Recupero punti patente cantieri: le linee guida 2026 su formazione e sicurezza
Prosegue il percorso di attuazione del sistema della patente a crediti nei cantieri, introdotto per rafforzare la prevenzione degli infortuni e il contrasto al lavoro irregolare. Con un provvedimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro sono state disciplinate a marzo 2026 le modalità operative per il recupero dei crediti decurtati, attraverso la costituzione di specifiche Commissioni territoriali.
Come noto , il sistema della patente a crediti riguarda imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili in edilizia e prevede un punteggio iniziale che può essere ridotto in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La perdita di crediti può impedire l’operatività dell’impresa qualora il punteggio scenda sotto determinate soglie.
Il nuovo provvedimento interviene dunque per definire la struttura delle Commissioni competenti, le modalità di richiesta di recupero dei crediti e gli adempimenti necessari per ripristinare la capacità operativa dell’impresa o del lavoratore autonomo che operano nei cantieri edili.
Le disposizioni sono contenute nel decreto direttoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 24 del 6 marzo 2026.
Con la circolare 12 del 10 aprile 2026 INAIL ha recepito le disposizioni.
Con la nota 4634/2026 del 24 giugno, in fase di pubblicazione, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha ora definito le linee guida operative per il funzionamento delle Commissioni territoriali e le regole per la presentazione delle domande , i percorsi formativi e gli investimenti in materia di salute e sicurezza necessari per il recupero crediti.
Quadro normativo della patente a crediti
Come noto, il sistema della patente a crediti si inserisce nel quadro delle misure di rafforzamento della sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008, con diversi interventi normativi, tra cui il DL n. 19/2024 (PNRR) e il DL n. 159/2025, che ne hanno modificato l’articolo 27 .
La disciplina è stata poi attuata operativamente con il decreto ministeriale 18 settembre 2024 n. 132, che ha stabilito le modalità per la richiesta e il rilascio della patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
Il meccanismo della patente funziona come strumento di qualificazione delle imprese: il possesso di un numero minimo di crediti rappresenta infatti un requisito per poter operare nei cantieri.
La perdita dei crediti può derivare da violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, individuate nel Testo unico e nei relativi allegati. Per garantire il ripristino della regolarità e favorire comportamenti correttivi, la normativa prevede la possibilità di recuperare i crediti decurtati attraverso specifiche procedure e interventi formativi o organizzativi.
Il quadro si completa con la nota INL 4634 del 24 giugno 2026, con cui l'Ispettorato nazionale del lavoro ha adottato le linee guida operative per il recupero dei crediti, definendo in modo stringente
- i requisiti dei percorsi formativi ammessi,
- le tipologie di investimenti validi e
- i criteri di calcolo dei crediti recuperabili.
Costituzione delle Commissioni territoriali e ambito di competenza
Le Commissioni recentemente nominate dall'INL sono composte da rappresentanti dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’INAIL con competenze specifiche in materia di salute e sicurezza.
In particolare, la struttura è definita come segue:
| Componente | Ente di appartenenza | Funzione |
|---|---|---|
| Direttore interregionale INL o delegato | Ispettorato nazionale del lavoro | Presidenza o coordinamento della Commissione |
| Funzionario esperto in sicurezza sul lavoro | Ispettorato nazionale del lavoro | Valutazione tecnica delle violazioni |
| Direttore regionale INAIL o delegato | INAIL | Valutazione tecnico-assicurativa |
| Funzionario esperto in sicurezza | INAIL | Supporto tecnico alla Commissione |
Alle riunioni partecipano inoltre senza diritto di voto:
- un rappresentante delle ASL competente in materia di sicurezza sul lavoro
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).
Per quanto riguarda la competenza territoriale, la Commissione competente è individuata sulla base di: sede legale dell’impresa, oppure domicilio del lavoratore autonomo.
Nel caso di imprese estere, il riferimento è alla stabile organizzazione in Italia o a una delle sedi operative presenti sul territorio nazionale.
Sono previste inoltre alcune particolarità territoriali:
- per imprese o lavoratori autonomi con sede nelle Province autonome di Trento e Bolzano la competenza è attribuita alla Commissione operante in Veneto, mentre
- per la Regione Sicilia è competente la Commissione operante in Calabria.
Recupero crediti: come fare domanda
Imprese e lavoratori autonomi che hanno subito una decurtazione dei crediti possono avviare la procedura di recupero presentando un'istanza motivata alla Commissione territoriale competente.
la richiesta deve essere trasmessa tramite PEC, utilizzando l'apposita modulistica, alla segreteria dell'Ispettorato territoriale del lavoro presso cui ha sede la Commissione competente. Nella domanda vanno indicate le azioni che si intende intraprendere — in termini di formazione o di investimenti in materia di salute e sicurezza — nonché l'eventuale proposta di piano di recupero progressivo.
