CIG come stipendio ai fini del cumulo pensionistico, dice la Cassazione

Con la sentenza n. 18186 del 5 giugno 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione interviene su una questione di rilievo : la qualificazione dell'indennità di cassa integrazione guadagni (CIG) ai fini del cumulo con la pensione di invalidità specifica del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. 

Il principio affermato dalla Corte, tuttavia, ha portata sistematica più ampia, poiché richiama criteri di classificazione reddituale applicabili in diversi contesti previdenziali. Il punto centrale riguarda se la CIG, pur avendo natura previdenziale, debba essere considerata reddito da lavoro dipendente quando entra in gioco la disciplina del cumulo con trattamenti pensionistici soggetti a riduzione.

Il caso e il quadro normativo

La vicenda trae origine dal ricorso dell'INPS avverso una sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva rigettato l'applicazione della riduzione pensionistica operata dall'Istituto a carico di un pensionato titolare di pensione di invalidità specifica ex art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 164/1997. 

L'INPS aveva applicato la decurtazione prevista dall'art. 1, comma 42, della legge n. 335/1995, ritenendo che l'indennità di CIG percepita dal lavoratore per 39 settimane nello stesso anno del pensionamento costituisse reddito da lavoro dipendente rilevante ai fini del cumulo. La Corte d'Appello aveva invece escluso tale qualificazione, facendo propria la tesi — sostenuta anche da alcuni precedenti di legittimità — della natura previdenziale della CIG, incompatibile con la nozione di reddito da lavoro dipendente.

Il quadro normativo di riferimento è il seguente:

  • l'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 164/1997 estende espressamente alle pensioni di invalidità specifica del personale di volo l'applicazione dell'art. 1, commi 42 e 43, della legge n. 335/1995, che prevede la riduzione dell'assegno di invalidità in caso di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o d'impresa. 
  • A tale quadro si affianca l'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), secondo cui i proventi conseguiti in sostituzione di redditi assumono la stessa natura fiscale dei redditi sostituiti.

La decisione e la motivazione della Corte

La Cassazione accoglie il ricorso dell'INPS e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione. La motivazione si snoda su due piani distinti ma convergenti.

  1. In primo luogo, la Corte chiarisce la portata dei propri precedenti in materia: le pronunce che avevano riconosciuto natura previdenziale alla CIG (Cass. n. 901/2014 e Cass. n. 1378/2019) lo avevano fatto con riferimento a istituti civilistici specifici — rispettivamente la prescrizione del credito per TFR maturato durante la CIG e la compensazione tra crediti retributivi e somme indebitamente percepite a titolo di integrazione salariale — e non in termini generali e assoluti. Tali precedenti, pertanto, non sono estensibili alla diversa questione della qualificazione reddituale della CIG a fini previdenziali.
  2. In secondo luogo, la Corte ribadisce e applica il principio, già consolidato nella propria giurisprudenza, secondo cui la qualificazione di un reddito a fini previdenziali deve essere effettuata con riferimento alla classificazione operata dal TUIR ai fini IRPEF. In questo quadro, l'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 è chiaro: le somme corrisposte in sostituzione di redditi perduti assumono la natura fiscale del reddito sostituito. Poiché la CIG ha funzione sostitutiva o integrativa della retribuzione perduta dal lavoratore durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, essa va qualificata — a questi specifici fini — come reddito della stessa categoria del lavoro dipendente. La natura previdenziale dell'indennità non ne esclude, dunque, la rilevanza come reddito da lavoro dipendente nel contesto del cumulo pensionistico.

Il principio di diritto enunciato dalla Corte è il seguente: ai fini dell'applicazione delle riduzioni previste dall'art. 1, comma 42, della legge n. 335/1995 — richiamato dall'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 164/1997 anche per la pensione di invalidità specifica del personale di volo — l'indennità di cassa integrazione guadagni, quale reddito percepito in sostituzione o integrazione della retribuzione perduta ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986, rileva in termini di reddito da lavoro dipendente, indipendentemente dalla sua natura previdenziale.