Amianto: rendita INAIL e risarcimento danni non si compensano

Quando un lavoratore contrae una malattia professionale grave come il mesotelioma pleurico, il datore di lavoro non può ridurre il risarcimento dovuto agli eredi detraendo la rendita già erogata dall'INAIL. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14356 del 15 maggio 2026, con cui la Sezione III Civile ha rigettato il ricorso del Ministero della Difesa, condannato a risarcire gli eredi di un lavoratore deceduto per esposizione prolungata all'amianto. La pronuncia affronta tre questioni rilevanti per datori di lavoro e consulenti: il nesso causale nelle omissioni sulla sicurezza, la prevedibilità del danno da amianto e — soprattutto — il perimetro entro cui è possibile applicare la cosiddetta compensatio lucri cum damno, ovvero la detrazione dal risarcimento delle somme già percepite dalla vittima o dai suoi familiari attraverso il sistema previdenziale.

Il caso: vent’anni di esposizione all’amianto senza protezioni adeguate

Il lavoratore aveva prestato servizio per oltre vent'anni come saldatore presso un arsenale della Marina Militare, occupandosi di smontaggio, riparazione e ricostruzione di apparati meccanici ed elettrici a bordo di navi militari. 

Durante tutta l'attività era stato continuamente esposto a fibre di amianto, fumi e altre sostanze cancerogene. I dispositivi di protezione messi a disposizione — occhiali, guanti, ghette e grembiule — non includevano alcuna protezione per le vie respiratorie.

 L'INAIL aveva riconosciuto l'esposizione al rischio per circa vent'anni e aveva liquidato una rendita per invalidità permanente dell'85%. La stessa amministrazione datrice di lavoro aveva riconosciuto l'adibizione a lavori insalubri per un periodo sovrapponibile. 

Dopo il decesso per mesotelioma pleurico, gli eredi avevano convenuto in giudizio il Ministero della Difesa, chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale. Il Tribunale di Taranto aveva accolto la domanda liquidando il danno biologico temporaneo e il danno morale. 

La Corte d'Appello di Lecce aveva confermato la condanna del datore di lavoro ma  riducendo parzialmente l'importo.

La decisione: perché la rendita INAIL non si può detrarre dal risarcimento

Il punto più rilevante della pronuncia riguarda il terzo motivo di ricorso, con cui il Ministero chiedeva di sottrarre dal risarcimento dovuto agli eredi sia la rendita INAIL percepita dal lavoratore in vita, sia quella attribuita successivamente alla vedova.

L'amministrazione sosteneva che il danno  sofferto dal lavortore  fosse per sua natura unitario e che quindi le somme già erogate dall'INAIL coprissero, almeno in parte, lo stesso pregiudizio oggetto della condanna.

La Cassazione respinge questa impostazione in modo netto affermando che il meccanismo della compensatio lucri cum damno — che consente di detrarre dal risarcimento i vantaggi economici derivati alla vittima dallo stesso fatto illecito — non si applica quando le voci di danno non hanno lo stesso oggetto, anche se hanno la stessa natura giuridica. In altri termini, non basta che si parli genericamente di "danno biologico": occorre verificare se l'INAIL ha indennizzato esattamente la stessa voce che il giudice ha posto a carico del datore di lavoro.

Nel caso in esame, il giudice di merito aveva liquidato due voci specifiche :

  1.  il danno biologico temporaneo — calcolato per i 910 giorni di malattia prima del decesso — e
  2.  il danno morale per lo stesso periodo. 

L'INAIL, invece, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 38/2000, indennizza il danno biologico permanente e, per le invalidità superiori al 16%, la perdita della capacità lavorativa. Si tratta quindi di pregiudizi diversi per oggetto: la rendita INAIL copre le conseguenze permanenti della malattia professionale, non la sofferenza e la compromissione della qualità della vita nelle settimane e nei mesi immediatamente precedenti alla morte. Lo scomputo, pertanto, non è ammissibile.

Analoghe considerazioni valgono per la rendita erogata alla vedova, che spetta iure proprio a un soggetto diverso e a un titolo distinto, e che quindi non può essere imputata al risarcimento spettante agli eredi.

Su gli altri due motivi, la Corte ribadisce principi già consolidati: chi contesta il nesso causale in caso di omissione deve indicare in modo preciso quali misure alternative sarebbero state esigibili e dimostrare che avrebbero evitato il danno.

In tema di prevedibilità, l'art. 1225 del codice civile esclude il risarcimento solo se era imprevedibile la nocività del minerale per la salute in generale — circostanza esclusa, poiché la pericolosità dell'amianto è documentata fin dai primi del Novecento — non la specifica patologia tumorale poi insorta.