Sgravio contributivo CdS 2018, elenco nuovi beneficiari e istruzioni

L’INPS, con il Messaggio n. 1811 del 29 maggio 2026, ha fornito l'elenco delle aziende beneficiarie dei decreti ministeriali di ammissione adottati utilizzando le risorse residue dello stanziamento relativo all’anno 2018  e  le istruzioni operative per la fruizione .

Come in anni precedenti il provvedimento interviene a seguito della verifica effettuata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulle somme effettivamente utilizzate dalle imprese già autorizzate , dalla quale è emerso che gli importi concessi risultavano superiori a quelli fruiti, per cui è stato possibile ammettere ulteriori aziende al beneficio , individuate nell’allegato al messaggio .

Novità sgravio CDS: utilizzo risorse residue 2018

La misura riguarda lo sgravio contributivo previsto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 510/1996 in favore delle imprese che hanno sottoscritto contratti di solidarietà ai sensi della normativa previgente e dell’articolo 21, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 148/2015. L’INPS ricorda che le precedenti istruzioni operative erano state fornite con la circolare n. 133/2019 e con il messaggio n. 1750/2020 per le aziende i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si erano conclusi rispettivamente entro il 31 marzo 2019 ed entro il 31 ottobre 2019.

A seguito della ricognizione contabile effettuata dall’Istituto, il Ministero ha potuto destinare le risorse non utilizzate ad altre imprese aventi diritto, individuate nei nuovi decreti di ammissione. Il messaggio disciplina quindi  le modalità di recupero delle agevolazioni spettanti a tali soggetti e i relativi adempimenti amministrativi.

Le strutture territoriali INPS, una volta verificata la documentazione prodotta dal datore di lavoro e il decreto direttoriale di ammissione al beneficio, dovranno attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”.

Istruzioni dettagliate per datori di lavoro e consulenti

La procedura di riconoscimento dello sgravio deve essere attivata direttamente dal datore di lavoro interessato. Una volta ottenuto il codice autorizzativo attribuito dalla sede INPS competente, il recupero del beneficio deve essere effettuato attraverso il flusso Uniemens.

Per l’esposizione dello sgravio spettante occorre valorizzare, all’interno della sezione <DenunciaAziendale> e dell’elemento <AltrePartiteACredito>, specifici campi individuati dall’Istituto. Le informazioni da indicare sono riepilogate nella seguente tabella.

Sezione Uniemens Elemento da valorizzare Codice/valore
<DenunciaAziendale> / <AltrePartiteACredito> <CausaleACredito> L943
<DenunciaAziendale> / <AltrePartiteACredito> <ImportoACredito> Importo spettante
Flusso Uniemens ordinario Conguaglio Entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione del messaggio
Uniemens/Vig Regolarizzazione contributiva Procedura di regolarizzazione

Particolare attenzione deve essere prestata ai termini di recupero. L’INPS precisa infatti che,  le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione del messaggio, avvenuta il 29 maggio 2026. Il termine scade quindi i 16 agosto 2026 che slitta al 20 per la consueta sospensione feriale degli adempimenti .

Per le aziende che nel frattempo abbiano cessato o sospeso l’attività, il recupero del beneficio non potrà avvenire mediante ordinaria denuncia contributiva. In tali casi dovrà essere utilizzata la procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/Vig).