Accordo Italia-Moldova sicurezza sociale: istruzioni Inail
Con la circolare n. 34 del 10 luglio 2026, l'Inail fornisce le istruzioni operative per l'applicazione del nuovo Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 31 ottobre 2024, e della relativa Intesa amministrativa di attuazione, firmata a Roma il 21 luglio 2025.
L'Accordo e l'Intesa sono entrati in vigore il 1° settembre 2025 e si applicano a tutte le domande di prestazioni presentate da tale data, ferma restando la possibilità di acquisire diritti riferiti a eventi verificatisi in precedenza, con decorrenza comunque non anteriore all'entrata in vigore. Dalla stessa data, il nuovo Accordo sostituisce integralmente il precedente accordo bilaterale firmato a Roma il 18 giugno 2021 (ratificato con legge 11 luglio 2023, n. 94), che cessa di produrre effetti: di conseguenza, non trovano più applicazione le istruzioni contenute nella circolare Inail 11 aprile 2024, n. 9. Per la materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, l'Accordo disciplina esclusivamente le prestazioni in denaro, garantendo la trasferibilità di rendite e indennizzi ai lavoratori che hanno prestato o prestano attività lavorativa in uno dei due Paesi.
Il perimetro normativo di riferimento richiamato dalla circolare è così composto:
- Accordo Italia-Moldova in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 31 ottobre 2024;
- Intesa amministrativa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano e il Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale moldavo, firmata a Roma il 21 luglio 2025;
- Legge 23 giugno 2025, n. 98 (G.U. n. 150 del 1° luglio 2025), di ratifica ed esecuzione dell'Accordo;
- Circolare Inail 11 aprile 2024, n. 9, ora superata e non più applicabile.
Cosa comprende il nuovo accordo e cosa resta escluso
La principale novità è la sostituzione integrale dell'accordo del 2021 con un testo aggiornato che conferma l'impianto generale ma introduce un quadro amministrativo più dettagliato tramite l'Intesa del 21 luglio 2025.
Restano confermati il principio di territorialità della legislazione applicabile (art. 6) e il principio di parità di trattamento (art. 4), così come l'esportabilità delle prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale, senza limitazioni legate alla residenza del beneficiario in Moldova o in Italia (art. 5).
Sul piano oggettivo:
- per l'Italia l'Accordo copre le rendite Inail e le altre prestazioni in denaro per infortunio e malattia professionale, oltre alle prestazioni Inps di invalidità, vecchiaia e superstiti;
- restano escluse l'assegno sociale, le prestazioni non contributive a carico della fiscalità generale, l'integrazione al trattamento minimo e le prestazioni condizionate alla residenza in Italia. Viene inoltre confermata l'applicazione dell'Accordo a rifugiati e apolidi residenti in uno dei due Stati.
Una novità operativa rilevante riguarda la modulistica bilaterale, ora integralmente standardizzata (certificati di distacco, opzione, notifica infortunio, rimborso spese mediche, recupero indebiti), allegata alla circolare nei formulari di collegamento Inail-CNAS/CNDDCM.
Istruzioni operative dettagliate
Per i datori di lavoro e i consulenti, gli adempimenti pratici da presidiare sono i seguenti:
- Distacco del lavoratore dipendente o autonomo (art. 7 Accordo, art. 5 Intesa): il lavoratore inviato dall'Italia in Moldova, o viceversa, resta soggetto alla legislazione del Paese di provenienza per un massimo di 24 mesi, prorogabili di ulteriori 24 mesi. Le Strutture territoriali Inail rilasciano il certificato tramite i modelli "IT/MD DISTACCO AWOD 101" e "IT/MD PROROGA DISTACCO AWOD 102", da richiedere prima dell'inizio dell'attività e da trasmettere in copia all'Organismo di collegamento moldavo.
- Diritto di opzione per il personale diplomatico e consolare non rientrante nell'art. 7, lett. e) (art. 8 Accordo): può essere esercitato una sola volta, entro 3 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo o dall'inizio dell'attività lavorativa, tramite il modello "IT/MD CERTIFICATO D'OPZIONE AWOD 103".
- Prestazioni economiche per infortuni e malattie professionali (art. 23 Accordo, artt. 12, 14, 15 Intesa): l'Inail paga direttamente il beneficiario, ovunque risieda, mediante bonifico sul conto indicato in domanda, in base alla propria legislazione. Per le malattie professionali indennizzabili in entrambi i Paesi, competente è lo Stato dell'ultima lavorazione a rischio.
- Accertamenti sanitari (art. 17 Intesa): disposti dall'Istituzione del luogo di residenza su richiesta e a carico dell'Istituzione richiedente, con rimborso tramite il formulario "IT/MD RIMBORSO SPESE MEDICHE 173".
- Notifiche di infortunio (art. 16 Accordo, art. 18 Intesa): ogni infortunio con esito mortale o invalidante permanente va notificato tra le Istituzioni tramite il modulo "IT/MD NOTIFICA INFORTUNIO 180", seguito dalla notifica della decisione tramite il modulo "182".
- Recupero prestazioni indebite (art. 24 Accordo, art. 13 Intesa): l'Istituzione che ha erogato somme non dovute può richiedere la trattenuta sugli arretrati o sui pagamenti correnti dovuti dall'altra Istituzione, tramite i formulari R01, R02 e R03.
- Ricorsi amministrativi (art. 21 Accordo): sono validi se presentati entro i termini prescritti anche presso l'Istituzione competente dell'altro Stato, che li trasmette senza indugio; fa fede la data di presentazione presso l'Istituzione estera. Le Strutture territoriali Inail devono trasferire tempestivamente alla CNAS i ricorsi ricevuti relativi a prestazioni moldave.

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