Rottamazione contributi forensi: la prima rata ferma la causa
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l'ordinanza n. 25185/2026, pubblicata il 10 settembre 2026, è tornata a pronunciarsi sugli effetti della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione, disciplinata dall'articolo 1, commi 232 e seguenti, della legge n. 197/2022 (la cosiddetta "rottamazione quater").
Il provvedimento affronta un tema di rilevante interesse in particolare per professionisti coinvolti in controversie relative a debiti contributivi delle Casse private e nello specifico su quali conseguenze processuali produce l'adesione alla definizione agevolata quando il contenzioso è già pendente davanti al giudice. La vicenda traeva origine da un'intimazione di pagamento relativa a contributi previdenziali dovuti alla Cassa Forense, impugnata dalla contribuente sin dal primo grado di giudizio.
La Suprema Corte, richiamando i principi già fissati dalle Sezioni Unite, ha chiarito la documentazione necessaria e le modalità di dichiarazione dell'estinzione del giudizio in questi casi.
Il caso: rottamazione contributi Cassa forense
La controversia nasce dall'opposizione proposta da una contribuente avverso un'intimazione di pagamento, notificata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione il 24 novembre 2011, con cui veniva ingiunto il versamento di complessivi 124.516,41 euro. La somma derivava da quattro distinte cartelle di pagamento relative a contributi previdenziali dovuti a una cassa professionale per gli anni 2002, 2003, 2005 e 2012. Sia il Tribunale sia, in appello, la Corte d'Appello di Roma (sentenza n. 2488/2023) avevano rigettato le doglianze della contribuente, confermando la legittimità della pretesa. Contro tale decisione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
- Con il primo motivo lamentava che il giudice d'appello non avesse disposto la sospensione del processo nonostante fosse stata documentata la richiesta di definizione agevolata, in attesa dell'atto di adesione da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
- Con il secondo motivo contestava invece la ritenuta genericità delle censure relative alla nullità delle notifiche delle cartelle, effettuate ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile, sostenendo che tali notifiche fossero prive del compiuto accertamento negativo (CAN) e della prova di ricezione della raccomandata informativa.
Nel corso del giudizio di legittimità, sia l'Agenzia delle Entrate-Riscossione sia la cassa professionale controricorrente hanno depositato memorie, dando atto che per i crediti oggetto di causa era stata effettivamente presentata istanza di definizione anticipata, e chiedendo in via principale la sospensione del processo.
La decisione della Suprema Corte
La Corte ha accertato che la ricorrente aveva documentato non solo la richiesta di definizione agevolata, ma anche l'avvenuta adesione da parte della Cassa Forense e il versamento delle prime due rate dovute.
Su questa base, il Collegio ha ritenuto applicabile la disciplina della rottamazione quater anche ai debiti di natura non tributaria, come i contributi previdenziali dovuti dagli avvocati al proprio ente di categoria, richiamando il principio già fissato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 5889/2026.
Secondo tale orientamento, in forza della norma di interpretazione autentica contenuta nell'articolo 12-bis del decreto legge n. 84/2025, convertito con legge n. 108/2025, il perfezionamento della definizione agevolata si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute. L'estinzione del giudizio deve essere dichiarata d'ufficio dal giudice su presentazione della dichiarazione di adesione, della comunicazione di ammissione e determinazione del dovuto da parte del concessionario, e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della prima o unica rata.
Applicando questi principi al caso concreto, la Cassazione ha escluso di poter pronunciare, come richiesto dalla ricorrente nelle proprie memorie, una sentenza di accertamento della cessazione della materia del contendere, non essendo stata fornita la prova della definizione di tutti i carichi oggetto di causa.
Ha pertanto dichiarato d'ufficio l'estinzione del giudizio, ponendo le spese processuali definitivamente a carico delle parti che le avevano anticipate e dichiarando acquisite e irripetibili le somme versate a qualsiasi titolo, chiudendo così la controversia senza un esame nel merito dei motivi di ricorso.

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