Whistleblowing: cos’è cambiato con le Linee Guida ANAC 2025 sui canali interni

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato in via definitiva le Linee Guida n. 1 in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione, con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025, depositata presso la Segreteria del Consiglio l'11 dicembre 2025 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale.

Il documento conclude il percorso avviato con lo schema approvato il 6 novembre 2024 e sottoposto a consultazione pubblica dal 7 novembre al 9 dicembre 2024. Il testo finale tiene conto delle osservazioni ricevute e del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 581 del 9 ottobre 2025.

La novità piu rilevante è la totale autonomia del gestore 

Le nuove Linee Guida non sostituiscono la delibera ANAC n. 311/2023, dedicata ai canali esterni, ma la integrano. L'obiettivo è offrire agli enti pubblici e privati indicazioni operative uniformi sulla gestione dei canali interni previsti dal D.Lgs. n. 24/2023. Con la delibera n. 479 del 26 novembre 2025 l'Autorità ha aggiornato anche le stesse Linee Guida n. 311/2023.

Per i dettagli sulla normativa in vigore vedi anche Whistleblowing regolamento e linee guida 2023

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L'intervento nasce dal monitoraggio condotto da ANAC nel 2023 tramite questionario. Ne erano  emerse criticità sulla comunicazione interna, sulla formazione del personale e sulla gestione dei canali. Hanno contribuito anche le consultazioni mirate del 16 e 22 luglio 2024 con soggetti istituzionali, associazioni di imprese e organizzazioni della società civile e del Terzo settore.

Il testo integrale della Delibera ANAC n. 478 del 26 novembre 2025 è disponibile sul sito www.anticorruzione.it.

Le nuove linee guida ANAC sul Whistleblowing

Le nuove  Linee Guida ampliano il quadro normativo già tracciato dalla delibera n. 311 del 12 luglio 2023. Tale delibera, approvata dall’ANAC, era in linea con il decreto legislativo n. 24/2023, che ha recepito in Italia la direttiva (UE) 2019/1937 per la protezione dei whistleblower, ossia di coloro che segnalano violazioni o irregolarità all’interno di enti pubblici e privati. 

Il nuovo schema integra le indicazioni relative alla presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, introducendo linee guida specifiche per il funzionamento dei canali interni di segnalazione.

Nello specifico, le nuove Linee Guida mirano a:

  • Fornire indicazioni operative sulla gestione dei canali interni di segnalazione;
  • Garantire la riservatezza delle identità coinvolte e del contenuto della segnalazione;
  • Assicurare una gestione corretta e sicura delle segnalazioni sia nel settore pubblico che nel settore privato;
  • Agevolare l’applicazione della normativa e ridurre le incertezze interpretative per gli enti coinvolti.

e si concentrano  in particolare su cinque ambiti chiave:

  1. Canali di Segnalazione Interna: Indicazioni su come strutturare e gestire i canali interni di segnalazione per assicurare l’efficienza e la riservatezza del processo.
  2. Modalità di Effettuazione della Segnalazione e Ipotesi Sanzionatorie: Procedure per la corretta presentazione della segnalazione e possibili sanzioni in caso di violazioni.
  3. Gestione e Doveri del Personale Coinvolto: Specifiche sui ruoli e sulle responsabilità del personale incaricato della gestione delle segnalazioni, nonché sui doveri comportamentali dei dipendenti degli enti pubblici e privati.
  4. Formazione del Personale: Misure e programmi di formazione per il personale, per garantire la consapevolezza e la preparazione adeguata nella gestione delle segnalazioni.
  5. Ruolo del Terzo Settore: Riconoscimento del ruolo di supporto che il Terzo settore può offrire nell’attuazione della normativa e nella gestione delle segnalazioni.

Come si presenta la segnalazione e quali sanzioni rischia l’ente

L'ente deve garantire sia la forma scritta sia quella orale.

 Il canale deve essere accessibile a tutti i legittimati, compresi i consulenti. Per la forma  scritta ANAC preferisce le piattaforme informatiche, che consentono la cifratura e un dialogo riservato tramite un codice noto solo al segnalante.

La posta elettronica, anche certificata, è considerata di per sé inadeguata, salvo contromisure giustificate nella DPIA. In assenza di piattaforma resta possibile la protocollazione riservata in doppia busta, che per gli enti soggetti al CAD è un'extrema ratio. La segnalazione orale può avvenire per telefono, con messaggi vocali o in un incontro diretto, sempre con registrazione autorizzata o verbale sottoscritto.

Per mancata istituzione del canale, assenza di procedure o procedure non conformi agli artt. 4 e 5 del decreto, ANAC applica una sanzione da 10.000 a 50.000 euro (art. 21). Ne risponde l'organo di indirizzo, in solido con i suoi componenti.

