Assegno esodo Fondo Telecomunicazioni esteso a ex-telefonici: tutte le istruzioni

La Circolare INPS n. 144 del 19 novembre 2025   fornisce un quadro completo sulle modalità di accesso, gestione e rendicontazione dell’assegno straordinario  ai fini dell'esodo pensionistico anticipato erogato dal Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle telecomunicazioni, istituito con D.I. 4 agosto 2023.

Con la Circolare INPS n. 101 del 23 settembre 2026, l'Istituto è tornato sul tema per ampliare la platea dei beneficiari: tra i destinatari dell'assegno straordinario sono ora ricompresi anche i lavoratori con contribuzione accreditata nel soppresso Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (il cosiddetto ex Fondo speciale telefonici), unitamente alle relative istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens e alle connesse indicazioni contabili.

La misura rientra nei processi di accompagnamento all'esodo dei lavoratori che maturano i requisiti pensionistici entro 60 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Le due circolari chiariscono tutti gli adempimenti procedurali, gli obblighi per datori di lavoro e strutture INPS territoriali e alle istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens.

Ambito e prestazioni del Fondo Telecomunicazioni

Il Fondo opera all’interno del sistema degli ammortizzatori sociali previsti dal d.lgs. n. 148/2015 ed è pienamente attivo dal 15 febbraio 2024, a seguito della nomina del Comitato amministratore con D.M. 14 febbraio 2024, n. 17.

Ambito soggettivo

Rientrano nel Fondo tutte le imprese della filiera TLC, come definite dall’art. 1 del D.I. 4 agosto 2023, incluse quelle che erogano:

  • servizi di telefonia fissa e mobile,
  • servizi dati e contenuti digitali,
  • assistenza e gestione clienti,
  • sviluppo di soluzioni tecnologiche applicate alle telecomunicazioni,
  • servizi multimediali e digitali (e-commerce, posta elettronica ecc.).

Le imprese destinatarie sono contraddistinte dal codice di autorizzazione 2T.

Finalità e prestazioni del Fondo

Il Fondo eroga diverse tipologie di intervento, tra cui:

  • fianziamento di programmi di riconversione/riqualificazione,
  • prestazioni integrative rispetto ai trattamenti di legge,
  • prestazioni aggiuntive in termini di durata,
  • assegno straordinario di accompagnamento alla pensione, con contribuzione correlata.

Quest’ultimo rappresenta la principale misura oggetto della circolare.

Vedi le istruzioni sulle altre prestazioni in "Fondo bilaterale telecomunicazioni 2025: guida cocmpleta"

I requisiti e la richiesta

L’accesso alle prestazioni straordinarie è subordinato alla stipula di un accordo sindacale aziendale o di gruppo, da trasmettere alla Struttura territoriale INPS unitamente a:

  1. domanda AP159,
  2. indicazione della Struttura INPS destinataria dei versamenti di provvista.

La comunicazione avviene tramite Cassetto previdenziale, funzionalità “Prest. straordinarie Fondi solidarietà Dlgs 148/15”previa individuazione dei soggetti autorizzati mediante modulo AA02.

La Struttura che gestisce la matricola aziendale verifica:

  • presenza del codice autorizzazione 2T,
  • congruenza della documentazione,
  • invio dell’accordo e della domanda alla Direzione centrale Pensioni,
  • che attribuisce un codice identificativo all’accordo.

Requisiti del lavoratore

Il lavoratore deve:

  • cessare definitivamente il rapporto di lavoro;
  • maturare i requisiti pensionistici entro 60 mesi;  (Sono utili anche i periodi contributivi esteri nei Paesi UE/SEE/CH e Regno Unito.)
  • possedere anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995;
  • non essere già titolare o richiedente assegno ordinario di invalidità.

La Struttura territoriale rilascia tempestivamente gli estratti contributivi, su richiesta del lavoratore o del datore delegato.

Durata e misura dell’assegno

Il beneficio decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione e prosegue fino al mese precedente la decorrenza della pensione, per un massimo di 60 mesi, con 13 mensilità.

L’importo corrisponde al trattamento pensionistico AGO teoricamente spettante alla data di cessazione.

