CCNL metalmeccanici artigianato Confsal: novità da ottobre 2026

E’ stato  firmato lo scorso  10 gennaio 2024 da  Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal  il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settori:

  •  Metalmeccanico,
  •  Installazione impianti,
  •  Orafi, 
  • Odontotecnici e 
  •  Restauro di beni culturali.

Il contratto ha vigenza dal 1° gennaio 2024 al  31 dicembre 2026.

Con l'accordo  del 22 settembre 2026 Conflavoro PMI e Fesica-Confsal hanno sottoscritto  rilevanti integrazioni e modifiche  del CCNL Metalmeccanico Artigianato 2024-2026.

Le novità riguardano periodo di prova, orario di lavoro, permessi e congedi, retribuzione, malattia e infortunio, contratti a termine e regime disciplinare  e  decorrono dal 1° ottobre 2026 e si inseriscono nel testo del CCNL, sostituendo i relativi articoli originari.

Vediamo nei paragrafi che seguono le novità economiche e contrattuali del  CCNL e le modifiche del nuovo accordo (v ultimi paragrafi)

CCNL metalmeccanici artigianato Conflavoro: aumenti e tabelle retributive

Dal punto di vista economico è statA prevista l'erogazione di una somma a titolo di acconto  in due tranches:

  • gennaio 2024 e 
  • aprile 2024,

incidente sui minimi contrattuali e riassorbibile in occasione dei futuri aumenti contrattuali. 

Per il personale part-time l’erogazione avviene con criteri di proporzionalità, mentre per gli apprendisti si applicano le percentuali di calcolo vigenti al momento dell’erogazione.

I valori degli acconti sono riportati nelle tabelle  sottoriportate , diversificati  per settore e per  livello di inquadramento dei lavoratori :

CCNL metalmeccanico artigianato 2024-26: apprendistato e orario di lavoro

Il rinnovo del CCNL interveniva anche  sui seguenti temi:

  • CONTRATTO DI APPRENDISTATO  

Si prevede che,  fatti salvi durate e trattamenti economici di eventuali percorsi formativi già in corso:

la durata del periodo di apprendistato è fissata per tutti i livelli in 5 anni, ad accezione degli impiegati  amministrativi per i quali è fissata in 3 anni e degli addetti al centralino per i quali è fissata in 2 anni. Resta salva la durata e relativa retribuzione per contratti di apprendistato instaurati per il 1° livello secondo la precedente normativa contrattuale. La durata si riduce di 6 mesi se il lavoratore è in possesso di diploma post-obbligo in materia attinente alla qualifica oppure se ha già svolto presso la stessa impresa un periodo di tirocinio o stage.  La durata si riduce di 12 mesi se il lavoratore è in possesso di diploma di laurea in materia attinente alla qualifica.

RETRIBUZIONE per operai e impiegati tecnici:

• 1° anno 70%

• 2° anno 78%

• 3° anno 85%

• 4° anno 92%

• 5° anno 100%

RETRIBUZIONE per impiegati amministrativi:

• 1° anno 70%

• 2° anno 80%

• 3° anno 90%

RETRIBUZIONE per addetti al centralino

• 1° anno 70%

• 2° anno 80%

Percentuali da applicare alla retribuzione del livello di arrivo.

La durata del periodo di apprendistato è pari a 5 anni. Per gli addetti all’amministrazione o ai servizi la durata è  pari a 3 anni.

RETRIBUZIONE per il settore restauro

Inquadramento

 

I sem 

II sem

 III sem 

IV sem 

V sem

 VI sem

  VII sem 

VIII sem

 IV sem  

X sem

 

Livello 2        

 

    80%

 80% 

85%

 85% 

90% 

90% 

95% 

95% 

100% 

100%

 

Livello 3      

       

70%

70%

 75%

 78%

 80%

 85% 

88% 

92% 

100%

 100%

 

Livello 4             

 

70%

 70%

 75%

 78% 

80%

 85%

 88% 

92% 

100% 

100%

 

Livello 5           

 

   70% 

70%

 75% 

78% 

80%

 85% 

88% 

 92% 

100%

   100% 

 

Per gli Addetti  amministrazione  o servizi

 

 

 

 70%

  70% 

 75% 

80%

 85%  

90%

  –

– –

 

  • ORARIO DI LAVORO

Si potenziano gli istituti di flessibilità ed orario multiperiodale e banca delle ore,  al fine di adattare le diverse  esigenze di orario lavorativo rispetto a quelle contrattuali.

