Rappresentante sicurezza lavoratori e ispettore di vigilanza: si può fare?
Un lavoratore che ricopre il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) può, all'interno della stessa struttura, svolgere anche le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria per l'organo di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro?
La domanda è stata posta dalla Regione Toscana alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nell'ambito delle Aziende Sanitarie Locali dove entrambe le figure operano nello stesso perimetro organizzativo della pubblica amministrazione.
Con l'interpello n. 2/2026, la Commissione ha fornito un chiarimento di ordine generale destinato a orientare datori di lavoro pubblici e consulenti nella gestione di eventuali sovrapposizioni di ruolo tra addetti alla prevenzione e personale ispettivo.
Le norme sul rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Il ruolo dell'RLS trova la propria disciplina negli articoli 47 e seguenti del d.lgs. 81/2008, che ne regolano elezione o designazione, mentre l'articolo 50 ne individua le attribuzioni: funzioni consultive, propositive e partecipative, tra cui la ricezione delle informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e la facoltà di ricorrere alle autorità competenti quando le misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro risultino inadeguate.
Sul fronte opposto, l'articolo 13 dello stesso decreto affida la vigilanza sull'applicazione della normativa di settore all'azienda sanitaria locale territorialmente competente. Chi svolge tale attività ispettiva riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, che estende tale qualifica ai soggetti cui leggi e regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55 c.p.p.: prendere notizia dei reati, impedirne le conseguenze ulteriori, individuarne gli autori e assicurare le fonti di prova.
Va ricordato infine che spetta al prefetto, su proposta del presidente della regione, l'individuazione del personale delle unità sanitarie locali investito di funzioni di polizia giudiziaria in relazione ai compiti ispettivi in materia di sicurezza del lavoro.
Le indicazioni della Commissione
Dopo aver ricordato che, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 81/2008, può pronunciarsi solo su quesiti di ordine generale e non su fattispecie specifiche, la Commissione ha comunque tracciato una linea di principio chiara.
Viene chiarito in primo luogo che:
- L'RLS è una figura interna al sistema di prevenzione aziendale, che partecipa e rappresenta i lavoratori interfacciandosi con gli organi di vigilanza e sollecitandone eventualmente l'intervento.
- L'ufficiale di polizia giudiziaria dell'organo di vigilanza, al contrario, esercita funzioni pubblicistiche di controllo e accertamento, in posizione di terzietà, nei limiti del servizio di appartenenza.
Per la Commissione si tratta di ruoli, finalità e ambiti funzionali distinti e non sovrapponibili: se lo stesso soggetto li riveste contemporaneamente all'interno della medesima struttura, si determina una commistione di ruoli che richiede una valutazione attenta, alla luce dei principi di imparzialità, terzietà e corretta separazione delle funzioni previsti dall'ordinamento.
L'indicazione operativa è di evitare, ove possibile, la coincidenza in capo alla stessa persona dei due ruoli, e in ogni caso di presidiare con attenzione le situazioni già in essere per garantire che la funzione di vigilanza resti effettivamente terza rispetto al sistema di prevenzione aziendale che è chiamata a controllare.

Commenti recenti