Pensioni 2027 cosa cambia con la rivalutazione del 6,3359%

Il decreto direttoriale del 16 ottobre 2026 del Ministero del Lavoro aggiorna i coefficienti di trasformazione del montante contributivo.

La revisione riduce i valori applicabili dal 1° gennaio 2027, ma l'aumento del 6,3359% dei montanti contributivi attenua l'effetto negativo sul calcolo della pensione.

Dal 1° gennaio 2027 entreranno in vigore i nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo, utilizzati per determinare l'importo delle pensioni calcolate con il sistema contributivo. 

L'aggiornamento è previsto dal decreto direttoriale del 16 ottobre 2026, adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e pubblicato sul sito istituzionale il 20 ottobre.

La revisione biennale comporta una riduzione dei coefficienti rispetto a quelli applicati nel periodo 2025-2026. Tuttavia, per le pensioni liquidate dal 2027, occorre considerare anche la rivalutazione del montante contributivo accumulato al 31 dicembre 2025, che beneficia di un tasso di capitalizzazione particolarmente favorevole, pari al 6,3359%.

I nuovi coefficienti di trasformazione dal 2027

Il sistema di calcolo contributivo, disciplinato dalla legge n. 335/1995, prevede che l'importo annuo della pensione sia determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per un coefficiente di trasformazione, variabile in funzione dell'età al pensionamento.

Il decreto del 16 ottobre 2026 aggiorna la Tabella A dell'allegato 2 della legge n. 247/2007 e la Tabella A della legge n. 335/1995, stabilendo nuovi coefficienti per le età comprese tra 57 e 71 anni.

In particolare:

  • per chi accede alla pensione a 64 anni, il coefficiente passa dal 5,088% al 5,009%, con una riduzione dell'1,55%
  • a 67 anni scende dal 5,608% al 5,514%, con una diminuzione dell'1,68%.

La riduzione percentuale aumenta progressivamente con l'età di pensionamento, raggiungendo l'1,97% a 71 anni.

A parità di montante contributivo, i nuovi coefficienti determinano quindi una pensione annua inferiore rispetto a quella calcolata con i valori del biennio precedente.

Rivalutazione del montante contributivo: aumento del 6,3359%

Accanto alla revisione dei coefficienti, interviene un secondo elemento rilevante per il calcolo delle pensioni.

Con la comunicazione del 21 ottobre 2026, il Ministero del Lavoro ha reso noto il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi per il 2026, determinato dall'ISTAT nella misura dello 0,063359, corrispondente a una rivalutazione del 6,3359%.

Il coefficiente da applicare è pertanto pari a 1,063359.

Il valore è stato calcolato, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 335/1995, sulla base della variazione media annua composta del PIL nominale nel quinquennio 2021-2025.

La rivalutazione riguarda il montante contributivo accumulato al 31 dicembre 2025 e concorre alla determinazione delle pensioni con decorrenza dal 2027.

 I contributi versati nel corso del 2026 vengono invece aggiunti al montante senza essere assoggettati alla medesima rivalutazione.

Quali effetti sull’importo della pensione?

Per valutare le conseguenze dei nuovi parametri è necessario considerare congiuntamente la rivalutazione del capitale contributivo e la revisione dei coefficienti di trasformazione.

Se, da un lato, i nuovi coefficienti riducono la quota di pensione ottenibile a parità di montante, dall'altro l'aumento del 6,3359% del capitale accumulato fino al 2025 può più che compensare tale riduzione.

Per esempio, un montante contributivo di 300mila euro al 31 dicembre 2025, applicando il coefficiente di rivalutazione 2026, aumenta a 319.007,70 euro, ai quali devono aggiungersi gli eventuali contributi versati nel 2026.

Applicando al montante rivalutato il nuovo coefficiente di trasformazione del 5,514%, previsto per il pensionamento a 67 anni dal 2027, si ottiene una pensione annua lorda di circa 17.589 euro, al netto dell'ulteriore contribuzione del 2026.

Il risultato evidenzia come, in questa specifica situazione, l'effetto positivo della rivalutazione superi quello negativo derivante dalla revisione dei coefficienti.

La revisione periodica prevista dalla normativa

L'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione è previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 335/1995 e avviene con cadenza biennale a partire dal 2019.

La revisione viene effettuata sulla base delle rilevazioni demografiche e dei parametri economici forniti dall'ISTAT. Per l'aggiornamento del 2027 sono stati utilizzati i dati trasmessi dall'Istituto il 27 maggio 2026.

Come evidenziato nella nota tecnica ministeriale, il calcolo tiene conto delle probabilità di morte, delle caratteristiche dei nuclei familiari e degli altri parametri demografici rilevanti ai fini della trasformazione del montante in rendita pensionistica.

I nuovi coefficienti si applicheranno alle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2027, per la parte calcolata con il sistema contributivo, senza incidere sugli importi delle pensioni già liquidate.

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