Pensione di reversibilità a coppie omosex: svolta della Corte Costituzionale
Con la sentenza n. 91 del 2026, depositata il 28 maggio 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di reversibilità per il partner superstite di una coppia omosessuale unita in matrimonio all'estero, quando il decesso dell'assicurato sia avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76 (cosiddetta legge Cirinnà). La pronuncia riguarda direttamente i datori di lavoro e i consulenti del lavoro chiamati a gestire le pratiche previdenziali dei superstiti, in quanto impone all'INPS di riconoscere tale prestazione anche in situazioni che fino ad oggi erano sistematicamente escluse dalla tutela pensionistica.
Il caso concreto: matrimonio all’estero senza unione civile
La vicenda trae origine da un procedimento in cui il partner superstite di una coppia maschile, unita in matrimonio negli Stati Uniti nel 2013, si era vista negare dall'INPS la pensione ai superstiti a seguito del decesso del coniuge assicurato, avvenuto nell'ottobre 2015. Il matrimonio contratto all'estero non aveva potuto produrre effetti giuridici in Italia in quella data, poiché mancava ancora la normativa che vi attribuisse gli effetti dell'unione civile: solo con il d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 7, adottato in attuazione della legge n. 76 del 2016, l'art. 32-bis della legge 31 maggio 1995, n. 218, ha stabilito che il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana. La Corte d'Appello di Milano aveva in parziale riforma del primo grado riconosciuto il diritto alla prestazione mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente. La Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza n. 187 del 2025, ritenendo quell'approccio interpretativo oltre i limiti consentiti, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, rimettendo la decisione alla Consulta.
La decisione della Consulta
La Corte Costituzionale ha accolto la questione dichiarando l'incostituzionalità della norma per violazione dell'art. 3 della Costituzione, ritenendo sussistente un'ingiustificata disparità di trattamento. Il ragionamento si articola su due assi principali.
- Il primo riguarda la natura della pensione di reversibilità. La Corte ribadisce che essa non ha funzione meramente assistenziale né è condizionata allo stato di bisogno del beneficiario, ma valorizza l'apporto economico che ciascun coniuge ha fornito alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altro, realizzando una forma di ultrattività della solidarietà familiare anche sul piano previdenziale. Proprio questa funzione rende irragionevole escludere da tale tutela chi, avendo formalizzato il vincolo all'estero, non ha potuto ottenerne il riconoscimento in Italia per un divieto di legge poi superato.
- Il secondo asse attiene al criterio dell'anacronismo normativo. La Corte ricorda che la ragionevolezza di una scelta legislativa può essere valutata anche alla luce dell'evoluzione successiva dell'ordinamento. E dunque, poiché oggi il legislatore riconosce piena equiparazione, ai fini della reversibilità, tra coniuge e unito civilmente, risulta irragionevole che tale parificazione non operi nei confronti di chi non ha potuto rendere efficace il proprio vincolo coniugale estero a causa del previgente divieto di legge, subendo poi l'evento morte prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.
La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità della direttiva 2000/78/CE, precisando che l'art. 3, paragrafo 3, della stessa esclude espressamente i regimi statali di sicurezza sociale, e ha rigettato tutte le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato, confermando la piena legittimità dell'intervento additivo richiesto.
Sono rimaste assorbite le censure relative agli artt. 2, 36 e 38 della Costituzione.
Inps dovrà dunque adeguare in futuro le proprie prassi alla decisione

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