Nautica da diporto e motori elettrici. ecco il regolamento MIT

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il Decreto 26 maggio 2026, n. 146, sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2026. Il provvedimento disciplina le procedure per l'approvazione e l'installazione dei sistemi di alimentazione elettrica e dei relativi motori di propulsione sulle unità da diporto.

Riguarda: 

  • imbarcazioni, 
  • natanti e 
  • moto d'acqua rientranti nell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.

 Il testo si rivolge principalmente alle imprese che costruiscono o installano sistemi di propulsione elettrica.

Di seguito il quadro normativo di riferimento, le principali novità operative e le istruzioni pratiche per adeguarsi agli obblighi introdotti dal decreto.

L'entrata in vigore è prevista per il giorno 8 novembre 2026.

Il quadro normativo i responsabili

Il DM 146/2026 si inserisce nel sistema delineato dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (codice della nautica da diporto) e dal decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, di attuazione della direttiva 2013/53/UE sulle unità da diporto e le moto d'acqua. Il riferimento tecnico centrale è la norma UNI EN ISO 16315:2016 relativa ai sistemi di propulsione elettrica per unità di piccole dimensioni.

 Il decreto introduce e definisce (art. 2) le figure di:

  • impresa installatrice, 
  • responsabile tecnico dell'impresa installatrice,
  • organismo abilitato (autorizzato alla valutazione dei sistemi di qualità aziendali secondo gli allegati VII, VIII e XI del d.lgs. 5/2016),
  •  organismo di valutazione della conformità (notificato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera dd, del d.lgs. 5/2016) e
  •  sistema di propulsione elettrico.

cosi da individuare correttamente soggetti obbligati e interlocutori istituzionali in ciascuna fase del processo.

Qualificazione delle imprese installatrici, vigilanza, chi è escluso

La novità principale riguarda l'introduzione di un percorso di qualificazione obbligatorio per le imprese installatrici (art. 3). 

Queste devono possedere personale certificato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024,

  • essere iscritte in Camera di Commercio per l'attività di installazione di sistemi di propulsione elettrica e 
  • dotarsi di un sistema di gestione per la qualità approvato da un organismo abilitato.

 L'approvazione va comunicata al Ministero via PEC, utilizzando il modello dell'Allegato I; la stessa procedura si applica per comunicare modifiche o cessazione dell'attività. Il Ministero pubblica sul proprio sito l'elenco delle imprese che hanno effettuato la comunicazione.

 È inoltre previsto un regime di vigilanza: l'organismo abilitato può accedere in qualsiasi momento a locali e documentazione dell'impresa e, in caso di violazioni accertate dalle amministrazioni vigilanti, dispone la sospensione o la revoca dell'approvazione del sistema di qualità.

Cosa è richiesto

  1. Per le unità di nuova costruzione (art. 4) è richiesta la dichiarazione di conformità di cui all'allegato VIII del d.lgs. 171/2005, con l'indicazione della norma di riferimento, la valutazione della documentazione tecnica da parte dell'organismo di valutazione della conformità e l'aggiornamento del manuale del proprietario con le istruzioni di sicurezza specifiche per l'impianto elettrico.
  2. Per le conversioni di unità già immesse sul mercato (art. 5), l'organismo di valutazione della conformità verifica il rispetto della norma di riferimento e l'assenza di effetti sostanziali sui requisiti essenziali dell'unità (punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.6 e 4, parte A, allegato II, d.lgs. 171/2005), redigendo un apposito rapporto tecnico. Se la trasformazione incide in modo sostanziale su un requisito essenziale, il prodotto è sottoposto a valutazione post costruzione ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 5/2016; tale procedura non si applica alle unità non marcate CE. 

Infine, il decreto prevede una clausola di mutuo riconoscimento (art. 6): le disposizioni non si applicano ai prodotti fabbricati o commercializzati in altri Stati UE, in Turchia o negli Stati EFTA aderenti al SEE.

Istruzioni operative: il percorso passo per passo per installatori e costruttori

Le imprese installatrici devono seguire questo percorso operativo:

  • far certificare il responsabile tecnico e il personale addetto secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024, presso un organismo accreditato;
  • verificare o effettuare l'iscrizione in Camera di Commercio per l'attività di installazione di sistemi di propulsione elettrica;
  • predisporre il sistema di gestione per la qualità e presentare istanza di valutazione a un organismo abilitato;
  • una volta ottenuta l'approvazione, inviare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite PEC, il modello di cui all'Allegato I, con gli estremi dell'approvazione e la data di inizio attività;
  • comunicare tempestivamente, con lo stesso modello, eventuali variazioni o la cessazione dell'attività, e informare preventivamente l'organismo abilitato di qualsiasi modifica al sistema di qualità;
  • conservare la documentazione tecnica e i dati su prove, tarature e formazione del personale, disponibili per gli accessi ispettivi dell'organismo abilitato.

Per i costruttori di unità nuove:  occorre predisporre la dichiarazione di conformità con indicazione della norma di riferimento, far approvare la documentazione tecnica dall'organismo di valutazione della conformità e integrare il manuale del proprietario con le istruzioni di sicurezza previste dalla norma UNI EN ISO 16315.

Per chi effettua conversioni di unità esistenti: rivolgersi preventivamente a un organismo di valutazione della conformità, richiedere il rapporto tecnico attestante il mantenimento dei requisiti essenziali e conservare la relativa documentazione per dieci anni dalla data di installazione, come previsto dall'art. 5, comma 3.

Tabella di riepilogo

Riferimento Dettaglio
Provvedimento Decreto MIT 26 maggio 2026, n. 146
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale GU n. 184 del 10 agosto 2026
Entrata in vigore 90° giorno dalla pubblicazione (8 novembre 2026)
Norma tecnica di riferimento UNI EN ISO 16315:2016
Certificazione personale installatore UNI CEI EN ISO/IEC 17024
Conservazione documentazione tecnica (conversioni) 10 anni dall'installazione
Normativa di riferimento primaria D.Lgs. 171/2005; D.Lgs. 5/2016