Compensazione contributiva tra gestioni INPS: la Cassazione dice no

Con l'ordinanza n. 24752, depositata il 24 agosto 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su una questione ricorrente nel contenzioso previdenziale: la sorte dei versamenti contributivi effettuati alla Gestione Separata quando un contratto di collaborazione a progetto viene successivamente riqualificato come rapporto di lavoro subordinato. 

La pronuncia consolida un orientamento già espresso in diverse decisioni dello stesso anno (V. SOTTO), chiarendo che tra le differenti gestioni previdenziali dell'INPS non è ammessa alcuna forma di compensazione "atecnica" o impropria, neppure quando i versamenti si riferiscano ai medesimi lavoratori e allo stesso arco temporale. La questione incide direttamente sull'ammontare delle somme dovute in sede di accertamento contributivo in caso di successiva riqualificazione del rapporto.

I dettagli del caso: contratti a progetto e riqualificazione del rapporto

La vicenda trae origine da un accertamento contributivo relativo a una pluralità di contratti di collaborazione a progetto stipulati nel settore dei call center outbound.

 La distinzione temporale è decisiva: 

  1. per i rapporti instaurati dopo l'entrata in vigore della disciplina speciale introdotta dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sulle collaborazioni a progetto i giudici di merito avevano accertato l'effettiva autonomia dei collaboratori nell'esecuzione delle prestazioni, escludendo quindi la pretesa contributiva dell'Istituto. 
  2. Diversamente, per i contratti conclusi prima di tale riforma, la genericità e la mancanza di specificità del progetto avevano determinato, in base alla disciplina previgente, la conversione automatica del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, a prescindere da ogni verifica in concreto degli indici di subordinazione. 

La Corte d'Appello di Genova, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva condannato la parte datoriale al pagamento dei contributi dovuti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, riconoscendo però il diritto a detrarre da tale importo quanto già versato per le stesse lavoratrici alla Gestione Separata, con conseguente riduzione della pretesa dell'Istituto.

La decisione: nessuna compensazione tra gestioni diverse

L'INPS ha impugnato la sentenza d'appello lamentando l'erronea applicazione dei principi civilistici in materia di compensazione, sostenendo che le due gestioni previdenziali siano governate da regole autonome e da modalità e tempistiche di adempimento distinte, tali da escludere ogni automatismo compensativo.

 La Cassazione ha accolto il motivo, ribadendo un principio già più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità:

 le eventuali eccedenze derivanti da versamenti effettuati dal datore di lavoro a titolo diverso in differenti gestioni dell'Istituto, relativi agli stessi rapporti di lavoro, possono eventualmente dar luogo a un'azione di ripetizione dell'indebito, qualora ne ricorrano i presupposti, ma non legittimano in alcun modo la creazione di una posta contabile da regolare mediante compensazione impropria

Nel caso specifico si configura infatti un rapporto trilaterale tra istituto previdenziale, datore di lavoro e lavoratore, complicato dalla diversità delle gestioni in cui confluiscono i contributi da lavoro autonomo e da lavoro dipendente: si tratta di una disomogeneità strutturale che, secondo la Corte, impedisce qualsiasi forma di compensazione "atecnica" della contribuzione in sede di riqualificazione del rapporto.

 La Suprema Corte ha così cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, dichiarando assorbito l'esame del secondo motivo di ricorso — relativo all'applicabilità delle sanzioni civili — proprio perché quest'ultimo presupponeva la correttezza dell'operata compensazione, ormai esclusa. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Genova, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati, compresa la rideterminazione dell'importo dovuto .

Precedenti giurisprudenziali

I precedenti di giurisprudenza in materia
  • Cass., sez. lav., 16 maggio 2026, n. 14529 
  • Cass., sez. lav., 4 giugno 2026, n. 17777
  • Cass., sez. lav., 2 giugno 2026, n. 17439 
  • Cass., sez. lav., 13 maggio 2026, n. 14094 
  • Cass., sez. lav., 2 ottobre 2019, n. 24618 
  • Cass., sez. VI-L, 23 marzo 2022, n. 9484