Riforma forense: cosa contiene il decreto attuativo della legge

La riforma dell'ordinamento forense entra nella fase attuativa. Il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo che dà attuazione alla legge delega 28 luglio 2026, n. 137, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2026.

Il testo, composto da 95 articoli, è destinato a sostituire la disciplina della legge 247/2012. Traduce in norme operative i principi fissati dalla delega: giuramento, segreto professionale, attività riservate, equo compenso, società tra avvocati, reti e monocommittenza. Interviene inoltre su materie che la delega indicava solo per grandi linee, come il tirocinio, l'esame di Stato, le incompatibilità e il procedimento disciplinare.

Lo schema dovrà ora acquisire il parere del Consiglio nazionale forense e delle Commissioni parlamentari competenti, prima dell'approvazione definitiva.

Di seguito il quadro della legge delega e, nel paragrafo 6, le principali novità del decreto attuativo.

La procedura legislativa: approvato in CDM il primo decreto legisltivo

La delega affida al Governo l'incarico di emanare entro 6 mesi uno o più decreti legislativi, predisposti su proposta del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF), che saranno  trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni competenti. E' prevista inoltre una fase correttiva: entro dodici mesi dall’adozione degli ultimi decreti delegati, il Governo potrà emanare disposizioni integrative e correttive.

QUI IL TESTO DELLA BOZZA DEL DECRETO LEGISLATIVO APPROVATO IN ESAME PRELIMINARE IL 2 OTTOBRE 2026

Riforma forense: i principi direttivi

All’articolo 2  lo schema della legge definisce un ampio ventaglio di principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi 

Essi riguardano, in primo luogo, la riaffermazione dell’indipendenza e della dignità della professione, la delimitazione delle attività riservate all’avvocato e la previsione di nullità per atti compiuti senza assistenza legale in ambiti in cui essa è obbligatoria.

 Si introducono  inoltre:

  1. il ripristino del giuramento professionale,
  2.  il rafforzamento del segreto professionale,
  3.  l’obbligo di assicurazione per responsabilità civile e
  4.  la disciplina delle informazioni sull’attività legale.

Ampio spazio è riservato alla regolamentazione delle forme collettive di esercizio della professione (associazioni, reti e società tra avvocati), garantendo l’autonomia intellettuale e prevedendo criteri specifici sulla composizione societaria e sulle incompatibilità. 

Viene poi ribadita la necessità di assicurare l’equo compenso e la proporzionalità dei corrispettivi, con la possibilità di parametrare il compenso anche al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

Sul piano ordinamentale, il ddl prevede l’istituzione di un albo unico e di elenchi e registri specialistici, la riorganizzazione delle incompatibilità con la professione, la disciplina dell'avvocatura e il riconoscimento del CNF e degli ordini circondariali quali enti pubblici non economici, con poteri regolamentari e di rappresentanza istituzionale.

Formazione, consigli disciplinari, rete tra avvocati

Riguardo la formazione e all’aggiornamento professionale obbligatorio si prevedono:

  • la sospensione immediata in caso di inadempimento, 
  • l’istituzione delle scuole forensi per i praticanti e 
  • la riforma dell’esame di Stato, articolato in prove scritte e orali con criteri di valutazione uniformi a livello nazionale.

Infine, il testo riorganizza la materia disciplinare, attribuendo i procedimenti ai consigli distrettuali di disciplina, e rafforza la rappresentanza politica dell’avvocatura attraverso il Congresso nazionale forense e l’Organismo congressuale. 

In  tema di reti tra avvocati  si introduce una forma ibrida tra la struttura individuale e quella societaria, che permette  agli avvocati di unirsi a colleghi o altri professionisti per offrire servizi integrati, viene specificato che:

il contratto di rete può coinvolgere più avvocati oppure, nel caso di reti multidisciplinari, anche altri professionisti, ma devono partecipare almeno due avvocati iscritti all’albo; solo in questo caso il contratto di rete può avere ad oggetto l’esercizio di attività proprie della professione forense;

i redditi derivanti dalla partecipazione a reti tra avvocati restano sempre qualificati come redditi da lavoro autonomo, con accesso ai regimi fiscali agevolati (incluso il regime forfettario ex legge n. 190/2014)

Il ddl evidenzia che le reti devono essere strutturate in modo da salvaguardare autonomia, libertà e indipendenza intellettuale dell’avvocato nello svolgimento dell’incarico, sancendo anche la nullità di ogni patto contrario.

