Rimborso spese per CTP anche senza prova del pagamento

Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, con ordinanza  24699 2026, depositata il 18 agosto  hanno risolto un contrasto interpretativo sul rimborso delle spese sostenute per il consulente tecnico di parte. 

La questione riguarda la parte vittoriosa che chiede il rimborso del compenso del proprio consulente: deve dimostrare di averlo già pagato, oppure basta provare di avergli affidato l'incarico? 

Nella giurisprudenza di legittimità fino ad oggi esistevano due orientamenti opposti. 

Secondo il primo serviva la prova dell'esborso. 

Per il secondo era sufficiente la prova che la parte si fosse obbligata a pagare. 

La Corte ha scelto il secondo orientamento e ha fissato alcuni principi di diritto, applicabili sia alle spese di consulenza sostenute durante il processo, sia a quelle sostenute prima del giudizio. La vicenda nasce da una richiesta di risarcimento per i danni causati a terreni agricoli  dalle esondazioni di un torrente demaniale. 

Nella stessa decisione la Corte si è pronunciata anche sul rigetto delle prove testimoniali e sul calcolo degli interessi.

Il caso: danno a fondi agricoli ed ente responsabile

I proprietari di alcuni fondi agricoli in Sicilia, coltivati ad albicocco, avevano chiesto il risarcimento all'amministrazione regionale. Nel giudizio era poi intervenuta anche l'Autorità di bacino del distretto idrografico. I danni derivavano da quattro esondazioni di un torrente iscritto nell'elenco delle acque pubbliche, avvenute tra il 2015 e il 2018. Secondo gli attori, la causa era la mancata manutenzione dell'alveo e delle sponde.

Il Tribunale regionale delle acque pubbliche ha riconosciuto la responsabilità dell'ente per danni da cosa in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c. Ha però attribuito ai proprietari un concorso di colpa, in base all'art. 1227, primo comma, c.c., perché non avrebbero tenuto puliti i fossi di scolo dei propri terreni. 

Il Tribunale superiore ha confermato questa decisione e ha respinto le prove testimoniali richieste dai danneggiati, ritenendole irrilevanti. Ha inoltre negato il rimborso delle spese del consulente di parte, perché mancava la prova del pagamento al professionista.

 I proprietari hanno quindi presentato ricorso per cassazione, articolato in diciotto motivi.

Spese del consulente di parte: principi delle Sezioni Unite e eccezione

La Corte ha accolto cinque motivi di ricorso.

 Sul punto centrale ha chiarito che il compenso del consulente di parte rientra tra le spese processuali previste dall'art. 91 c.p.c., come l'onorario dell'avvocato. Di conseguenza va liquidato d'ufficio, anche senza una specifica domanda o una nota spese. Nessuno chiede alla parte vittoriosa di dimostrare di aver già pagato il proprio difensore. Allo stesso modo non si può pretendere questa prova per il consulente.

L'obbligo di pagare il consulente si presume con il conferimento dell'incarico, perché il mandato si presume oneroso (art. 1709 c.c.). Inoltre, nel contratto d'opera professionale il compenso può essere determinato anche dal giudice (art. 2233 c.c.). Se la spesa è documentata, il giudice la rimborsa, salvo che la ritenga superflua o eccessiva. Se non è documentata, il giudice la liquida applicando le tariffe professionali oppure, per analogia, i compensi previsti per i consulenti d'ufficio dal D.M. 30 maggio 2002.

ATTENZIONE Diverso è il caso della perizia fatta prima del giudizio. Questa spesa non è una spesa processuale ma un danno emergente, per cui serve una domanda della parte. Di conseguenza:

  •  Chi afferma di aver già pagato deve provare il pagamento.
  •  Chi invece non ha ancora pagato deve dimostrare di aver assunto l'obbligazione, oppure che la spesa futura è necessaria o utile. Secondo la Corte, anche il solo sorgere di un debito causato dal fatto illecito è un danno risarcibile. Pretendere la prova del pagamento significherebbe introdurre un principio del "solve et repete" che in materia di responsabilità civile non esiste.

La Corte ha giudicato nulla anche la motivazione con cui erano state respinte le prove testimoniali sulla pulizia dei fossi,   attribuendo ai danneggiati  un concorso di colpa senza consentire loro di dimostrare il contrario, in violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.

Sono stati accolti anche i motivi relativi:

  • alla mancata risposta alle critiche dettagliate mosse alla consulenza d'ufficio;
  • alla mancata rivalutazione del danno alla data della decisione;
  • al calcolo degli interessi compensativi, quantificati senza indicare tasso e decorrenza. Sul punto la Corte ha precisato che la valutazione equitativa prevista dall'art. 1226 c.c. può riguardare la scelta del tasso e della decorrenza, ma non l'esecuzione del calcolo.

La sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale superiore delle acque pubbliche, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.