Il gestore del canale: requisiti, conflitti e fasi di gestione

Il gestore, interno o esterno, deve essere autonomo e specificamente formato. L'autonomia si intende come imparzialità e indipendenza.

 Per questo l'organo di indirizzo non può supervisionare la gestione delle segnalazioni: istruttoria ed esito spettano solo al gestore.

Nelle realtà grandi o complesse il ruolo non dovrebbe coincidere con quello di RPD. La coincidenza è ammessa, con motivazione, negli enti sotto i 50 dipendenti. L'atto organizzativo deve inoltre prevedere un sostituto per i casi di conflitto di interessi e di assenza superiore a sette giorni. Se manca un sostituto libero da conflitti, il segnalante può rivolgersi al canale esterno ANAC.

Le fasi di gestione  della segnalazione  sono cinque:

  1. avviso di ricevimento entro 7 giorni;
  2. esame preliminare dei presupposti. Se mancano, la segnalazione è trattata come ordinaria;
  3. istruttoria, in cui ai terzi coinvolti vanno solo esiti ed estratti anonimizzati;
  4. riscontro entro 3 mesi, con termine non perentorio;
  5. cancellazione entro 5 anni dall'esito finale.

Anche le segnalazioni anonime vanno registrate e conservate. Chi riceve una segnalazione per errore deve trasmetterla al gestore entro 7 giorni.

AGGIORNAMENTO 5 OTTOBRE 2026 

Sul tema dell'autonomia del gestore si segnala ad esempio  l'intervento dell'Agenzia delle entrate che con provvedimento del 2 ottobre  ha definito chi prende il posto del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) quando quest'ultimo non può occuparsi di una segnalazione di illecito e individua nel Direttore Centrale Affari Legali il sostituto in due casi:

  •  conflitto di interessi e 
  • assenza imprevista o prolungata dal servizio.

 Il nuovo atto sostituisce il precedente provvedimento prot. n. 7661 del 20 luglio 2023.

Il provvedimento dà attuazione al paragrafo 3.3 delle Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione, approvate con Delibera ANAC n. 478 del 26 novembre 2025. Secondo l'Autorità, la gestione del conflitto di interessi serve a evitare che la stessa persona riceva e gestisca una segnalazione nella quale è coinvolta. Per questo il sostituto va individuato in anticipo nell'atto organizzativo, prima che il conflitto si verifichi. Le situazioni rilevanti comprendono la coincidenza con il segnalante o con la persona segnalata, oltre alle ipotesi di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile e agli articoli 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013. Se anche il sostituto si trova in conflitto, il segnalante può rivolgersi ad ANAC tramite il canale esterno, alle condizioni dell'articolo 6 del citato decreto sul whistleblowing.

Condivisione ed esternalizzazione: le regole per piccoli enti e gruppi societari

Qualsiasi ente può affidare a un fornitore la piattaforma informatica oppure affidare la gestione del canale a un soggetto esterno. In entrambi i casi serve un contratto, e il terzo tratta i dati come responsabile ex art. 28 GDPR.

La condivisione del canale è ammessa per i comuni non capoluogo, per i privati fino a 249 dipendenti e, secondo ANAC, per gli enti pubblici sotto i 50 dipendenti. Si realizza con una piattaforma unica ramificata, ma ogni ente deve nominare il proprio gestore e vedere solo le proprie segnalazioni.

Nei gruppi la soglia si calcola per singola società:

Società del gruppo Condivisione del canale Affidamento a un terzo (anche la capogruppo)
Fino a 249 lavoratori Ammessa Ammesso
Oltre 249 lavoratori Non ammessa Ammesso

Nella condivisione infragruppo la capogruppo opera come responsabile del trattamento e non come contitolare. Con l'esternalizzazione, la società che sceglie un terzo inidoneo resta comunque sanzionabile.

MOG 231, codici di comportamento, formazione ed ETS – Scarica le linee guida

Gli enti con Modello 231 devono adeguarlo su tre fronti, altrimenti il Modello perde efficacia esimente:

  • il canale interno;
  • il divieto di ritorsione e di ostacolo alla segnalazione;
  • il sistema disciplinare.

ANAC raccomanda un unico canale per tutte le segnalazioni, comprese quelle rilevanti ai fini 231. Se il gestore non è l'OdV, vanno disciplinati i flussi informativi tra i due.

Riservatezza e divieto di ritorsione vanno inseriti nei codici di comportamento o etici, diventando così obblighi disciplinarmente sanzionabili. Va prevista anche la sanzione per il segnalante condannato per diffamazione o calunnia, anche in primo grado.

La formazione è richiesta su due livelli: specifica e periodica per i gestori, generale per tutto il personale.

Gli Enti del Terzo settore convenzionati con ANAC offrono sostegno gratuito ai segnalanti. Il loro ruolo resta distinto da quello del facilitatore.

Il testo integrale della Delibera n. 478/2025 è disponibile sul sito www.anticorruzione.it.