Parità di trattamento: rivoluzione normativa in arrivo nel 2027

E stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legislativo n. 91 del 7 maggio 2026 che dà attuazione a due direttive europee del 2024 — la n. 1499e  la n. 1500 del Parlamento europeo e del Consiglio — con l'obiettivo di rafforzare la tutela contro le discriminazioni  nell'unione.

 L'intervento normativo copre un ampio spettro di motivi di discriminazione: razza e origine etnica, religione e convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale e genere e gli ambiti protetti i comprendono 

  • l'occupazione e il lavoro,
  •  la sicurezza sociale,
  •  l'accesso a beni e servizi.

Il provvedimento supera il precedente assetto istituzionale — fondato sulla figura della Consigliera o del Consigliere nazionale di parità e sull'Ufficio per la promozione della parità di trattamento (UNAR) — introducendo una nuova autorità di nomina parlamentare, quindi  indipendente dall' esecutivo.

Organismo di parità come sarà organizzato

Come detto il decreto prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dell'Organismo per la parità, configurato come autorità amministrativa indipendente dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, contabile e finanziaria, con sede a Roma. 

L'Organismo sarà un organo collegiale composto da un presidente e quattro componenti, nominati d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con mandato di sette anni non rinnovabile. Due componenti sono competenti in materia di contrasto alle discriminazioni (direttiva 1499) e due in ambito lavoristico e di parità di genere (direttiva 1500).

Per garantire l'indipendenza dell'organo, la legge prevede un rigido regime di incompatibilità: i componenti non possono svolgere attività professionali, imprenditoriali o di consulenza, né ricoprire cariche politiche, sindacali o in enti che operano nel settore delle pari opportunità. Il divieto si estende per un periodo di tre anni successivo alla cessazione dell'incarico, impedendo il passaggio diretto a soggetti privati operanti nei settori di competenza (c.d. revolving doors). 

A supporto dell'Organismo è istituito un apposito Ufficio, con una dotazione organica di 33 unità di personale (1 dirigente generale, 3 dirigenti non generali, 29 unità non dirigenziali), operativo a pieno regime dal 1° gennaio 2028.

Sul piano finanziario, il decreto stanzia un fondo dedicato pari a 7,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, cui si aggiunge un contributo ulteriore di circa 2 milioni di euro annui a valere sul fondo di rotazione per le politiche comunitarie. Le risorse coprono gli emolumenti dei componenti, le spese di funzionamento e i compensi per gli esperti esterni.

Nuovo organismo di parità: funzioni, poteri e tutele garantite

L'Organismo per la parità è investito di  molte  funzioni, che spaziano dalla prevenzione alla tutela giurisdizionale. 

Ad esempio in materia di sensibilizzazione e promozione, l'ente  potrà erogare  formazione e consulenza a soggetti pubblici e privati, promuovendo codici di comportamento e azioni positive, e dovrà monitorare l'applicazione delle politiche di parità a livello nazionale e territoriale, partecipando anche ai comitati di sorveglianza dei fondi europei.

Sul versante dell'assistenza alle vittime, l'Organismo riceverà denunce di discriminazione attraverso canali dedicati — accessibili anche in forma orale o telematica e con accomodamenti ragionevoli per le persone con disabilità — e fornisce gratuitamente consulenza personalizzata su rimedi giudiziali e stragiudiziali, normativa applicabile e supporto psicologico.

In materia di risoluzione alternativa delle controversie, l'Organismo pptrà  condurre procedure di conciliazione e mediazione (gratuite per il ricorrente), con possibilità di imporre a una pubblica amministrazione convenuta un piano vincolante di rimozione delle discriminazioni, da attuare entro 120 giorni. È prevista inoltre la facoltà di svolgere accertamenti documentali sull'esistenza di violazioni, richiedendo informazioni e documenti a imprese e soggetti privati.

Sul piano della tutela giurisdizionale, l'Organismo può agire in giudizio per delega della vittima, costituirsi parte civile e presentare osservazioni tecniche nei procedimenti civili e amministrativi. I pareri motivati dell'Organismo sono utilizzabili in giudizio come elementi di prova. 

L'ente è infine tenuto a redigere una relazione annuale alle Camere e, ogni quattro anni, un rapporto sulla situazione complessiva della parità di trattamento nel Paese.

Nel periodo transitorio compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 1° gennaio 2027, UNAR e Consigliera nazionale di parità continuano a operare con le dotazioni organiche esistenti, assicurando la continuità delle attività in corso.