Congedo malattie oncologiche: le istruzioni INPS per il riscatto contributivo
la Legge 106-2025 ha istituito un nuovo congedo e permessi retribuiti in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Si tratta in particolare di
- un periodo di congedo continuativo fino a 24 mesi per la conservazione del posto di lavoro e
- 10 ore di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per contratto.
Con la circolare n. 108 del 22 ottobre 2026 INPS ha chiarito le istruzioni sulla possibilità di coprire con contributi il periodo di congedo.
Vediamo tutti i i dettagli
Legge 106 2025 patologie croniche invalidanti o oncologiche: il nuovo congedo
I commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 106 2025 riconoscono il diritto a un periodo di
- congedo continuativo o frazionato non superiore ai 24 mesi,
- non retribuito
- con conservazione del posto di lavoro
- per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche oppure da malattie invalidanti o croniche, anche rare,
- che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.
Durante il periodo di congedo, il dipendente non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa, mentre possono essere fruiti, in via concorrente, altri benefici economici o giuridici. La fruizione del congedo può decorrere solo dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettante ai dipendenti a qualunque titolo.
Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile dal rapporto di lavoro.
Alla fine del periodo di congedo, la certificazione delle malattie è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata che ha in cura il lavoratore.
Il successivo comma 4 prevede che, per il periodo successivo alla fruizione del congedo il lavoratore abbia priorità nell'accesso alla modalità di lavoro agile nell'ambito degli accordi individuali su tale modalità che il datore di lavoro intenda concludere.
La priorità sussiste a condizione che la prestazione lavorativa del soggetto sia compatibile con la modalità di lavoro agile.
LAVORO AUTONOMO
Per i lavoratori autonomi il comma 3 prevede, con riferimento alle suddette malattie, il diritto alla sospensione, per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare, dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per un committente.
Per il periodo oggetto di sospensione non è riconosciuto alcun corrispettivo ed è fatta salva l'ipotesi del venir meno nell'interesse del committente.
DDL pazienti cronici o oncologici: i permessi
L'articolo 2 prevede, con decorrenza dal 2026, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow up precoce oppure affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento o aventi figli minorenni affetti da malattie e condizioni di invalidità in oggetto, il diritto a dieci ore annue di permesso, con relative indennità o copertura previdenziale figurativa per specifiche esigenze, in via aggiuntiva rispetto ai permessi già spettanti in base alla legislazione ed ai i contratti collettivi nazionali di lavoro.
Vi è il diritto riconosciuto per lo svolgimento di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o di cure mediche frequenti, a condizione che sussista una prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.
Trovano in generale applicazione le disposizioni previste per i lavoratori relative ai casi di gravi patologie richiedenti terapia salvavita.
L'indennità per le ore di permesso è determinata secondo i criteri vigenti per il trattamento di malattia.
L'indennità è erogata:
- nel settore privato da parte del datore di lavoro, col successivo recupero mediante conguaglio coi contributi dovuti all'ente previdenziale.
- Nel settore pubblico, invece, le amministrazioni provvedono in relazione all'oggetto, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale, alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria.
Borse di studio” in memoriam” per professioni sanitarie
L'articolo 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro, a decorrere dal 2026, per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche in favore di studenti meritevoli, laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, ovvero altri corsi di laurea inerenti alle professioni sanitarie.
Si demanda a un decreto ministeriale la definizione dei requisiti necessari per il conferimento dei premi in oggetto, dei parametri e delle modalità di istituzione ed erogazione dei premi.
Gli articoli 4 e 5 prevedono che
- per l'attuazione l'INPS ricevera uno stanziamento specifico per consentire l'adeguamento della propria infrastruttura tecnologica
- si conferma la consueta clausola di salvaguardia relativa alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Riscatto del periodo di congedo: le istruzioni INPS
Come anticipato, la circolare INPS n. 108 del 22 ottobre 2026, emanata su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, spiega come coprire con contributi il periodo di congedo, che altrimenti resterebbe senza copertura previdenziale. L’INPS ha adottato un’interpretazione estensiva: l’interessato può scegliere tra riscatto e prosecuzione volontaria.
ATTENZIONE : I contributi riscattati valgono sia per il diritto a pensione sia per la misura dell’assegno.
Quali periodi si possono riscattare.?
Solo i congedi fruiti dopo il 9 agosto 2025, per un massimo di 24 mesi complessivi nell’arco della vita lavorativa. Questi mesi non rientrano nei due anni di congedo per gravi motivi familiari (articolo 4, comma 2, legge 53/2000) né nel limite di tre anni di riscatto per le interruzioni del rapporto di lavoro (articolo 5, D.Lgs. 564/1996). Il periodo non deve essere già coperto da altra contribuzione, in nessuna forma di previdenza obbligatoria, comprese le Casse dei liberi professionisti e i regimi esteri.
Chi può chiedere il riscatto?
L’interessato o il suo superstite. Il rapporto di lavoro non deve essere ancora in corso: possono presentare domanda anche chi ha cessato il servizio e chi è già pensionato, nel rispetto degli eventuali termini di decadenza previsti dalla Gestione previdenziale interessata.
Quale documentazione è richiesta?
. Serve la prova che il congedo sia stato concesso e fruito ai sensi della legge, ad esempio il provvedimento di concessione. In mancanza, il datore di lavoro può rilasciare una dichiarazione “ora per allora”, accompagnata dalla documentazione sanitaria che ha dato luogo al congedo e da elementi che consentano di verificare l’effettiva assenza dal servizio.
Come e dove presentare la domanda?
La domanda si presenta alla Gestione in cui è accreditata la contribuzione del periodo di lavoro nel quale si inserisce il congedo (in caso di ricongiunzione o trasferimento dei contributi, alla Gestione in cui sono confluiti). L’invio è solo telematico, attraverso:
il sito www.inps.it, con SPID almeno di livello 2, CNS o CIE di livello 3, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”;
il Contact Center Multicanale: 803 164 da rete fissa, 06.164164 da rete mobile;
gli istituti di patronato e gli intermediari dell’Istituto.
Quanto costa?
Il periodo è valutato con le regole del sistema contributivo. L’onere si calcola con il metodo “a percentuale”, applicando l’aliquota contributiva in vigore alla data della domanda alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti, rapportata al periodo da riscattare. L’onere versato è deducibile dal reddito complessivo di chi lo ha sostenuto. Per termini e modalità di pagamento valgono le regole generali dei riscatti di ciascuna Gestione.

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