Permessi 104 a piu familiari: se usati lo stesso giorno scatta il recupero INPS

Più familiari possono chiedere i permessi mensili retribuiti per assistere la stessa persona con disabilità, ma i giorni a disposizione restano tre in totale e vanno condivisi. Con la circolare n. 100 del 18 settembre 2026, l'INPS chiarisce che cosa accade quando questo limite viene superato oppure quando due o più lavoratori si assentano nella stessa giornata o nelle stesse ore. In entrambi i casi si  tratta di una violazione di legge e l'Istituto deve recuperare le somme indebitamente fruite. 

Vediamo le regole di base e le indicazioni dell'istituto per gestire correttamente i permessi.

Le norme sui permesse legge 104 1992

I permessi  in oggetto sono previsti dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La norma riconosce ai lavoratori dipendenti tre giorni di permesso al mese, retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, che possono essere frazionati in ore, per assistere un familiare con disabilità in situazione di gravità che non sia ricoverato a tempo pieno. Possono richiederli i genitori, anche adottivi o affidatari, il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto e, a determinate condizioni, i parenti e gli affini entro il terzo grado. Il beneficio parte dalla domanda amministrativa del lavoratore, come ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 30628 del 28 novembre 2024. Dopo aver verificato i requisiti, l'INPS riconosce il diritto entro il limite di tre giorni mensili complessivi, da usare in alternativa tra tutti gli aventi diritto, e autorizza il datore di lavoro a compensare le somme anticipate con i contributi che deve versare. Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ha eliminato la figura del «referente unico dell'assistenza», in base alla quale il permesso non poteva essere autorizzato a più di un lavoratore per la stessa persona, esclusi i genitori. 

Come spiegato dalla circolare INPS n. 39 del 4 aprile 2023, oggi il diritto può quindi essere riconosciuto, su richiesta, a più familiari. Restano però due punti fermi:

  1.  l'alternanza tra gli aventi diritto e
  2.  il tetto di tre giorni al mese per lo stesso assistito, anche se i permessi sono fruiti a ore.

 Entrambi sono richiamati nel provvedimento di autorizzazione. Per rispettarli serve una pianificazione congiunta tra i familiari, che garantisca l'assistenza effettiva alla persona con disabilità senza superare il liite previsto

Le nuove regole – Esempi

La circolare distingue due situazioni

  1. . La prima è il superamento del limite di tre giorni mensili. Qui vale la priorità temporale: chi fruisce per primo del permesso esaurisce il diritto anche per gli altri familiari, pur se autorizzati dall'INPS. Una volta raggiunto il terzo giorno complessivo, ogni ulteriore giorno o ora di permesso è indebito e il recupero si effettua a carico del lavoratore che ha fruito dei giorni o delle ore in eccesso. Per esempio, i lavoratori A e B assistono la stessa persona: A usa il permesso il 5 e il 18 marzo, B il 25 e il 30 marzo. Il tetto di tre giorni viene raggiunto il 25 marzo, quindi la giornata del 30 marzo è indebita e il recupero riguarda B. 
  2. La seconda situazione è la fruizione contestuale, cioè nella stessa giornata o nelle stesse ore da parte di più familiari per lo stesso assistito. Poiché in questo caso nessuno ha la priorità nel tempo, l'indebito è attribuito in parti uguali a tutti i lavoratori coinvolti e il recupero si effettua nei confronti di ciascuno. Per esempio, A usa il permesso il 5 marzo, A e B insieme il 18 marzo, B il 25 marzo. La giornata del 18 è indebita al 50% per A e al 50% per B, in misura rapportata all'orario di lavoro previsto per ciascuno. 

Sul piano pratico dunque, per evitare recuperi è opportuno che i familiari autorizzati concordino in anticipo le date, tengano traccia dei giorni e delle ore già usati nel mese, incluse le frazioni orarie, e verifichino di non utilizzare il permesso negli stessi momenti. Il conteggio va fatto sul totale mensile per la stessa persona assistita, non sul singolo lavoratore.

Scarica la circolare integrale

Circolare INPS 100  del  18.9.2026