilitazione Intensiva/Estensiva ex art. 26 L. 833/1978 | Equiparata al ricovero ospedaliero | Cartella clinica e Piano Terapeutico Individuale (PTI) |
| Prestazioni semiresidenziali psichiatriche (Centri Diurni), strutture socio-riabilitative senza assistenza sanitaria | Equiparata alla malattia comune | Certificazione medica di incapacità lavorativa |
| Day service complessi presso Case della Comunità | Equiparata al day hospital | Documentazione sanitaria della struttura |
| OBI e Degenza Breve (DB) annesse al Pronto Soccorso | Equiparata al ricovero ospedaliero | Documentazione della permanenza in struttura |
| Comunità terapeutiche per dipendenze – residenziale con assistenza sanitaria accreditata | Equiparata al ricovero ospedaliero | Certificato di dimissione con diagnosi firmato da medico della struttura |
| Comunità terapeutiche a prevalenza socio-educativa o semiresidenziale | Equiparata alla malattia comune | Certificazione medica di incapacità lavorativa |
| Centri DNA – day service, day hospital, residenzialità intensiva sanitaria accreditata | Equiparata al ricovero ospedaliero | Accreditamento, cartella clinica, PTI, équipe multidisciplinare |
| Centri DNA – semiresidenziale o strutture senza assistenza sanitaria | Equiparata alla malattia comune | Certificazione medica di incapacità lavorativa |
Istruzioni dettagliate per datori di lavoro e consulenti
- Verificare l'accreditamento della struttura. Il criterio discriminante tra equiparazione al ricovero ospedaliero e malattia comune è, in quasi tutti i casi, la presenza di autorizzazione o accreditamento SSN. Prima di qualsiasi altra valutazione, occorre accertare che la struttura in cui il lavoratore è stato ospitato operi in regime autorizzato o accreditato.
- Richiedere la documentazione corretta al lavoratore. Per le strutture equiparate al ricovero è necessario acquisire la cartella clinica o il certificato di dimissione con diagnosi, firmato da un medico in servizio presso la struttura, e il Piano Terapeutico Individuale (PTI). Per le fattispecie equiparate alla malattia comune è sufficiente la certificazione medica attestante l'incapacità temporanea al lavoro, redatta secondo le modalità ordinarie.
- Gestire le fasce di reperibilità. Nei casi di equiparazione alla malattia comune — strutture socio-educative, percorsi semiresidenziali, comunità senza assistenza sanitaria — permane l'obbligo di reperibilità. Il lavoratore può indicare come domicilio per le visite di controllo l'indirizzo della struttura che lo ospita. Il datore di lavoro deve verificare che il lavoratore abbia comunicato correttamente tale indirizzo all'INPS al momento della certificazione.
- Attenzione alle "dimissioni protette". La circolare conferma che i giorni di dimissione protetta non sono integralmente assimilabili al ricovero: sono indennizzabili come ricovero solo le giornate in cui il lavoratore si reca in struttura per accertamenti programmati; gli altri giorni richiedono certificazione medica ordinaria attestante l'incapacità lavorativa.

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