Rimborsi sanitari dall’ente bilaterale: ecco quando restano detraibili
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito se gli enti bilaterali che rimborsano le spese sanitarie ai lavoratori iscritti devono comunicare questi rimborsi ai fini della dichiarazione precompilata. Lo ha fatto con la Risposta a interpello n. 178 del 29 settembre 2026 .
Il tema riguarda l'articolo 78, comma 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che impone agli Enti di trasmettere ogni anno all'Agenzia, entro il 28 febbraio, i dati sulle spese sanitarie rimborsate nell'anno precedente.
L'obbligo riguarda enti, casse e società di mutuo soccorso con fine esclusivamente assistenziale, fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale iscritti all'apposita Anagrafe e altri fondi comunque denominati. Lo scopo è di impedire che il contribuente detragga o deduca una spesa che, di fatto, non ha sostenuto.
La risposta individua il criterio decisivo per stabilire quando l'obbligo non scatta, ovvero il trattamento fiscale dei contributi versati all'ente.
Rimborso spese sanitarie dall’ente bilaterale: il caso esaminato
L'istante è un ente bilaterale di categoria. Vuole erogare ai propri iscritti contributi a copertura della quota di spese sanitarie non coperta da altre forme di tutela. Si tratta in particolare di contributi per visite specialistiche, esami del sangue e prestazioni di alta diagnostica, come previsto dal regolamento attuativo dello statuto.
Il meccanismo di finanziamento è il seguente. Il datore di lavoro versa un contributo pari allo 0,13% dell'imponibile previdenziale, che concorre a formare il reddito imponibile del dipendente. Il lavoratore versa una quota dello 0,07%, che non viene dedotta dal reddito. L'ente ha inoltre precisato che non intende far transitare alcun rimborso attraverso i datori di lavoro.
Secondo l'istante, gli enti bilaterali non rientrano tra i soggetti obbligati. A sostegno di questa tesi richiama l'articolo 2, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che assegna a questi organismi una pluralità di funzioni: favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, programmare la formazione, gestire fondi per l'integrazione del reddito, certificare i contratti e promuovere la sicurezza sul lavoro. Le prestazioni assistenziali, quindi, non sarebbero esclusive. L'ente sottolinea anche la differenza rispetto a ONLUS, ODV e IPAB, che aiutano persone in stato di bisogno senza legami con i rapporti di lavoro.
Infine, osserva che nessuna disposizione equipara gli enti bilaterali ai fondi sanitari integrativi.
Enti bilaterali e precompilata: perché non c’è obbligo di comunicazione
L'Agenzia precisa nella risposta in primo luogo che non puo pronunciarsi sulla qualificazione dell'ente come soggetto con fine esclusivamente assistenziale, perché questa valutazione spetta al Ministero della Salute. Risolve invece il quesito guardando al trattamento fiscale dei contributi.
Il punto di partenza è la circolare n. 14/E del 19 giugno 2023. Una spesa sanitaria rimborsata si considera comunque "rimasta a carico" del contribuente se i contributi o i premi versati non hanno prodotto alcun vantaggio fiscale, cioè né detrazione né esclusione dal reddito. Se invece i contributi sono deducibili o detraibili, la spesa rimborsata non dà diritto ad agevolazioni. Non conta che il contribuente abbia effettivamente usufruito del beneficio: è sufficiente che gli spettasse.
L'Agenzia collega poi questo principio all'obbligo di comunicazione. La trasmissione dei dati serve solo per i rimborsi finanziati da contributi fiscalmente agevolati. Se la spesa resta a carico del lavoratore, l'obbligo di invio non sussiste.
Sul trattamento dei contributi agli enti bilaterali, la risposta ricorda la posizione espressa nella risposta a interpello n. 24 del 4 ottobre 2018 e confermata dalla risoluzione n. 54/E del 25 settembre 2020. Questi contributi concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. Il motivo è che l'esclusione prevista dall'articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR riguarda solo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a obblighi di legge. Non si applica, quindi, ai versamenti dovuti in base ad accordi contrattuali.
Nel caso esaminato, il Contratto Provinciale di Lavoro in vigore dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 prevede che il contributo sia versato dal datore di lavoro, con diritto di rivalsa sul lavoratore per la sua quota. La parte a carico dell'azienda è considerata parte integrante della retribuzione. Inoltre, la quota del datore è tassata in capo al dipendente e quella del lavoratore non è deducibile ai fini IRPEF.
Il lavoratore, dunque, non ottiene alcun beneficio fiscale dai contributi versati. Per questo le spese sanitarie rimborsate dall'ente si considerano rimaste a suo carico, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR.
Di conseguenza, l'ente bilaterale non è tenuto a trasmettere i dati dei rimborsi effettuati.

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