Rinnovo ADI 2026: quando e come fare domanda – Esempi e FAQ
Con il messaggio n. 2437 del 22 luglio 2026, l'INPS torna a fare chiarezza sulle modalità di presentazione delle domande di rinnovo dell'Assegno di Inclusione (ADI) e sulla gestione delle relative Carte ADI.
Nel mese di luglio 2026 viene infatti erogata la dodicesima e ultima mensilità in favore dei beneficiari che, dopo aver presentato domanda di rinnovo nel luglio 2025, hanno percepito l'ADI senza interruzioni per dodici mesi consecutivi.
Per questi nuclei familiari, dal 1° agosto 2026 si apre la finestra per presentare una nuova domanda di rinnovo. L'Istituto, riepilogando quanto già indicato nei messaggi n. 2052/2025 e n. 640/2026, fornisce indicazioni operative che saranno valide anche per tutte le domande di rinnovo nei mesi successivi ad agosto 2025.
Le regole sull’assegno di inclusione ADI
L'ADI è stato istituito dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. La disciplina della durata del beneficio è stata successivamente modificata dalla legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 158), che ha novellato l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 48/2023.
La norma vigente stabilisce che l'ADI sia erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e che, previa presentazione di apposita domanda e verifica dei requisiti, possa essere rinnovato per ulteriori periodi di dodici mesi ciascuno.
Resta inoltre confermata, come già precisato nel messaggio n. 640/2026, la regola secondo cui la prima mensilità di ogni rinnovo viene riconosciuta nella misura del 50% dell'importo mensile spettante.
Novità del messaggio tabella di sintesi
Il messaggio n. 2437/2026 non introduce nuove regole, ma consolida e riepiloga la disciplina operativa già illustrata con i precedenti messaggi, estendendola esplicitamente a tutte le domande di rinnovo, comprese quelle presentate dopo agosto 2025. Il punto centrale riguarda la platea dei beneficiari che a luglio 2026 concludono il secondo ciclo di dodici mensilità: per questi nuclei si apre, dal mese successivo all'ultimo pagamento, la possibilità di presentare un'ulteriore domanda di rinnovo. Viene inoltre ribadita la regola secondo cui la domanda di rinnovo presentata nell'ultimo mese di fruizione della domanda "terminata" non può essere elaborata con esito positivo: occorre attendere il mese successivo.
| Evento | Data / Periodo |
|---|---|
| Durata massima primo periodo ADI | 18 mensilità |
| Durata di ciascun rinnovo | 12 mensilità |
| Importo prima mensilità di rinnovo | 50% dell'importo mensile spettante |
| 18ª mensilità erogata (beneficiari dal gennaio 2024) | Giugno 2025 |
| Presentazione domande di rinnovo | Dal 1° luglio 2025 |
| Primi pagamenti del rinnovo | Da agosto 2025 |
| 12ª e ultima mensilità del primo rinnovo | Luglio 2026 |
| Presentazione nuova domanda di ulteriore rinnovo | Dal 1° agosto 2026 |
| Obbligo presentazione ai Servizi sociali | Entro 120 giorni dalla domanda/PAD |
| Data disposizione primo pagamento (di norma) | Intorno al giorno 15 del mese |
| Data disposizione pagamenti successivi (di norma) | Intorno al giorno 27 del mese |
Istruzioni dettagliate
Per i nuclei familiari che non hanno subito variazioni di composizione (fatta eccezione per nascite o decessi) rispetto alla precedente domanda "terminata", non è necessaria una nuova iscrizione al Sistema Informativo per l'inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) né la sottoscrizione di un nuovo Patto di Attivazione Digitale (PAD) nucleo: restano validi quelli sottoscritti in precedenza, con decorrenza aggiornata alla data della domanda di rinnovo.
Se invece il nucleo risulta variato, occorre procedere a una nuova iscrizione SIISL e a un nuovo PAD nucleo. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di presentazione presso i Servizi sociali entro 120 giorni dalla domanda o dalla sottoscrizione del PAD, pena la sospensione dei pagamenti successivi.
Per quanto riguarda la condizione di svantaggio e l'inserimento in programmi di cura e assistenza, se la certificazione è ancora valida alla data della domanda di rinnovo, è sufficiente indicarne nuovamente gli estremi nel Quadro C del modello; se scaduta, occorre essere già in possesso della nuova certificazione.
Le certificazioni scadute e non comunicate tramite modello "ADI-Com Esteso" comportano l'esclusione del beneficiario e l'eventuale decadenza della domanda: si consiglia quindi di comunicare gli aggiornamenti con almeno due mesi di anticipo.
Carte ADI
Per quanto riguarda specificamente la durata delle Carte ADI, la regola generale prevede che, in caso di nucleo invariato e stesso richiedente già titolare di carta attiva, i nuovi importi confluiscano sulla carta già in uso, senza necessità di rilascio di una nuova.
