Sanzioni prescrizione obbligatoria, INL dice no alla rateizzazione
L'Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota n. 2010/2026 ha esaminato nel dettaglio la disciplina della prescrizione obbligatoria prevista dagli artt. 20 e seguenti del DLgs. 758/1994, richiamando anche l'art. 15 del DLgs. 124/2004.
L'Ispettorato ha precisato in particolare che l'estinzione del reato richiede la compresenza di due elementi:
- la condotta ripristinatoria della violazione secondo le modalità e i tempi indicati nel provvedimento dell'organo ispettivo e
- il pagamento integrale della somma indicata.
Il versamento deve avvenire per intero e nel rispetto del termine perentorio stabilito, ed è incompatibile sia con la rateizzazione sia con qualsiasi forma di dilazione o di pagamento tardivo.
Un versamento parziale o effettuato oltre i termini non produce quindi l'effetto estintivo, né può in alcun modo compensare l'ammenda che verrebbe eventualmente irrogata in sede penale.
Prescrizione obbligatoria DLgs. 758/94: come funziona
La prescrizione obbligatoria rappresenta uno strumento particolarmente utilizzato dagli organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma applicabile più in generale anche ad altre violazioni della legislazione sociale e giuslavoristica.
Si tratta di un meccanismo che consente al datore di lavoro o al soggetto responsabile di una violazione di evitare il procedimento penale, a condizione che ripristini la regolarità violata entro un termine stabilito dall'organo ispettivo e, successivamente, versi una somma a titolo di sanzione amministrativa
In sostanza una volta verificato che il contravventore ha ottemperato alla prescrizione entro il termine assegnato, l'organo di vigilanza lo ammette al pagamento di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda prevista per la violazione commessa, da versare entro 30 giorni.
L'istituto si rivolge, in particolare, alle violazioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, oppure con la sola ammenda, e può riguardare anche condotte per le quali il trasgressore abbia provveduto spontaneamente a sanare l'irregolarità prima ancora che la prescrizione venga formalmente impartita.
ATTENZIONE al fatto che se il pagamento non viene effettuato nei termini, l'inadempimento viene comunicato all'Autorità giudiziaria entro 90 giorni, e la vicenda prosegue quindi in sede penale, con possibile emissione di una sentenza o di un decreto penale di condanna.
A questo punto del procedimento, il contravventore potrà eventualmente richiedere al giudice l'ammissione al pagamento rateale dell'ammenda, secondo la disciplina generale prevista dall'art. 133-ter del codice penale.

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