Indennità accompagnamento al bimbo diabetico: la Cassazione boccia il Tribunale

L'indennità di accompagnamento, disciplinata dalla legge n. 18 del 1980, rappresenta una delle prestazioni assistenziali più rilevanti per le famiglie che si trovano a gestire, quotidianamente, patologie invalidanti .

Con l'ordinanza n. 24402/2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione interviene su un tema rilevante   ovvero  i limiti del sindacato del giudice di merito rispetto alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, nell'ambito del particolare rito previsto per le controversie previdenziali e assistenziali.

Viene inoltre ricordato , al di la degli aspetti formali che  per il diritto all'indennità di accompagnamento, rileva anche l'impossibilità di compiere UN  solo atto quotidiano,  in rapporto alla  specifica incapacità del soggetto. Ecco il caso e le conclusioni della Suprema Corte.

Il caso: bimbo diabetico e CTU assente

La vicenda trae origine da un giudizio di opposizione ad accertamento tecnico, promosso dai genitori di un minore affetto da diabete, volto a far riconoscere il requisito sanitario necessario per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento.

 Il Tribunale di Cosenza, adito in opposizione, aveva respinto la domanda senza disporre una nuova consulenza tecnica, richiamando integralmente quella svolta in sede di istruzione preventiva.

Secondo il giudice di merito, il ricorso in opposizione si risolveva in una censura generica, priva di documentazione medica ulteriore rispetto a quella già esaminata dal consulente, e quindi non idonea a evidenziare incongruenze nella valutazione del perito.

 I ricorrenti   lamentavano invece  come il Tribunale non avesse considerato la necessità di un aiuto costante per il compimento di atti essenziali della vita quotidiana del minore, quali il monitoraggio della glicemia, la gestione degli strumenti di controllo e la somministrazione giornaliera di insulina — attività che il bambino, per la sua età, non era in grado di svolgere autonomamente. Su questa base proponevano ricorso per cassazione, deducendo sia la violazione dell'articolo 1 della legge n. 18 del 1980, sia l'omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell'articolo 116 del codice di procedura civile.

La decisione: valutabili i rilievi specifici

La Cassazione accoglie il ricorso, richiamando i propri precedenti in materia e ribadendo la distinzione tra censura generica e "dissenso diagnostico". 

Quest'ultimo concetto, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, individua il confine tra

  •  doglianze concernenti la palese devianza dalle nozioni scientifiche correnti o l'omissione di accertamenti indispensabili — ammissibili anche in sede di legittimità — e 
  • critiche che si limitano a contestare la valutazione medica del giudice di merito, di norma precluse in Cassazione. 

La Corte chiarisce però che tale limite non opera nel giudizio di merito instaurato ai sensi del sesto comma dell'articolo 445-bis del codice di procedura civile: qui il Tribunale, pur non essendo obbligato a rinnovare la consulenza tecnica, non può esimersi dal confrontarsi con i rilievi critici sollevati nel ricorso in opposizione, purché questi siano sufficientemente specifici, anche quando si sostanzino in un mero dissenso diagnostico. Nel caso di specie, le censure formulate dai ricorrenti — relative alla necessità di ricomprendere la somministrazione di terapie salvavita tra gli atti rilevanti ai fini del beneficio — sono state ritenute sufficientemente specifiche, e pertanto il Tribunale avrebbe dovuto esaminarle nel merito, eventualmente rinnovando la CTU o richiedendo chiarimenti al consulente già nominato. 

Dal punto di vista sostanziale in ogni caso la Corte ribadisce che ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, rileva anche l'impossibilità di compiere un solo atto quotidiano, purché dotato di inerenza costante alla persona e di funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute del soggetto, tenendo conto dell'eventuale incapacità dovuta all'età di comprenderne la necessità e l'importanza. 

Sulla base di tali principi, la sentenza impugnata viene cassata, con rinvio al Tribunale di Cosenza, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di lite.

BOX precedenti giurisprudenza di legittimità

Pronuncia Contenuto del richiamo
Profilo processuale — dissenso diagnostico
Cass. n. 530/1998 Elaborazione della nozione di "dissenso diagnostico" e distinzione rispetto alla censura ammissibile in sede di legittimità
Cass. n. 7264/2025 Obbligo del Tribunale di confrontarsi con i rilievi critici del ricorso in opposizione, anche in caso di mero dissenso diagnostico
Cass. n. 1335/2026 Conferma, in senso conforme, del principio espresso da Cass. n. 7264/2025
Profilo sostanziale — requisiti dell'indennità
Cass. n. 2258/2014 Criterio di valutazione dell'incidenza della terapia in concreto somministrata sul grado di autonomia, rispetto a un coetaneo sano
Cass. n. 7032/2023 Rilevanza, ai fini dell'indennità, dell'impossibilità di compiere anche un solo atto quotidiano essenziale
Cass. n. 20121/2026 Conferma, nello stesso senso di Cass. n. 7032/2023, sulla rilevanza dell'impossibilità di compiere un singolo atto quotidiano