Accordo integrativo 22 settembre 2026

Tra le novità principali dell'accordo integrativo firmato il 22 settembre si evidenziano:

  1.  nuove tabelle di durata del periodo di prova per settore e livello di inquadramento, con estensione facoltativa a 3 mesi in caso di assunzione di percettori di reddito di cittadinanza o NASpI; 
  2. soppressione della disciplina dei lavoratori discontinui, sostituita da un nuovo art. 7 bis dedicato al lavoro a turni; innalzamento al 6% dell'indennità di cassa e maneggio denaro; nuova indennità di reperibilità (7,35 euro per 16 ore, 13,65 euro per 24 ore) e nuova indennità di trasferta giornaliera (36,75 euro); 
  3. introduzione di nuovi articoli su permessi e congedi (pause e riposo giornaliero, permessi per disabilità ex L. 104/1992, congedi per formazione continua, per cariche pubbliche, per donne vittime di violenza di genere, congedi di maternità e paternità); 
  4. raddoppio del periodo di comporto per i lavoratori fragili e affetti da patologie oncologiche o gravi patologie croniche;
  5.  introduzione dell'istituto delle dimissioni per fatti concludenti (assenza ingiustificata di 15 giorni continuativi); 
  6. soppressione del contratto di reinserimento, dell'Appendice A (Accordo sul Tempo Determinato) e dell'Appendice B (lavorazioni per conto terzi e responsabilità solidale negli appalti); 
  7. aggiornamento della tabella retributiva del settore odontotecnici con decorrenza 1° novembre 2026 e innalzamento dell'indennità di funzione da 50 a 70 euro.

CCNL metalmeccanico artigianato causali per i contratti a termine oltre 12 mesi

Co l'accordo integrativo di settembre 2026 sono state aggiornate anche le causali per i contratti a termine di durata superiore a 12 mesi (e fino a 24 mesi), disciplinate dal nuovo art. 95 bis. Questo il quadro completo:

Causale contratti a termine superiori a 12 mesi
Attività di produzione e realizzazione di nuovi prodotti in metallo di vario tipo inserite in un progetto di medio-lungo termine, compresa l'attività di montaggio, manutenzione e controllo continuo o periodico e comunque programmato, nei confronti del cliente
Assunzione di lavoratori con nuove e maggiori professionalità, in grado di effettuare attività di produzione, lavorazione, installazione ed eventuale manutenzione di prodotti appena lanciati sul mercato, nonché le relative attività di promozione e marketing
Assistenza tecnica in fase di lavorazione, montaggio e/o manutenzione relativa a prodotti, anche di nuova creazione, per i quali sono necessarie conoscenze e competenze specifiche, acquisite mediante apposito percorso formativo e conoscenza pratica acquisita sul campo
Assunzione di lavoratori con competenze specifiche relative all'utilizzo di un nuovo macchinario funzionale alla realizzazione delle attività incluse nel campo di applicazione del CCNL, ovvero lavoratori con particolari capacità manuali e pratiche relative all'utilizzo di nuove tecniche di lavorazione
Esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti nell'organico in relazione all'esecuzione di commesse particolari
Punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste
Esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione
Attività che comportano l'impiego tempestivo di professionalità già acquisite difficilmente reperibili in tempi stretti sul mercato
Appalti di durata determinata
Lavoratori di età superiore a 50 anni
Sostituzione di lavoratori assenti

Qualora il contratto superi i 12 mesi senza indicare la causale (salvo si tratti di lavoro stagionale, disciplinato dal nuovo art. 93 bis), il rapporto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento dei 12 mesi.

Le novità retributive di settembre 2026: maggiorazioni e settore odontotecnici

Istituto Valore precedente Nuovo valore Decorrenza
Indennità di cassa e maneggio denaro (art. 32) 5% 6% 01/10/2026
Indennità di reperibilità – turno di 16 ore (art. 9 bis) – € 7,35 01/10/2026
Indennità di reperibilità – turno di 24 ore (art. 9 bis) – € 13,65 01/10/2026
Indennità di trasferta giornaliera (art. 45) – € 36,75 01/10/2026
Elemento di Garanzia Retributiva – E.G.R. (art. 30) – 1% della retribuzione di fatto 01/10/2026
Indennità di funzione (tabelle retributive A, B, C) € 50,00 € 70,00 01/10/2026
Maggiorazione lavoro straordinario ordinario (art. 12) – 25% 01/10/2026
Maggiorazione lavoro straordinario festivo, oltre 8 ore (art. 12) – 45% 01/10/2026
Maggiorazione lavoro straordinario notturno, oltre 8 ore (art. 12) – 55% 01/10/2026
Maggiorazione straordinario sabato – prime 3 ore (art. 12) – 25% 01/10/2026
Maggiorazione straordinario sabato – ore successive (art. 12) – 50% 01/10/2026
Maggiorazione lavoro notturno (art. 13) – 25% 01/10/2026
Maggiorazione lavoro festivo (art. 18) – 45% 01/10/2026
Maggiorazione ore eccedenti flessibilità non recuperate entro il 31/12 (art. 9) – 25% 01/10/2026
Maggiorazione clausole elastiche part-time (art. 80) – 10% 01/10/2026
Maggiorazione lavoro supplementare part-time (art. 81) – 10% 01/10/2026

Tabella retributiva Settore Odontotecnici (art. 141 e Tabella C)

Inquadramento retributivo Minimi in vigore Minimi al 01/11/2026
Primo livello* € 1.966,00 € 2.185,00
Secondo livello € 1.863,00 € 1.873,00
Terzo livello € 1.684,00 € 1.693,00
Quarto livello € 1.585,00 € 1.594,00
Quinto livello € 1.518,00 € 1.527,00
Sesto livello € 1.461,00 € 1.469,00

*Da aggiungere indennità di funzione pari a € 70,00.

Scarica il testo integrale dell'accordo 22.9. 2026