Detenuti che lavorano, NASpI estesa ai turni: nuova proposta di legge
Il diritto dei detenuti lavoratori alla NASpI potrebbe trovare per la prima volta un fondamento espresso nella legge. Il CNEL, esercitando il proprio potere di iniziativa legislativa, ha presentato alla Camera la proposta di legge A.C. 3060, che modifica l'articolo 20 dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354/1975) per inserire in modo esplicito la tutela contro la disoccupazione involontaria tra le garanzie riconosciute a chi lavora alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria.
La novità arriva pochi mesi dopo la circolare INPS n. 74 del 16 luglio 2026, con cui l'Istituto si è già adeguato alla giurisprudenza di legittimità riconoscendo la prestazione in quattro casi di cessazione del lavoro intramurario (ne abbiamo parlato in NASpI anche ai detenuti lavoratori: nuove istruzioni INPS). La proposta non si limita però a dare forma di legge a quanto già affermato dalla giurisprudenza e applicato dall'Istituto: in almeno un punto amplia la tutela, includendo un'ipotesi che l'attuale orientamento di legittimità esclude.
Vediamo cosa prevede il testo e quale sarebbe il reale passo avanti per i lavoratori detenuti e per i professionisti, consulenti del lavoro e commercialisti, che seguono il contenzioso previdenziale.
Il punto di partenza: il quadro attuale tra giurisprudenza e prassi
Dopo anni di orientamento restrittivo, inaugurato con il messaggio n. 909/2019, l'INPS ha rivisto la propria posizione sulla scia della sentenza della Cassazione n. 396 del 5 gennaio 2024 e delle pronunce successive.
Con la circolare n. 74/2026 la NASpI è oggi riconosciuta, ferma la sussistenza degli altri requisiti previsti dal d.lgs. n. 22/2015, quando il rapporto di lavoro intramurario cessa per:
- scarcerazione per fine pena;
- conclusione del progetto lavorativo;
- trasferimento ad altro istituto penitenziario;
- ammissione a misure alternative alla detenzione.
Resta invece fuori il lavoro in rotazione: secondo la Cassazione (ordinanza n. 5510/2025 e sentenze nn. 13721/2025 e 19746/2025), orientamento recepito dall'INPS, le interruzioni dovute ai turni di avvicendamento non sono cessazioni ma semplici sospensioni di un rapporto unico, e dunque non integrano lo stato di disoccupazione.
Il limite di questo assetto è evidente: in assenza di una previsione espressa, il diritto alla prestazione dipende dall'interpretazione delle norme generali, affidata alla giurisprudenza e, sul piano applicativo, alle istruzioni dell'Istituto. Un quadro che si è già modificato più volte e che, sul lavoro in rotazione, resta sfavorevole.
La proposta CNEL: la modifica all’art. 20 della legge n. 354/1975
La proposta si compone di un solo articolo, che interviene sul comma 13 dell'art. 20 dell'ordinamento penitenziario. Dopo il riferimento alla «tutela assicurativa e previdenziale» verrebbero inserite tre previsioni:
- l'esplicita estensione alla tutela contro la disoccupazione involontaria;
- la qualificazione del lavoro intramurario come lavoro subordinato anche ai fini previdenziali e assistenziali;
- la regola per cui la cessazione del rapporto dovuta a scarcerazione, trasferimento ad altro istituto, avvicendamento sul posto di lavoro o altra causa estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore produce uno stato di disoccupazione utile per l'accesso agli ammortizzatori sociali.
Il quadro attuale
Il confronto tra il quadro attuale, come ricostruito dalla Cassazione e applicato dalla circolare INPS n. 74/2026, e il testo della proposta mette in luce le differenze sostanziali:
| Aspetto | Quadro attuale (giurisprudenza e circ. INPS 74/2026) | Proposta di legge A.C. 3060 |
|---|---|---|
| Fonte del diritto | Norme generali, nell'interpretazione della Cassazione applicata dall'INPS | Previsione espressa nell'ordinamento penitenziario |
| Natura del lavoro intramurario | Subordinato, per effetto delle pronunce di Cassazione | Subordinato anche ai fini previdenziali e assistenziali, per espressa previsione di legge |
| Scarcerazione e trasferimento | NASpI riconosciuta | NASpI riconosciuta (ipotesi codificate) |
| Avvicendamento sul posto di lavoro | Escluso: qualificato dalla Cassazione come sospensione | Incluso tra le cause di disoccupazione involontaria |
| Conclusione del progetto e misure alternative | Riconosciute sulla base di specifiche pronunce | Non citate espressamente, ma riconducibili alla clausola generale sulle cause estranee alla volontà del lavoratore |
| Ticket di licenziamento | Dovuto dall'Amministrazione penitenziaria per i rapporti a tempo indeterminato | Non disciplinato |
Il passo avanti rispetto alla disciplina attuale
In sintesi, le novità sono tre:
1. Certezza del diritto. Il diritto alla NASpI troverebbe fondamento in una previsione espressa dell'ordinamento penitenziario, anziché nell'interpretazione delle norme generali. Il riconoscimento sarebbe così sottratto sia ai possibili mutamenti giurisprudenziali sia a letture applicative restrittive, come quella che tra il 2019 e il 2026 ha costretto molti detenuti lavoratori a rivolgersi al giudice.
2. L'apertura all'avvicendamento. È la novità di maggior peso. La proposta inserisce espressamente l'avvicendamento sul posto di lavoro tra le cause che generano disoccupazione involontaria, cioè proprio l'ipotesi per cui oggi, alla luce dell'orientamento di legittimità, la prestazione non spetta. Considerato che il lavoro penitenziario è strutturalmente organizzato su turni di rotazione, la platea potenzialmente interessata è ampia.
3. Una clausola di chiusura. Il riferimento ad «altra causa estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore» renderebbe l'elenco aperto, consentendo di ricondurre alla tutela anche fattispecie non tipizzate senza dover attendere, caso per caso, l'intervento della Cassazione.

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