Violazioni ostative DURC 2026: elenco aggiornato dal Ministero

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il decreto 22 giugno 2026 (GU n. 156 dell'8 luglio 2026), con cui vengono individuate le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che costituiscono causa ostativa alla fruizione di benefici normativi e contributivi da parte dei datori di lavoro. 

Per i datori di lavoro e i consulenti del lavoro il decreto rappresenta un riferimento operativo per individuare puntualmente le fattispecie di violazione e la relativa durata dell'effetto ostativo, elemento che incide sulla verifica di regolarità contributiva  per l'ottenimento del DURC e  l'accesso a sgravi, esoneri e agevolazioni.

Quadro normativo

L'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 ha subordinato, a decorrere dal 1° luglio 2007, il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e all'assenza di violazioni nelle medesime materie, comprese quelle relative alla tutela delle condizioni di lavoro e alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

La norma demandava a un decreto ministeriale l'individuazione specifica di tali violazioni, ai sensi dei commi 1175 e 1176 della medesima legge. Il decreto-legge n. 19/2024, nell'ambito delle disposizioni attuative del PNRR in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, ha aggiornato il perimetro della norma, rendendo necessaria una nuova ricognizione delle fattispecie rilevanti: è quanto il decreto del 22 giugno 2026 realizza attraverso l'Allegato A, parte integrante del provvedimento.

Novità 2026 violazioni che impediscono l’emissione del DURC

Rispetto all'impianto previgente, il decreto conferma l'impostazione basata sulla graduazione della causa, in funzione della gravità della violazione, espressa in mesi di interdizione dai benefici.

 L'Allegato A elenca le fattispecie penali e amministrative rilevanti, 

  • dalle più gravi (reati contro l'incolumità pubblica e sfruttamento del lavoro, con interdizione di 24 mesi) 
  • fino alle violazioni di carattere residuale (3 mesi).

Di seguito la tabella riepilogativa delle fattispecie e dei relativi periodi di interdizione dai benefici, come indicati nell'Allegato A al decreto.

Violazione

Periodo di interdizione

Art. 437 c.p. (rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro)

24 mesi

Art. 589, comma 2, c.p. (omicidio colposo con violazione norme sulla sicurezza sul lavoro)

24 mesi

Art. 603-bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – caporalato)

24 mesi

Art. 590, comma 3, c.p. (lesioni personali colpose gravi o gravissime con violazione norme sulla sicurezza sul lavoro)

18 mesi

Violazioni degli artt. 55 (commi 1, 2, 5 lett. a-d), 68 (comma 1, lett. a-b), 87 (commi 1-3), 159 (commi 1-2, lett. a-b), 165, 170, 178, 219, 262 (commi 1-2, lett. a-b), 282 (commi 1-2, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008

12 mesi

Art. 105, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 320/1956

12 mesi

Art. 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998 (impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno)

8 mesi

Art. 3, commi da 3 a 5, D.L. n. 12/2002, conv. L. n. 73/2002 (sospensione attività imprenditoriale)

6 mesi

Art. 27, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008 (violazioni in materia di sospensione dell'attività)

6 mesi

Artt. 7 e 9 D.Lgs. n. 66/2003 (orario di lavoro), solo se riguardanti almeno il 20% della manodopera regolarmente impiegata

3 mesi

Ogni altra violazione penale in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese quelle su condizioni di lavoro, salute e sicurezza

3 mesi

Istruzioni operative

Per la verifica pratica della regolarità ai fini dell'accesso ai benefici, datori di lavoro e consulenti devono considerare i seguenti elementi:

  •   la causa ostativa scatta solo in presenza di un provvedimento definitivo (sentenza passata in giudicato o ordinanza-ingiunzione definitiva ex art. 18 legge n. 698/1981);
  •     il periodo di interdizione decorre dalla data di definitività del provvedimento e si applica per la durata indicata in Allegato A, in base alla fattispecie di violazione accertata;
  •     l'interdizione non opera se il procedimento penale si è estinto per prescrizione obbligatoria o per oblazione, circostanze che vanno documentate in sede di verifica;
  •    ai fini della programmazione delle richieste di benefici (sgravi contributivi, esoneri, agevolazioni normative), è opportuno mappare preventivamente eventuali procedimenti pendenti o definiti a carico dell'azienda riconducibili alle fattispecie elencate;
  •    per la violazione residuale relativa agli articoli 7 e 9 del D.Lgs. n. 66/2003 (orario di lavoro), l'effetto ostativo (3 mesi) si applica solo se la violazione riguarda almeno il 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata: un dato da verificare  nel calcolo dell'organico.