Sanzioni disciplinari sportive: la Corte UE fissa i limiti di controllo dei giudici

Con la sentenza del 16 luglio 2026 (cause riunite C-424/24 e C-425/24), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si pronuncia sui rapporti tra autonomia dell'ordinamento sportivo e diritto dell'Unione, in un caso che interessa il settore sportivo professionistico. 

Il tema centrale riguarda la legittimità delle sanzioni disciplinari  che impediscono l'attività professionale,  irrogate da una federazione sportiva nazionale e, soprattutto, l'ampiezza del controllo giurisdizionale che un giudice statale deve poter esercitare su tali sanzioni una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva.

La pronuncia richiama in particolare  gli articoli 45 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (libera circolazione dei lavoratori e libera prestazione dei servizi), l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione Europea e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (diritto a un ricorso effettivo). La questione assume rilievo pratico per ogni professionista che, nell'ambito di associazioni sportive nazionali, sia soggetto a un potere disciplinare capace di incidere sulla possibilità di svolgere l attività anche oltre i confini nazionali.

I fatti del procedimento

La vicenda trae origine da un procedimento disciplinare avviato dalla Procura federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio nei confronti di diversi dirigenti di una società calcistica professionistica italiana, accusati di aver partecipato alla creazione di un sistema di plusvalenze fittizie, mediante dichiarazioni finanziarie e contabili che presentavano come operazioni indipendenti trasferimenti di giocatori che in realtà costituivano permute, in violazione del principio contabile internazionale applicabile. 

Dopo un primo proscioglimento, la Corte federale d'appello, accogliendo un ricorso per revocazione, ha irrogato ai dirigenti coinvolti una sanzione di inibizione a svolgere attività professionali in ambito federale per 24 mesi, successivamente estesa a livello UEFA e FIFA. 

Esauriti i gradi della giustizia sportiva, i destinatari della sanzione si sono rivolti al giudice amministrativo, chiedendo in via principale l'annullamento e la sospensione del provvedimento e, solo in subordine, il risarcimento del danno. 

La normativa italiana vigente, tuttavia, come interpretata dalla Corte Costituzionale, riserva agli organi di giustizia sportiva la competenza esclusiva sulle domande di annullamento e sospensione, lasciando al giudice amministrativo la sola possibilità di riconoscere un risarcimento per equivalente, qualora accerti in via incidentale l'illegittimità della sanzione. È in questo contesto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sottoposto alla Corte di Giustizia le questioni pregiudiziali.

La decisione della Corte

La Corte ha risposto su due fronti distinti. 

  • Sul primo, relativo alla compatibilità della sanzione con la libera circolazione dei lavoratori e dei servizi, i giudici hanno affermato che gli articoli 45 e 56 TFUE non contrastano con una normativa nazionale che consenta a un'associazione sportiva di irrogare a un dirigente una sanzione inibitoria dell'attività professionale per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità. Questo vale pero solo se  le disposizioni che  prevedono  la sanzione hanno obiettivo ldi interesse generale,  non puramente economico e rispettino il principio di proporzionalità, mediante criteri sanzionatori trasparenti, oggettivi, non discriminatori e sottoponibili a un controllo giurisdizionale effettivo.
  • Dal secondo punto di vista, relativo alla tutela giurisdizionale, la Corte ha stabilito che l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto insieme all'articolo 47 della Carta, non osta a una normativa che limiti i poteri del giudice statale, dopo l'esaurimento della giustizia sportiva, al solo risarcimento del danno, escludendo l'annullamento e la sospensione cautelare della sanzione. Tale limitazione è tuttavia ammissibile solo a una condizione precisa: che almeno l'organo di giustizia sportiva che decide in ultima istanza costituisca esso stesso una "giurisdizione" ai sensi del diritto dell'Unione, dotata di effettive garanzie di indipendenza e imparzialità, precostituita per legge quanto a esistenza, composizione e organizzazione, che svolga un ruolo realmente giurisdizionale, segua un procedimento rispettoso del contraddittorio e dei diritti di difesa, e sia in grado di esercitare un controllo giurisdizionale pienamente effettivo sulla sanzione stessa. 

Spetterà ora al giudice del rinvio verificare in concreto se gli organi della giustizia sportiva italiana soddisfino tali requisiti cumulativi.