Contributi versati per errore: ok ai trasferimenti INPS-INARCASSA
Con la Circolare n. 68 del 19 giugno 2026 l'INPS fornisce le istruzioni operative e contabili per dare attuazione alla convenzione sottoscritta con INARCASSA il 7 maggio 2025. L'accordo, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 58 del 9 aprile 2025, regola il trasferimento diretto tra i due Enti dei contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) versati in buona fede dal professionista a una gestione previdenziale diversa da quella legittimata a riceverli.
Il provvedimento interessa in modo specifico ingegneri e architetti liberi professionisti e i relativi consulenti, chiamati a verificare la corretta collocazione della contribuzione tra Gestione separata INPS e INARCASSA.
La convenzione ha durata triennale, con scadenza al 7 maggio 2028, ed è rinnovabile una sola volta, per pari durata, mediante scambio di note via PEC.
Quadro normativo
Il fondamento dell'operazione è l'articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui il pagamento della contribuzione previdenziale effettuato in buona fede a un ente pubblico diverso dal titolare ha effetto liberatorio per il contribuente; l'ente che ha incassato deve quindi trasferire le somme, senza aggravio di interessi, all'ente effettivamente titolare.
Per i periodi anteriori al 1° gennaio 2001 il trasferimento avviene ai sensi dell'articolo 1189 del codice civile, fermo restando che il decorso del termine decennale non produce effetti ai fini della prescrizione (art. 2 della convenzione).
La distinzione tra i due regimi previdenziali resta ancorata all'articolo 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011 e all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995:
- l'iscrizione alla Gestione separata INPS riguarda chi, pur svolgendo attività professionale, non è tenuto al contributo soggettivo INARCASSA per la contemporanea iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria.
- L'obbligo di iscrizione a INARCASSA presuppone invece iscrizione all'albo, esercizio continuativo della libera professione, possesso di partita IVA e assenza di altra previdenza obbligatoria.
Le novità operative
La principale novità è l'automazione del flusso di trasferimento. La Direzione centrale Tecnologia, informatica mette a disposizione delle Strutture territoriali una procedura informatica che acquisisce automaticamente le posizioni segnalate da INARCASSA e verifica tre condizioni: che i periodi rientrino nel periodo di iscrizione all'albo, l'assenza di prestazioni pensionistiche già liquidate (inclusi supplementi e pensioni supplementari) e l'assenza di anomalie nella "Gestione separata Liberi Professionisti". In presenza di anomalie, la Struttura territoriale deve intervenire tempestivamente. La posizione da trasferire compare in automatico nella procedura "rimborsi" con motivazione "altra cassa". Restano esclusi dal trasferimento i contributi già utilizzati per liquidare prestazioni, la contribuzione non pensionistica destinata alle prestazioni assistenziali e i contributi integrativi versati a INARCASSA, che restano dovuti a tale Ente. Eventuali azioni di recupero o rimborsi competono all'Ente cui la contribuzione spetta.
Istruzioni dettagliate
Nel trasferimento dall'INPS all'INARCASSA, le Strutture territoriali competenti per residenza del professionista effettuano l'accredito sull'IBAN dedicato, indicando in causale il riferimento convenzionale e i dati identificativi degli assicurati.
Per i casi inversi, la Struttura INPS crea la posizione in "Gestione separata Liberi Professionisti" formando un "Poseidone Sede" per ciascun anno di imposta e recepisce le somme versate da INARCASSA sulle contabilità speciali di tesoreria provinciale (IBAN reperibili su www.rgs.mef.gov.it).
Se residua una differenza contributiva per periodi non prescritti, la Struttura invia autonoma comunicazione di debito; se la somma è prescritta, si applica il flag di "prescrizione" nella procedura "professionisti".
Le richieste respinte richiedono adeguata motivazione alla controparte

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