Il coefficiente di trasformazione utilizzato è quello relativo all’età del lavoratore all’inizio del periodo di assegno.

L’assegno:

  • non è reversibile,
  • non è soggetto a perequazione,
  • non consente l’accesso a trattamenti di famiglia e prestazioni collegate al reddito,

è fiscalmente assoggettato a tassazione ordinaria (TUIR).

Il pagamento avviene solo dopo il versamento anticipato della provvista da parte del datore di lavoro. Dal giorno 10 di ogni mese il Portale prestazioni esodo rende disponibili

  • l’elenco degli assegni da pagare nel mese successivo,
  • l’importo della provvista mensile anticipata da versare

Aliquote contributive- Ampliamento a ex telefonici

Per tutto il periodo di erogazione dell’assegno, il datore deve versare la contribuzione correlata, utile ai fini del diritto e della misura della pensione.

Aliquote 2025

  • 33% per iscritti FPLD (Fondo pensioni lavoratori dipendenti),
  • 33% per iscritti CTPS,
  • 32,65% per iscritti CPDEL.

Per i nuovi iscritti (dal 1996) occorre rispettare il massimale contributivo 2025: €120.607.

Come anticipato, con la circolare n. 101 del 23 settembre 2026, INPS ha comuniato l'ampliamento della platea dei beneficiari dell'assegno straordinario Su parere conforme del Ministero del Lavoro, ai i lavoratori con contribuzione accreditata nel soppresso Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (l'ex Fondo speciale telefonici).

Questi lavoratori possono accedere alla prestazione anche sulla base della sola contribuzione maturata nel Fondo speciale, oppure avvalendosi degli ordinari istituti di ricongiunzione per trasferire la posizione nel FPLD.

In fase di domanda, il datore di lavoro deve ora indicare la tipologia di destinazione dell'assegno: "AGO" se finalizzato al pensionamento a carico del FPLD (con eventuale ricongiunzione o costituzione della posizione assicurativa), oppure "Fondo Speciale" se il pensionamento resta a carico dell'ex Fondo telefonici, senza trasferimento contributivo. 

La circolare precisa inoltre che non è richiesta, in questo caso, la dichiarazione preventiva di costituzione della posizione assicurativa prevista invece per l'accesso alle prestazioni di esodo ex art. 4, legge n. 92/2012.

Sul piano operativo, per questi lavoratori il flusso Uniemens individuale dovrà utilizzare, nell'elemento <TipoLavoratore>, il nuovo codice "ET" (in luogo del codice "FT" già in uso per gli iscritti FPLD), mantenendo invariata l'aliquota di contribuzione correlata al 33% e la valorizzazione dell'elemento <Settimana> con tipo copertura "X". La procedura genera di conseguenza, nel DM2013 virtuale, il nuovo codice "M140", che si affianca al codice "M139" già istituito dalla circolare n. 144/2025 per i lavoratori iscritti al FPLD. 

Tabella di riepilogo istruzioni Uniemens

Elemento / Codice Valore da indicare Descrizione operativa
<TipoLavoratore> FT Lavoratori percettori di assegno straordinario del Fondo TLC iscritti al FPLD
<Imponibile> Retribuzione persa Retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore nel mese
<Contributo> 33% Contribuzione correlata a carico del datore di lavoro
<Settimana> Tipo copertura "X" Valorizzazione necessaria per l'aggancio in estratto conto
Codice DM2013 M139 Contributo straordinario per contribuzione correlata all'assegno straordinario (iscritti FPLD)
<TipoLavoratore> ET Lavoratori già iscritti all'ex Fondo Speciale Telefonici (D.I. n. 23A05102 del 4 agosto 2023)
<Imponibile> Imponibile contributo Imponibile sul quale è calcolato il contributo correlato
<Contributo> 33% Contribuzione correlata a carico del datore di lavoro
<Settimana> Tipo copertura "X" Valorizzazione necessaria per l'aggancio in estratto conto
Codice DM2013 M140 Contributo straordinario per contribuzione correlata all'assegno straordinario (ex Fondo Speciale Telefonici, ora gestione contabile separata del FPLD)