CCNL metalmeccanici artigianato Confsal: novità da ottobre 2026
E’ stato firmato lo scorso 10 gennaio 2024 da Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settori:
- Metalmeccanico,
- Installazione impianti,
- Orafi,
- Odontotecnici e
- Restauro di beni culturali.
Il contratto ha vigenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.
Con l'accordo del 22 settembre 2026 Conflavoro PMI e Fesica-Confsal hanno sottoscritto rilevanti integrazioni e modifiche del CCNL Metalmeccanico Artigianato 2024-2026.
Le novità riguardano periodo di prova, orario di lavoro, permessi e congedi, retribuzione, malattia e infortunio, contratti a termine e regime disciplinare e decorrono dal 1° ottobre 2026 e si inseriscono nel testo del CCNL, sostituendo i relativi articoli originari.
Vediamo nei paragrafi che seguono le novità economiche e contrattuali del CCNL e le modifiche del nuovo accordo (v ultimi paragrafi)
CCNL metalmeccanici artigianato Conflavoro: aumenti e tabelle retributive
Dal punto di vista economico è statA prevista l'erogazione di una somma a titolo di acconto in due tranches:
- gennaio 2024 e
- aprile 2024,
incidente sui minimi contrattuali e riassorbibile in occasione dei futuri aumenti contrattuali.
Per il personale part-time l’erogazione avviene con criteri di proporzionalità, mentre per gli apprendisti si applicano le percentuali di calcolo vigenti al momento dell’erogazione.
I valori degli acconti sono riportati nelle tabelle sottoriportate , diversificati per settore e per livello di inquadramento dei lavoratori :


CCNL metalmeccanico artigianato 2024-26: apprendistato e orario di lavoro
Il rinnovo del CCNL interveniva anche sui seguenti temi:
- CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Si prevede che, fatti salvi durate e trattamenti economici di eventuali percorsi formativi già in corso:
la durata del periodo di apprendistato è fissata per tutti i livelli in 5 anni, ad accezione degli impiegati amministrativi per i quali è fissata in 3 anni e degli addetti al centralino per i quali è fissata in 2 anni. Resta salva la durata e relativa retribuzione per contratti di apprendistato instaurati per il 1° livello secondo la precedente normativa contrattuale. La durata si riduce di 6 mesi se il lavoratore è in possesso di diploma post-obbligo in materia attinente alla qualifica oppure se ha già svolto presso la stessa impresa un periodo di tirocinio o stage. La durata si riduce di 12 mesi se il lavoratore è in possesso di diploma di laurea in materia attinente alla qualifica.
RETRIBUZIONE per operai e impiegati tecnici:
• 1° anno 70%
• 2° anno 78%
• 3° anno 85%
• 4° anno 92%
• 5° anno 100%
RETRIBUZIONE per impiegati amministrativi:
• 1° anno 70%
• 2° anno 80%
• 3° anno 90%
RETRIBUZIONE per addetti al centralino
• 1° anno 70%
• 2° anno 80%
Percentuali da applicare alla retribuzione del livello di arrivo.
La durata del periodo di apprendistato è pari a 5 anni. Per gli addetti all’amministrazione o ai servizi la durata è pari a 3 anni.
RETRIBUZIONE per il settore restauro
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Inquadramento |
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I sem |
II sem |
III sem |
IV sem |
V sem |
VI sem |
VII sem |
VIII sem |
IV sem |
X sem |
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Livello 2 |
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80% |
80% |
85% |
85% |
90% |
90% |
95% |
95% |
100% |
100% |
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Livello 3 |
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70% |
70% |
75% |
78% |
80% |
85% |
88% |
92% |
100% |
100% |
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Livello 4 |
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70% |
70% |
75% |
78% |
80% |
85% |
88% |
92% |
100% |
100% |
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Livello 5 |
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70% |
70% |
75% |
78% |
80% |
85% |
88% |
92% |
100% |
100% |
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Per gli Addetti amministrazione o servizi |
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70% |
70% |
75% |
80% |
85% |
90% |
– |
– | – |
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- ORARIO DI LAVORO
Si potenziano gli istituti di flessibilità ed orario multiperiodale e banca delle ore, al fine di adattare le diverse esigenze di orario lavorativo rispetto a quelle contrattuali.
Accordo integrativo 22 settembre 2026
Tra le novità principali dell'accordo integrativo firmato il 22 settembre si evidenziano:
- nuove tabelle di durata del periodo di prova per settore e livello di inquadramento, con estensione facoltativa a 3 mesi in caso di assunzione di percettori di reddito di cittadinanza o NASpI;
- soppressione della disciplina dei lavoratori discontinui, sostituita da un nuovo art. 7 bis dedicato al lavoro a turni; innalzamento al 6% dell'indennità di cassa e maneggio denaro; nuova indennità di reperibilità (7,35 euro per 16 ore, 13,65 euro per 24 ore) e nuova indennità di trasferta giornaliera (36,75 euro);
- introduzione di nuovi articoli su permessi e congedi (pause e riposo giornaliero, permessi per disabilità ex L. 104/1992, congedi per formazione continua, per cariche pubbliche, per donne vittime di violenza di genere, congedi di maternità e paternità);
- raddoppio del periodo di comporto per i lavoratori fragili e affetti da patologie oncologiche o gravi patologie croniche;
- introduzione dell'istituto delle dimissioni per fatti concludenti (assenza ingiustificata di 15 giorni continuativi);
- soppressione del contratto di reinserimento, dell'Appendice A (Accordo sul Tempo Determinato) e dell'Appendice B (lavorazioni per conto terzi e responsabilità solidale negli appalti);
- aggiornamento della tabella retributiva del settore odontotecnici con decorrenza 1° novembre 2026 e innalzamento dell'indennità di funzione da 50 a 70 euro.