Da ricordare che il Consiglio Nazionale Forense con il parere n. 14 del 19 aprile 2024, ha segnalato possibili criticità nel caso in cui una società tra avvocati (STA) partecipi a un'associazione tra avvocati, perché l’incarico verrebbe conferito alla società anziché al professionista in forma personale, in contrasto con l’art. 4, comma 1, della legge n. 247/2012 . Il CNF ritiene questa possibilità incompatibile con il principio che l’incarico debba essere conferito personalmente all’avvocato incaricato, pena la nullità del patto

Le novità dopo l’approvazione del Senato

Con il via libera del Senato — 114 sì, 19 astenuti e nessun voto contrario — il disegno di legge delega per la riforma dell'ordinamento forense ha concluso il proprio iter parlamentare. Il presidente del CNF Francesco Greco ha parlato di un "passaggio storico", ringraziando l'avvocatura per aver mantenuto una linea unitaria, oltre al governo e al Parlamento per il lavoro svolto.

Tra i contenuti che emergono con maggiore chiarezza in questa fase finale, rispetto alla versione approvata alla Camera, si segnalano in particolare:

  • il ripristino del giuramento dell'avvocato, abolito nel 2012;
  • il rafforzamento del segreto professionale, definito "inviolabile e indisponibile";
  • una definizione più puntuale delle attività riservate agli iscritti all'albo, che comprendono ora anche la negoziazione assistita, la mediazione demandata dal giudice e, se svolta in modo continuativo e organizzato, la consulenza legale stragiudiziale connessa all'attività giurisdizionale, con nullità dei compensi pattuiti a favore di non iscritti;
  • la conferma dell'equo compenso, accompagnata dall'introduzione della solidarietà nel pagamento degli onorari tra tutti i soggetti coinvolti in accordi giudiziali o arbitrali;
  • per le società tra avvocati costituite in forma di società di capitali, l'obbligo che la maggioranza dell'organo di gestione sia composta da soci avvocati, titolari di almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto;
  • l'introduzione di una disciplina organica della monocommittenza, con contratti in regime di esclusività e compenso "congruo e proporzionato", pensata per favorire l'accesso al mercato dei professionisti più giovani;
  • sul fronte della governance degli ordini, il limite di tre mandati consecutivi per i consiglieri e un nuovo sistema elettorale attento all'equilibrio di genere;
  • la revisione del sistema disciplinare, con prescrizione fissata a sei anni e l'introduzione della riabilitazione per gli iscritti condannati in via definitiva.

Il decreto attuativo: le principali novità – Scarica lo schema di sintesi

Lo schema di decreto legislativo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri definisce in dettaglio gli istituti previsti dalla legge 137/2026. Di seguito le misure di maggiore impatto.

Lo schema di decreto legislativo, approvato in esame preliminare, rende operativi i principi della legge 137/2026. Torna il giuramento davanti al consiglio dell'ordine, e il segreto professionale diventa inviolabile, con deroghe tassative. Il compenso va pattuito per iscritto. È ammesso il compenso legato al risultato, mentre resta vietato il patto di quota lite.

Nelle società tra avvocati i soci avvocati devono detenere almeno due terzi di capitale e voti, e gli utili ai soci di capitale non possono superare il 33% di quelli dei professionisti.

La monocommittenza prevede un contratto scritto, un preavviso minimo, un compenso non inferiore ai parametri ministeriali e tutele per maternità e malattia.

Diventano espressamente compatibili con la professione l'iscrizione all'albo dei commercialisti, l'amministrazione di società di capitali e quella di condomini.

Il tirocinio dura diciotto mesi, con un corso obbligatorio presso le scuole forensi. Dal 2027 l'esame di Stato prevede due prove scritte in videoscrittura e una prova orale.

Per gli ordini vale il limite di tre mandati consecutivi, computando anche quelli già svolti. L'azione disciplinare si prescrive in sei anni, e sono introdotti il richiamo verbale e la riabilitazione.

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