Terzo Settore: nuovi modelli di verbale per i controlli RUNTS

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto del Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie n. 198 del 10 agosto 2026, ha approvato i nuovi modelli di verbale  per le attività di controllo sugli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

 I modelli precisano il contenuto dei controlli ai fini della omogeneita di applicazione  sul territorio e la loro conoscenza consente agli  enti di essere pronti al momento delle verifiche.

Il provvedimento individua tre distinti schemi operativi: 

  1. uno per i controlli ordinari, 
  2. uno per i controlli straordinari e 
  3. uno per l'ipotesi in cui la verifica non possa essere effettuata a causa dell'irreperibilità dell'ente.

ATTENZIONE Si precisa che si tratta dei controlli di natura pubblicistica, esercitati dall'ufficio statale del RUNTS (o dagli uffici regionali/provinciali competenti per territorio) al fine di verificare I requisiti per l'iscrizione e la permanenza dell'ente nel Registro. Tali verifiche sono distinte e autonome rispetto ai controlli endo-societari svolti dal revisore legale dei conti o dall'organo di controllo interno dell'ente, previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore per gli enti che superano determinate soglie dimensionali.

I verbali di controllo

Il decreto si inserisce nel sistema di vigilanza disegnato dal Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), che al Titolo XI disciplina i controlli e il coordinamento sugli enti registrati. La base regolatoria è il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 agosto 2025, n. 125, adottato in attuazione dell'articolo 96 del Codice, con cui sono state definite forme, contenuti, termini e modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sul sistema di registrazione RUNTS. In particolare, l'articolo 5 del D.M. n. 125/2025 attribuisce all'Ufficio dirigenziale generale presso cui è istituito l'ufficio statale del RUNTS il compito di approvare, con apposito decreto, i modelli di verbale per i controlli ordinari e straordinari. 

Il nuovo provvedimento dà quindi attuazione a questa previsione.

Riferimento normativo Estremi Contenuto rilevante
Decreto Capo Dipartimento n. 198 del 10/08/2026 Adozione dei tre modelli di verbale
D.Lgs. Codice del Terzo Settore n. 117 del 3/07/2017, Titolo XI Disciplina generale dei controlli
Decreto Ministeriale n. 125 del 7/08/2025 Forme, contenuti, termini e modalità della vigilanza sul RUNTS
D.M. n. 125/2025, art. 5 Competenza all'approvazione dei modelli di verbale
D.M. n. 125/2025, art. 13, comma 4 Ipotesi di irreperibilità dell'ente
D.P.R. 6 marzo 2024, n. 546 (registrazione Corte dei Conti 19/03/2024) Conferimento incarico al Capo Dipartimento
Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32 Modalità di pubblicità legale del decreto

Novità e accorgimenti pratici

L'elemento centrale del decreto è la differenziazione dei modelli di verbale in base alla natura del controllo effettuato. Fino a questo intervento, il D.M. n. 125/2025 aveva già distinto concettualmente controllo ordinario e controllo straordinario, ma mancava uno schema operativo standardizzato da utilizzare sul campo fattispecie espressamente prevista dall'articolo 13, comma 4, del D.M. n. 125/2025.

Per i datori di lavoro e i consulenti che operano nel Terzo settore, puo essere utile adottare alcuni accorgimenti pratici:

  • Verificare la tipologia di controllo comunicata dall'ufficio RUNTS competente (ordinario o straordinario), poiché da questa dipende il modello di verbale che verrà utilizzato dagli ispettori durante l'accesso o la verifica documentale.
  • Predisporre la documentazione dell'ente in modo organico e facilmente consultabile, così da agevolare la compilazione del verbale nei tempi previsti dal D.M. n. 125/2025, indipendentemente dal modello applicato.
  • Aggiornare i recapiti e la sede legale/operativa comunicati al RUNTS, per evitare che un controllo si concluda con la redazione del verbale di irreperibilità (Allegato 3), circostanza che può comportare conseguenze pregiudizievoli per l'ente in termini di iscrizione e mantenimento dei requisiti.
  • Conservare copia del verbale sottoscritto al termine di ogni controllo, verificandone la corrispondenza con il modello previsto per la tipologia di verifica svolta, ed eventualmente formulare osservazioni nei termini indicati dagli ispettori.

I consulenti che assistono più enti del Terzo settore dovrebbero inoltre predisporre una checklist interna che richiami, per ciascun cliente, la data dell'ultimo controllo, la tipologia (ordinaria o straordinaria) e lo stato della documentazione, così da presentarsi preparati in caso di nuova verifica secondo gli schemi ora formalizzati.