Pensione medico residente in Lussemburgo: come viene tassata

La normativa interna sulla tassazione delle pensioni italiane erogate a residenti all'estero  — in particolare l'articolo 23, comma 2, lettera a), del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) — prevede che tali somme siano imponibili nel nostro Paese. 

Come noto le convenzioni internazionali in materia previdenziale pero prevalgono sul diritto interno: tale principio è sancito dall'articolo 169 del TUIR e dall'articolo 75 del D.P.R. n. 600/1973. Quando l'Italia ha stipulato con un altro Stato una Convenzione contro le doppie imposizioni, le sue disposizioni si applicano in via prioritaria  e possono  escludere o limitare la tassazione italiana.  Va anche considerata la cittadinanza del contribuente 

È in questo quadro che si inserisce la Risposta  a Interpello n. 112/2026 dell'Agenzia delle Entrate, che affronta il caso di una pensione ENPAM erogata dall'INPS a una  dottoressa  residente in Lussemburgo, iscritta all'AIRE  e con doppia cittadinanza. 

Il sostituto d'imposta — l'INPS — aveva applicato una ritenuta IRPEF del 23 per cento sull'intero importo pensionistico, ma la contribuente contestava tale trattenuta richiamando la Convenzione tra Italia e Lussemburgo, firmata il 3 giugno 1981 e ratificata con Legge n. 747/198

Il caso: contributi in gestioni diverse

Nel caso oggetto di analisi del Fisco la complessità deriva dalla natura mista della pensione ENPAM in questione, alimentata da contributi versati sia 

  • come iscritta all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri con attività di  libera professionista 
  • come medico specialista ambulatoriale a tempo pieno presso una ASL (quindi nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale), 

oltre che dal fatto che la  contribuente è  in possesso di doppia cittadinanza italiana e lussemburghese e residente in Lussemburgo.

Nell'interpello  sosteneva che l'intera pensione dovesse essere tassata esclusivamente in Lussemburgo in base all'articolo 18 della Convenzione, che prevede l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza per i trattamenti pensionistici derivanti da  lavoro dipendente.

 Chiedeva pertanto il rimborso delle ritenute già operate dall'INPS e l'interruzione delle trattenute future. La questione posta all'Agenzia delle Entrate richiedeva dunque di qualificare correttamente ciascuna quota della pensione alla luce delle norme applicabili.

Niente tassazione sulla contribuzione alla Cassa privata per la cittadina italiana

L'Agenzia delle Entrate ha risposto articolando la soluzione in due distinti regimi impositivi, a seconda dell'origine dei contributi che hanno alimentato la pensione.

  1. La quota afferente ai contributi versati quale iscritta all'Albo professionale e quella relativa all'attività libero-professionale privata non rientrano né nell'articolo 18 né nell'articolo 19 della Convenzione, bensì nell'articolo 22, paragrafo 1, che disciplina i "redditi non espressamente trattati" dalla Convenzione stessa. Tale norma prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza: queste quote sono dunque imponibili solo in Lussemburgo e non subiscono alcuna ritenuta in Italia.
  2. La quota corrispondente ai contributi versati per l'attività di medico specialista ambulatoriale presso la ASL segue invece un percorso diverso. Questa attività configura un rapporto assimilato al lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR. Ai fini della Convenzione, l'INPS è ente istituito dallo Stato per l'erogazione di prestazioni previdenziali pubbliche, e la prestazione lavorativa era resa a favore di un ente pubblico del SSN. Sussistono pertanto entrambe le condizioni richieste dall'articolo 19, paragrafo 2, della Convenzione per qualificare la pensione come "pensione pubblica". Tale norma attribuisce l'imposizione esclusiva allo Stato della fonte — l'Italia — salvo che il beneficiario abbia la sola cittadinanza dello Stato di residenza. Nel caso in esame, la contribuente è anche cittadina italiana: l'eccezione prevista dalla lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 19 non trova quindi applicazione, e la quota rimane imponibile esclusivamente in Italia.

Ne consegue che l'INPS, quale sostituto d'imposta, è tenuto ad applicare la ritenuta di cui all'articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973 solo sulla quota pensionistica riconducibile all'attività ambulatoriale pubblica, mentre deve astenersi dal prelevare imposte sulle altre quote. 

L'Agenzia ricorda altresì che i sostituti d'imposta possono applicare direttamente le Convenzioni , sotto la propria responsabilità, previa acquisizione della documentazione che attesti il possesso dei requisiti.

 In caso di mancata applicazione dell'esenzione, la contribuente ha diritto al rimborso delle ritenute non dovute presentando apposita istanza ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973 all'Agenzia delle Entrate — Centro Operativo di Pescara.