Esonero contributivo e apprendistato precedente: incompatibili per la Cassazione
Con la sentenza n. 24615 del 12 agosto 2026, la Sezione lavoro della Corte di Cassazione si è pronunciata sull'esonero contributivo triennale previsto dall'art. 1, comma 118, della legge n. 190/2014 (legge di Stabilità 2015) per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015.
La norma escludeva dal beneficio i lavoratori che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, abbiano avuto un impiego a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.
La questione da risolvere era se un precedente contratto di apprendistato professionalizzante rientrasse in questa causa di esclusione.
I giudici di legittimità hanno dato risposta affermativa, discostandosi in modo esplicito dal proprio precedente n. 4053/2024, come già annunciato nell'ordinanza interlocutoria n. 4452/2026.
Apprendistato e assunzione a tempo indeterminato: il caso e i giudizi di merito
Uno studio legale associato aveva assunto a tempo indeterminato, nel maggio 2015, un dipendente con cui aveva già avuto un rapporto di apprendistato professionalizzante. Quel rapporto era cessato nel gennaio dello stesso anno, quindi meno di sei mesi prima della nuova assunzione. L'INPS aveva negato l'esonero contributivo e notificato un avviso di addebito, che lo studio aveva impugnato.
Il Tribunale aveva accolto l'opposizione del datore di lavoro. Secondo il giudice di primo grado, infatti, ai fini dell'agevolazione l'apprendistato non poteva essere equiparato a un contratto a tempo indeterminato, e la norma andava letta tenendo conto della sua finalità e non soltanto del suo tenore letterale.
La Corte d'Appello di Trento, richiamando un proprio precedente specifico, aveva confermato integralmente la decisione.
L'INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando la violazione e la falsa applicazione della disposizione agevolativa. Il Procuratore generale aveva concluso per il rigetto del ricorso.
Sgravio contributivo negato dopo l’apprendistato: le motivazioni della Cassazione
La Corte ha invece accolto il ricorso dell'Istituto e ha fondato la decisione su due premesse.
- La prima è che le norme sugli sgravi contributivi che derogano all'obbligo generale di contribuzione sono norme di stretta interpretazione, secondo il canone dell'art. 14 delle preleggi, e non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti.
- La seconda premessa è che gli sgravi costituiscono una forma di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE. Per questo devono essere applicati in modo conforme al diritto dell'Unione, come impone l'art. 117, primo comma, della Costituzione, così da garantire che lo scopo che legittima l'aiuto venga effettivamente raggiunto. Nel caso dell'esonero 2015, questo scopo è la stabilità reale dell'occupazione.
Su queste basi la Corte distingue due rapporti: quello finale, cioè l'assunzione agevolata, e quello iniziale, cioè l'impiego svolto nei sei mesi precedenti. Per il rapporto finale il legislatore ha fissato una regola, il tempo indeterminato, e ne esclude espressamente l'apprendistato e il lavoro domestico. L'esclusione si giustifica perché in questi rapporti il datore di lavoro ha maggiore libertà di recesso: al termine della formazione può infatti recedere dall'apprendistato con il solo preavviso previsto dall'art. 2118 c.c.
Per il rapporto iniziale, invece, la norma si limita a escludere chi abbia avuto un impiego a tempo indeterminato, senza ulteriori distinzioni. L'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2015 qualifica l'apprendistato come contratto di lavoro a tempo indeterminato, e la giurisprudenza lo descrive come un rapporto "bifasico" della stessa natura. Ne consegue che un apprendistato svolto nei sei mesi precedenti rientra nella causa di esclusione. Secondo il Collegio non si può estendere per analogia al rapporto iniziale l'eccezione prevista per quello finale, perché il criterio della stretta interpretazione lo vieta quando manca un'identità di ratio.
La lettura conforme al diritto europeo porta allo stesso risultato. Diversamente, il datore di lavoro potrebbe sommare le agevolazioni previste per l'apprendistato a quelle dell'esonero triennale, senza alcuna interruzione e per la stessa prestazione lavorativa.
La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Trento in diversa composizione, che dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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