Riparazione dei beni: dal 22.10 nuove regole e sanzioni per le imprese
Dal 22 ottobre 2026 entrano in vigore le nuove regole italiane sulla riparazione dei beni di consumo.
Il Decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 176, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2026, recepisce la direttiva (UE) 2024/1799, nota come "right to repair".
L'obiettivo è favorire la riparazione al posto dell'acquisto di un bene nuovo, riducendo i rifiuti e rendendo più semplice e trasparente il rapporto tra consumatori e imprese.
Le novità toccano fabbricanti, importatori, distributori, venditori e riparatori, e richiedono un aggiornamento di contratti, procedure e informative.
Quadro normativo: le modifiche al codice del consumo
Il decreto interviene sul Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) e introduce un nuovo Titolo II-bis dedicato alla riparazione, composto dagli articoli da 127-bis a 127-undecies.
Le novità in estrema sintesi
Obbligo di riparazione
Su richiesta del consumatore, il fabbricante deve riparare i beni per i quali il diritto UE prevede specifiche di riparabilità, salvo impossibilità (art. 127-quinquies). L'elenco, contenuto nell'Allegato II-decies, comprende lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie, asciugabiancheria, frigoriferi, display elettronici, aspirapolvere, apparecchiature di saldatura, server, smartphone, tablet e telefoni cordless, beni con batterie per mezzi di trasporto leggeri e apparecchi per il riscaldamento d'ambiente. La riparazione è gratuita o a prezzo ragionevole e avviene in tempi ragionevoli. Se il fabbricante ha sede fuori dall'Unione europea, l'obbligo passa al rappresentante autorizzato, poi all'importatore e infine al distributore.
Divieti e trasparenza
Le parti di ricambio e gli strumenti vanno offerti a un prezzo che non scoraggi la riparazione. Sono vietate clausole contrattuali e blocchi hardware o software che ostacolino la riparazione, salvo ragioni legittime come la tutela della proprietà intellettuale. Non si può impedire ai riparatori indipendenti di usare ricambi originali, usati, compatibili o stampati in 3D conformi alle norme, né rifiutare un intervento perché il bene è già stato riparato da altri. I prezzi indicativi delle riparazioni più comuni devono essere pubblicati su un sito ad accesso libero, insieme alle informazioni sui servizi offerti (art. 127-sexies).
Modulo europeo
I riparatori possono consegnare gratuitamente al consumatore, su supporto durevole e prima del contratto, il modulo europeo di informazioni sulla riparazione (art. 127-quater). Le condizioni indicate restano ferme per almeno trenta giorni. Chi usa un modulo completo e accurato è considerato in regola con diversi obblighi informativi già previsti dalla normativa.
Garanzia legale
Per i contratti conclusi dal 31 luglio 2026 (art. 3, comma 1), la riparabilità entra tra i requisiti di conformità del bene. Se il venditore ripara il bene, il periodo di responsabilità si estende una sola volta di dodici mesi. Prima della riparazione, il venditore deve informare il consumatore del diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione e dell'eventuale estensione (artt. 129, 133, 135-bis e 135-ter).
Sanzioni
Le violazioni degli obblighi sul modulo, sulla riparazione e sulle informazioni sono punite con sanzioni da 5.000 a 50.000 euro per ciascuna violazione, raddoppiate nei casi gravi o di recidiva (art. 127-undecies).
La vigilanza spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Le clausole che peggiorano la posizione del consumatore sono nulle (art. 127-decies).
Istruzioni operative
Saranno quindi consigliabili per le diverse categorie
Fabbricanti, importatori e distributori.
- verificare se i prodotti rientrano nell'elenco dei beni coperti;
- definire un servizio di riparazione, interno o affidato a terzi, con tempi e costi ragionevoli;
- pubblicare online i prezzi indicativi delle riparazioni e le informazioni sul servizio;
- rivedere i listini dei ricambi e rendere disponibili strumenti e componenti;
- controllare contratti, garanzie commerciali e dispositivi tecnici che possano limitare le riparazioni indipendenti;
- chiarire, nella catena distributiva, chi risponde dell'obbligo nel caso di fabbricanti extra-UE.
Venditori. Occorre aggiornare le procedure di assistenza in garanzia legale:
- predisporre un'informativa da consegnare prima di applicare il rimedio, che spieghi la scelta tra riparazione e sostituzione e l'estensione di dodici mesi;
- registrare le riparazioni eseguite, per gestire correttamente la nuova scadenza;
- valutare l'offerta di beni sostitutivi o ricondizionati durante la riparazione;
- applicare le regole ai contratti stipulati dal 31 luglio 2026, anche se anteriori alla pubblicazione del decreto.
Riparatori e centri di assistenza. Conviene:
- predisporre un modello di modulo europeo e definire chi lo compila e quando lo consegna;
- verificare che preventivi, tempi e prezzo massimo siano indicati con chiarezza;
- organizzare la gestione dei trenta giorni di validità e del rimborso della diagnostica, se il servizio non viene eseguito dopo l'accettazione del modulo;
- valutare la registrazione, gratuita e facoltativa, alla sezione nazionale della piattaforma europea della riparazione, gestita dal Ministero delle imprese e del made in Italy.
Per tutti. Sono utili una mappatura dei prodotti e dei contratti interessati, la formazione del personale e un controllo periodico delle disposizioni aggiornate, perché l'elenco dei beni coperti potrà essere modificato con decreto ministeriale. Un Osservatorio nazionale sulla riparazione, istituito presso il Ministero, monitorerà gli effetti delle nuove regole.
Scarica il decreto e l’allegato A: Modulo europeo
Scarica l'allegato A modulo europeo e atti che regolano gli obblighi per i diversi beni

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