CCNL metalmeccanico artigianato causali per i contratti a termine oltre 12 mesi
Co l'accordo integrativo di settembre 2026 sono state aggiornate anche le causali per i contratti a termine di durata superiore a 12 mesi (e fino a 24 mesi), disciplinate dal nuovo art. 95 bis. Questo il quadro completo:
| Causale contratti a termine superiori a 12 mesi |
|---|
| Attività di produzione e realizzazione di nuovi prodotti in metallo di vario tipo inserite in un progetto di medio-lungo termine, compresa l'attività di montaggio, manutenzione e controllo continuo o periodico e comunque programmato, nei confronti del cliente |
| Assunzione di lavoratori con nuove e maggiori professionalità, in grado di effettuare attività di produzione, lavorazione, installazione ed eventuale manutenzione di prodotti appena lanciati sul mercato, nonché le relative attività di promozione e marketing |
| Assistenza tecnica in fase di lavorazione, montaggio e/o manutenzione relativa a prodotti, anche di nuova creazione, per i quali sono necessarie conoscenze e competenze specifiche, acquisite mediante apposito percorso formativo e conoscenza pratica acquisita sul campo |
| Assunzione di lavoratori con competenze specifiche relative all'utilizzo di un nuovo macchinario funzionale alla realizzazione delle attività incluse nel campo di applicazione del CCNL, ovvero lavoratori con particolari capacità manuali e pratiche relative all'utilizzo di nuove tecniche di lavorazione |
| Esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti nell'organico in relazione all'esecuzione di commesse particolari |
| Punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste |
| Esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione |
| Attività che comportano l'impiego tempestivo di professionalità già acquisite difficilmente reperibili in tempi stretti sul mercato |
| Appalti di durata determinata |
| Lavoratori di età superiore a 50 anni |
| Sostituzione di lavoratori assenti |
Qualora il contratto superi i 12 mesi senza indicare la causale (salvo si tratti di lavoro stagionale, disciplinato dal nuovo art. 93 bis), il rapporto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento dei 12 mesi.
Le novità retributive di settembre 2026: maggiorazioni e settore odontotecnici
| Istituto | Valore precedente | Nuovo valore | Decorrenza |
|---|---|---|---|
| Indennità di cassa e maneggio denaro (art. 32) | 5% | 6% | 01/10/2026 |
| Indennità di reperibilità – turno di 16 ore (art. 9 bis) | – | € 7,35 | 01/10/2026 |
| Indennità di reperibilità – turno di 24 ore (art. 9 bis) | – | € 13,65 | 01/10/2026 |
| Indennità di trasferta giornaliera (art. 45) | – | € 36,75 | 01/10/2026 |
| Elemento di Garanzia Retributiva – E.G.R. (art. 30) | – | 1% della retribuzione di fatto | 01/10/2026 |
| Indennità di funzione (tabelle retributive A, B, C) | € 50,00 | € 70,00 | 01/10/2026 |
| Maggiorazione lavoro straordinario ordinario (art. 12) | – | 25% | 01/10/2026 |
| Maggiorazione lavoro straordinario festivo, oltre 8 ore (art. 12) | – | 45% | 01/10/2026 |
| Maggiorazione lavoro straordinario notturno, oltre 8 ore (art. 12) | – | 55% | 01/10/2026 |
| Maggiorazione straordinario sabato – prime 3 ore (art. 12) | – | 25% | 01/10/2026 |
| Maggiorazione straordinario sabato – ore successive (art. 12) | – | 50% | 01/10/2026 |
| Maggiorazione lavoro notturno (art. 13) | – | 25% | 01/10/2026 |
| Maggiorazione lavoro festivo (art. 18) | – | 45% | 01/10/2026 |
| Maggiorazione ore eccedenti flessibilità non recuperate entro il 31/12 (art. 9) | – | 25% | 01/10/2026 |
| Maggiorazione clausole elastiche part-time (art. 80) | – | 10% | 01/10/2026 |
| Maggiorazione lavoro supplementare part-time (art. 81) | – | 10% | 01/10/2026 |
Tabella retributiva Settore Odontotecnici (art. 141 e Tabella C)
| Inquadramento retributivo | Minimi in vigore | Minimi al 01/11/2026 |
|---|---|---|
| Primo livello* | € 1.966,00 | € 2.185,00 |
| Secondo livello | € 1.863,00 | € 1.873,00 |
| Terzo livello | € 1.684,00 | € 1.693,00 |
| Quarto livello | € 1.585,00 | € 1.594,00 |
| Quinto livello | € 1.518,00 | € 1.527,00 |
| Sesto livello | € 1.461,00 | € 1.469,00 |
*Da aggiungere indennità di funzione pari a € 70,00.

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