Cooperative e minimale contributivo: la Cassazione conferma l’obbligo

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17560 del 3 giugno 2026, è tornata a pronunciarsi sui rapporti tra le scelte organizzative delle società cooperative e gli obblighi contributivi nei confronti dell'INPS. La decisione affronta una pluralità di profili di interesse :

  •  la valenza dei vizi formali del verbale ispettivo, 
  • la natura delle sanzioni civili connesse all'omissione contributiva,
  •  l'operatività del minimale retributivo anche in presenza di riduzioni dell'orario o sospensioni del rapporto, nonché
  •  la ripartizione dell'onere probatorio nel disconoscimento di rapporti di lavoro subordinato tra familiari conviventi.

 La pronuncia consolida un orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità e ne ribadisce l'applicabilità anche nei contesti cooperativistici, in cui il socio lavoratore è equiparato al lavoratore subordinato ai fini previdenziali.

Dettagli del caso

La vicenda trae origine da un verbale di accertamento con cui l'INPS aveva contestato a una società cooperativa diversi rilievi. In particolare, l'Istituto aveva rilevato il mancato versamento della retribuzione, e dei correlati contributi, in relazione a giornate di assenza imputabili a una decisione unilaterale della cooperativa, con conseguente perdita del diritto all'esonero contributivo previsto dalla L. n. 190 del 2014, di cui la società aveva precedentemente beneficiato.

 A ciò si aggiungevano l'insussistenza dell'esonero per lavoratrici già occupate presso altri datori nei sei mesi precedenti, l'erogazione di un assegno per il nucleo familiare in misura superiore al dovuto e il disconoscimento di due rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con familiari conviventi dell'amministratore unico.

Il regolamento interno della cooperativa prevedeva la possibilità di sospendere il rapporto di lavoro o ridurre l'orario in caso di mancata approvazione del piano di crisi. Tanto il Tribunale quanto la Corte d'Appello avevano confermato la legittimità della pretesa contributiva, ritenendo inammissibile la riduzione unilaterale della retribuzione al di sotto del minimale fissato dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338 del 1989, conv. in L. n. 389 del 1989. Avverso tale pronuncia, la cooperativa e il suo amministratore hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. 

  • Sul primo motivo, relativo alla pretesa incomprensibilità delle contestazioni del verbale ai sensi dell'art. 12 della L. n. 212 del 2000, la Corte ha ribadito che eventuali vizi formali dell'accertamento ispettivo non incidono ex se sulla pretesa contributiva, poiché l'oggetto del giudizio non è l'atto amministrativo, bensì la sussistenza sostanziale dell'obbligazione contributiva dedotta in causa.
  •  Sul secondo motivo, fondato sull'art. 14 della L. n. 689 del 1981, i giudici hanno chiarito che il procedimento sanzionatorio amministrativo non si estende alla richiesta di adempimento delle obbligazioni previdenziali: le somme aggiuntive dovute in caso di omesso o ritardato versamento hanno infatti natura di sanzione civile, automatica e predeterminata, sostanzialmente diversa dalle sanzioni amministrative. 
  • Quanto al terzo motivo, riferito agli artt. 3 e 6 della L. n. 142 del 2001, la Corte ha confermato che il principio del minimo retributivo imponibile si applica anche alle cooperative, i cui soci lavoratori sono equiparati ai dipendenti ai fini previdenziali: la contribuzione deve essere parametrata al minimale anche quando l'orario è ridotto o il rapporto sospeso per scelta unilaterale del datore, atteso il principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello retributivo e l'indisponibilità dei diritti previdenziali.
  •  Una deliberazione di crisi che comporti la riduzione della retribuzione al di sotto dei minimi contrattuali non incide quindi sull'integrità della posizione previdenziale del socio, né eventuali apporti straordinari richiesti al socio lavoratore nel corso della crisi possono ridurre la tutela previdenziale a lui spettante
  • Infine, sul quarto motivo, relativo all'art. 2697 c.c., la Corte ha precisato che, in presenza degli elementi presuntivi raccolti dagli ispettori – quali la convivenza familiare con l'amministratore e l'accredito delle retribuzioni su un conto corrente di incerta intestazione – spetta alla società provare in modo certo l'effettiva sussistenza del rapporto, e in particolare del requisito tipico della subordinazione. Applicando correttamente tale regola di riparto dell'onere probatorio, la Corte territoriale ha confermato la legittimità del disconoscimento operato dall'Istituto, che nell'esercizio del proprio potere di autotutela è legittimato a verificare e rettificare situazioni giuridiche preesistenti.