Restano confermati gli altri contenuti già previsti dal decreto direttoriale n. 24/2026:
- eventuali provvedimenti sanzionatori ricevuti
- relazione tecnica sulle misure adottate per correggere le violazioni
- eventuale proposta di piano di recupero dei crediti
- richiesta di audizione davanti alla Commissione (facoltativa)
Dopo la ricezione della domanda completa, la Commissione procede alla convocazione della riunione di norma entro 20 giorni lavorativi.
I percorsi formativi
La formazione è una delle principali leve per il recupero dei crediti, ma deve rispettare criteri precisi fissati dalla nota INL 4634/2026. Deve essere innanzitutto aggiuntiva rispetto a quella già prevista dal D.Lgs. 81/2008 e non può essere computata ai fini dell'aggiornamento ordinario previsto dal medesimo decreto.
I corsi devono essere erogati dai soggetti formatori individuati nell'Accordo Stato-Regioni del 2025.
Il datore di lavoro è escluso dal novero dei formatori ammessi, nelle more dell'adozione del successivo Accordo Stato-Regioni previsto dalla L. 198/2025; analogamente, non può svolgere il ruolo di docente.
I docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 6 marzo 2013.
I corsi possono svolgersi in presenza o in videoconferenza sincrona, purché quest'ultima sia ritenuta compatibile dalla Commissione rispetto agli obiettivi formativi e nel rispetto delle indicazioni dell'Accordo.
Il numero massimo di partecipanti è fissato a 30 per corso.
I contenuti devono essere coerenti con le violazioni che hanno determinato la decurtazione: la Commissione — anche su proposta dell'interessato — ne può indicare i temi specifici.
Sul piano della frequenza e verifica, è obbligatorio
- partecipare ad almeno il 90% delle ore previste e
- superare un test finale con un punteggio minimo del 70% di risposte corrette.
Al termine del corso deve essere rilasciato un attestato recante: soggetto formatore, dati anagrafici del partecipante, tipologia e durata del corso, modalità di erogazione, data e luogo, firma del legale rappresentante del soggetto formatore o di un suo incaricato. L'attestato deve riportare obbligatoriamente la dicitura "valido ai fini del recupero crediti".
Quanto al calcolo dei crediti, per ogni ora di formazione vengono riconosciuti 0,25 crediti, con arrotondamento all'intero per difetto (esempio: 7 ore = 1,75 crediti → 1 credito riconosciuto).
La durata del corso deve essere proporzionata alla tipologia e alla gravità delle violazioni commesse.
Il piano formativo può essere suddiviso in moduli: su richiesta dell'interessato, la Commissione si riunisce per riconoscere i crediti man mano che i singoli moduli vengono completati.
Gli investimenti in salute e sicurezza
In alternativa o in abbinamento alla formazione, il recupero dei crediti può avvenire attraverso investimenti mirati a migliorare concretamente gli standard di salute e sicurezza, valutati dalla Commissione in rapporto allo stato dell'arte e alle esigenze specifiche dell'impresa, con attenzione alla sostenibilità finanziaria e organizzativa.
La nota INL 4634/2026 individua a titolo esemplificativo le seguenti tipologie ammesse:
- sistemi di rilevamento ambientale (sensori per radiazioni, rumore, temperatura, gas; monitoraggio in tempo reale delle condizioni di esposizione);
- dispositivi di protezione individuale o abbigliamento intelligente: non è sufficiente il semplice acquisto dei DPI, ma occorre fornire evidenza del loro effettivo utilizzo attraverso formazione e addestramento;
- tecnologie per la sorveglianza sanitaria (es. sistemi di tracciamento per l'esposizione a sostanze pericolose);
- robotica e automazione per operazioni pericolose in contesti ad alto rischio;
- tecnologie immersive a fini formativi (es. sistemi con realtà virtuale).
Restano confermati i parametri già fissati dal decreto direttoriale n. 24/2026:
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Crediti massimi recuperabili | 15 crediti |
| Crediti minimi necessari per operare | 15 crediti |
| Recupero possibile | Anche in modo frazionato |
I crediti riconosciuti variano in funzione dell'entità dell'investimento, anche se realizzato con contributo pubblico:Anche per gli investimenti è previsto un recupero progressivo e pianificato, con attribuzione dei crediti in base agli stati di avanzamento documentati.
Tabella 2: Investimenti e crediti riconosciuti –>
| Importo dell'investimento | Crediti riconosciuti |
|---|---|
| Da 5.000 a 25.000 € | 1 credito |
| Da 25.001 a 50.000 € | 3 crediti |
| Oltre 50.000 € | 6 crediti |
Una volta completate le misure prescritte, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere una nuova riunione della Commissione, che si pronuncia entro circa 15 giorni lavorativi per verificare la corretta attuazione degli interventi e deliberare la riassegnazione dei crediti.
L'Ispettorato nazionale del lavoro effettua infine un monitoraggio annuale sull'attività delle Commissioni territoriali, al fine di valutare l'efficacia del sistema e proporre eventuali aggiornamenti delle linee guida operative.

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