Disoccupazione agricola 2025: novità dall’ INPS

Con il messaggio n. 1740 del 26 maggio 2026, l'INPS rende noto di aver dato avvio alla campagna di liquidazione delle domande di indennità di disoccupazione agricola in competenza 2025,  e fornisce alle strutture territoriali e agli operatori di settore nuove istruzioni .

 Nel documento si evidenziano  in particolare  modifiche operative nella gestione  dettate sia da motivazioni tecniche che  da una  incertezza normativa  temporanea potrebbe che  generare contenziosi . Vediamo i dettagli

Verifica inadempienza: soglia alzata a 5.000 euro per tutti

Fino ad oggi, le indicazioni operative dell'INPS (messaggi n. 398/2026 e n. 1070/2026)  a seguito dell'estensione della verifica antimorosità ex art. 48-bis, comma 1-bis, del D.P.R. n. 602/1973 modificato dalla legge di bilancio 2025, anche ai pagamenti superiori a 2.500 euro. 

Con il messaggio n. 1740/2026, in attesa di un parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla corretta interpretazione della norma, tale soglia viene temporaneamente sospesa: l'obbligo di verifica rimane — per ora — solo per i pagamenti netti superiori a 5.000 euro.

Cosa cambia per i lavoratori: chi percepisce un'indennità netta compresa tra 2.500 e 5.000 euro non sarà soggetto alla verifica di inadempienza presso l'Agente della Riscossione. Il pagamento non potrà essere bloccato per eventuali debiti fiscali al di sotto di tale soglia, con effetti positivi sui tempi di erogazione. Il controllo pero sarà effettuato successivamente e potrebbe portare ad  esiti diversi.

CISOA per emergenze climatiche equiparata al lavoro — novità per OTI e OTD

Il secondo aspetto che emerge dal messaggio è  una interpretazione restrittiva delll'art. 10-bis, comma 2, del decreto-legge n. 92/2025 (convertito con modificazioni dalla legge n. 113/2025), già illustrato con Circolare INPS n. 149/2025,  il quale prevede che i periodi di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) fruiti per emergenze climatiche tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025 siano equiparati al lavoro ai fini del calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola.

 Il messaggio n. 1740/2026 precisa  che  l'equiparazione si applica esclusivamente alle giornate di sospensione totale dell'attività, non alle riduzioni di orario.

 Per gli operai a tempo determinato (OTD) le giornate lavorate a orario ridotto sono già inserite negli elenchi nominativi annuali; per gli operai a tempo indeterminato (OTI) esse generano comunque contribuzione da lavoro. 

L'equiparazione evita quindi una doppia valorizzazione, ma riconosce  più giornate utili al calcolo della prestazione per chi ha subito sospensioni complete.

Cosa cambia per le aziende: nessun adempimento aggiuntivo in fase dichiarativa. Le istruzioni operative per il calcolo sono già recepite nella procedura DSAGR.

Compatibilità CISOA e assegni servizio civile universale

Infine viene chiarita la compatibilità tra disoccupazione agricola e servizio civile universale.

Inps chiarisce che il servizio civile non è considerato  lavoro subordinato o parasubordinato ed essendo gli assegni non imponibili fiscalmente  sono cumulabili ,  con l’indennità di disoccupazione agricola 

Inoltre non c'è  obbligo di comunicazione all’Inps da parte del beneficiario.