Distacco per salvaguardia occupazionale: novità nel DL 62/2026
Con la legge di conversione del Decreto Lavoro 2026 (D.L. n. 62/2026, convertito in legge n. 112/2026) è stato introdotto il nuovo art. 16-quater, che disciplina un istituto già noto in una forma molto innovativa: il "distacco per finalità di salvaguardia occupazionale e continuità produttiva".
Si tratta di una misura temporanea, applicabile fino al 31 dicembre 2029, che offre alle imprese uno strumento aggiuntivo nella gestione delle crisi non strutturali, evitando il ricorso alla cassa integrazione o a licenziamenti.
La norma consente di distaccare lavoratori presso un'altra azienda anche appartenente a un settore economico diverso e che applica un CCNL differente, purché il distacco sia funzionale a obiettivi specifici:
- salvaguardare i livelli occupazionali,
- garantire la continuità produttiva,
- conservare le competenze professionali,
- limitare la sospensione dell'attività,
- ridurre l'uso degli ammortizzatori sociali o prevenire esuberi.
La sua concreta operatività è però subordinata a un decreto attuativo del Ministero del Lavoro, atteso entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, teoricamente entro il 26 agosto 2026.
La novità assenza di interesse dell’ azienda distaccante
L'elemento di maggiore discontinuità rispetto alla disciplina ordinaria (art. 30, D.Lgs. 276/2003) è che , di fatto, il nuovo distacco può essere disposto anche in assenza dell'interesse proprio del datore di lavoro distaccante, requisito che in precedenza la giurisprudenza ha sempre considerato essenziale — insieme a temporaneità e permanenza della titolarità del rapporto di lavoro — per distinguere il distacco dalla somministrazione.
L'articolo, però, non nasce nel vuoto: si sovrappone in parte all'art. 8, comma 3, della legge n. 236/1993, che già consente accordi sindacali per il distacco temporaneo volto a evitare riduzioni di personale, ammettendo anche il riaddebito dei costi all'impresa ospitante.
Come detto per i dettagli operativi occorre attendere il decreto ministeriale attuativo , che dovrà stabilire eventuali limiti e tutele per i lavoratori coinvolti, nonché il coordinamento con gli istituti già esistenti in materia di gestione delle crisi aziendali.

Commenti recenti