Se cambia il richiedente ma il nucleo resta invariato, gli importi vanno sulla carta già intestata al nuovo richiedente, se esistente, altrimenti ne viene emessa una nuova. In caso di individualizzazione della Carta ADI (ripartizione tra più componenti maggiorenni), le nuove quote vengono accreditate sulle carte già in possesso dei beneficiari, salvo emissione di nuove carte per chi non ne è ancora titolare. Diversamente, ogni domanda di rinnovo con nucleo familiare variato comporta sempre l'emissione di una nuova Carta ADI, anche per il medesimo richiedente.
Le carte precedenti restano comunque operative fino a esaurimento del saldo o alla scadenza, senza obbligo di restituzione.
FAQ
1. Se ho già una Carta ADI attiva e il mio nucleo familiare non è cambiato, devo chiedere una carta nuova per il rinnovo? No. Se il nucleo familiare è rimasto invariato rispetto alla precedente domanda "terminata" e la Carta ADI è ancora attiva (non bloccata, non scaduta, non disattivata), gli importi del rinnovo vengono accreditati automaticamente sulla stessa carta, senza necessità di richiederne una nuova.
2. Posso presentare io la domanda di rinnovo anche se in precedenza era stato un altro familiare a farlo? Sì. La domanda di rinnovo può essere presentata sia dallo stesso richiedente della domanda "terminata", sia da un diverso componente maggiorenne del nucleo familiare, purché la composizione del nucleo resti invariata (salvo nascite o decessi).
3. Se un familiare diverso dal precedente richiedente presenta il rinnovo ed è già titolare di una Carta ADI, dove arrivano i pagamenti? Gli importi vengono accreditati sulla Carta ADI già intestata al nuovo richiedente, se questi ne è già titolare (ad esempio perché in precedenza era stata richiesta l'individualizzazione della carta, oppure perché è il titolare del contratto di locazione dell'abitazione).
4. Cosa succede se il nuovo richiedente non ha mai avuto una Carta ADI? Viene emessa una nuova carta in suo favore, anche se il nucleo familiare è rimasto invariato. La vecchia carta, intestata al precedente richiedente, resta comunque operativa: le somme residue non spese possono essere utilizzate fino a esaurimento del saldo o fino alla scadenza della carta, senza obbligo di restituzione. Tuttavia, se nella domanda di rinnovo non viene richiesta l'individualizzazione, su quella vecchia carta non arriveranno nuovi accrediti.
5. Come funziona il rinnovo se nella domanda precedente era stata chiesta l'individualizzazione della Carta ADI (importo diviso tra più componenti)? Se l'individualizzazione viene confermata anche nel rinnovo e i beneficiari sono già tutti titolari di una propria Carta ADI, gli importi vengono semplicemente ripartiti tra le carte già esistenti, senza emissione di carte nuove.
6. E se l'individualizzazione viene richiesta per la prima volta proprio con la domanda di rinnovo? In questo caso vengono rilasciate nuove carte solo ai componenti del nucleo che non sono già titolari di una Carta ADI attiva. Chi invece possiede già una carta continua a riceverne gli accrediti pro quota su quella.
7. Se in precedenza c'era l'individualizzazione e nel rinnovo si aggiunge un nuovo beneficiario (es. un fratello), cosa cambia? L'importo viene ripartito tra la carta già esistente del richiedente originario e una nuova carta, appositamente rilasciata al nuovo beneficiario aggiunto.
8. Se invece nel rinnovo si rinuncia all'individualizzazione precedentemente attiva, cosa succede alle carte? L'intero importo confluisce sulla carta già intestata al richiedente, se questi ne era già titolare; in caso contrario viene emessa una nuova carta solo per lui. Le altre carte già emesse in precedenza restano valide fino a esaurimento del saldo o alla scadenza, ma non ricevono più accrediti.
9. Cosa cambia se il nucleo familiare risulta variato rispetto alla domanda "terminata" (ad esempio un figlio che esce dal nucleo)? In questo caso viene sempre emessa una nuova Carta ADI, anche se il richiedente è lo stesso e possiede già una carta attiva legata alla domanda precedente. Quest'ultima resta comunque utilizzabile fino a esaurimento del saldo o alla scadenza, ma non riceve più nuovi accrediti.
10. In caso di nucleo variato con individualizzazione della Carta ADI, vengono riutilizzate le carte già esistenti? No. In presenza di una variazione del nucleo familiare, vengono sempre emesse nuove carte per tutti i beneficiari maggiorenni interessati dall'individualizzazione, anche per chi era già titolare di una carta legata alla domanda precedente.
11. Devo rifare l'iscrizione al SIISL e un nuovo PAD nucleo per il rinnovo? Solo se il nucleo familiare è variato rispetto alla domanda "terminata". Se invece è rimasto invariato (salvo nascite o decessi), restano validi l'iscrizione al SIISL e il PAD nucleo già sottoscritti in precedenza, con decorrenza aggiornata alla data della domanda di rinnovo.
12. Se non ero obbligato a compilare un nuovo PAD nucleo ma lo faccio comunque, cosa succede? La sottoscrizione viene considerata un aggiornamento del PAD nucleo già esistente, con nuova decorrenza corrispondente alla data di presentazione della domanda di rinnovo.

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