Rientro ricercatori: niente proroga con casa ricevuta in donazione

Gli incentivi fiscali per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero, previsti dall’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevedono che il 90% dei compensi percepiti non concorra alla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo. Il beneficio spetta a chi, in possesso di titolo universitario o equiparato, ha svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero per almeno due anni continuativi e trasferisce la residenza fiscale in Italia per svolgervi la propria attività. Di regola l’agevolazione si applica nel periodo d’imposta del trasferimento e nei cinque successivi. Il comma 3-ter, introdotto dall’articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto Crescita), consente però, per chi si è trasferito dal 2020, di estendere il beneficio ai sette periodi d’imposta successivi a determinate condizioni, tra cui diventare proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia. 

Con la Risposta n. 190/2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito se questo requisito possa essere soddisfatto da un immobile ricevuto in donazione: un tema di interesse per i contribuenti rientrati dall’estero.

Incentivi ricercatori rientrati: il caso dell’immobile ricevuto in donazione

Il contribuente, dopo aver svolto attività di ricerca all’estero, ha trasferito la residenza fiscale in Italia nel dicembre 2020 e fruisce degli incentivi dal periodo d’imposta 2021.

 In seguito ha ricevuto in donazione un immobile allo stato grezzo. Su questo immobile ha eseguito lavori di finitura per renderlo abitabile e vi ha stabilito la propria dimora abituale nel giugno 2022.

L’istante ha chiesto se questa situazione gli consenta di accedere al periodo agevolato più lungo. A suo avviso la norma richiede soltanto di diventare proprietario di un’unità residenziale dopo il trasferimento, senza indicare il titolo di acquisto. In mancanza di un riferimento esplicito agli atti a titolo oneroso, anche gli atti a titolo gratuito, come la donazione, dovrebbero essere ammessi. Questa lettura sarebbe inoltre coerente con la finalità della disposizione, cioè favorire il radicamento in Italia di chi rientra.

Estensione degli incentivi a 8 anni: serve l’acquisto a titolo oneroso

L’Agenzia ha precisato innanzitutto che il parere riguarda solo l’estensione del periodo agevolato. Non comprende quindi alcuna valutazione sul diritto agli incentivi, di cui il contribuente già fruisce.

Nel merito, l’Agenzia ha osservato che il comma 3-ter  del  decreto Crescita  ha modificato  l’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativo al regime speciale dei lavoratori impatriati, poi abrogato dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Anche quella disposizione collegava un ulteriore quinquennio agevolato alla proprietà di un’unità residenziale in Italia, acquistata dopo il trasferimento o nei dodici mesi precedenti, anche tramite coniuge, convivente o figli.

Dato che le due norme sono sostanzialmente sovrapponibili, l’Agenzia ha ritenuto applicabile anche agli incentivi per i ricercatori l’interpretazione della circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020 (paragrafo 3.2), che si occupa dei lavoratori impatriati. 

Secondo quella circolare il requisito non è soddisfatto quando si acquista la sola nuda proprietà o il solo usufrutto. Inoltre l’intera proprietà deve essere acquisita al 100% fin dalla stipula dell’atto e a titolo oneroso, perché la finalità dell’agevolazione presuppone un comportamento attivo del contribuente che intende stabilire stabilmente la propria residenza in Italia.

Poiché i due regimi hanno la stessa finalità, l’Agenzia ha concluso che, anche per estendere la durata dell'incentivo  a docenti e ricercatori, l’unità immobiliare residenziale deve essere acquistata a titolo oneroso. Il contribuente ha ricevuto l’immobile in donazione dopo aver trasferito la residenza ai sensi dell’articolo 2 del TUIR (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Per questo non può fruire del periodo agevolato più lungo. I lavori di finitura eseguiti e il trasferimento della dimora abituale nell’immobile non modificano questa conclusione.

Infine l’Agenzia ha ricordato che non si può presentare interpello per ottenere la sola conferma dei requisiti soggettivi e oggettivi di accesso al regime o della residenza fiscale. Si tratta infatti di accertamenti di fatto, esclusi dall’ambito dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, come indicato nella circolare n. 9/E del 1° aprile 2016.

Scarica la Risposta dell’Agenzia

Risposta a interpello 190 2026