Quadro RR 2026 contributi INPS e CPB: come si compila
L'INPS, con la circolare n. 62 del 27 maggio 2026 , fornisce le istruzioni operative per la compilazione del Quadro RR del modello Redditi 2026-PF. Il documento si rivolge ai soggetti iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciale,
Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Di particolare interesse gli aspetti collegati al regime del concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal decreto legislativo n. 13/2024, le cui regole interagiscono direttamente con la base imponibile previdenziale.
Vediamo una sintesi delle principali indicazioni rimandando per ulteriori dettagli al testo ufficiale.
Il quadro normativo in vigore- focus forfettari
Il modello Redditi 2026-PF è stato approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 72078.
Sul fronte del concordato preventivo biennale, si segnala che il decreto legislativo n. 81/2025 ha abrogato l'istituto per i contribuenti in regime forfettario a decorrere dal 1° gennaio 2025, limitandone l'applicazione al solo periodo d'imposta 2024.
Ciò significa che per i forfettari la base imponibile previdenziale 2025 è sempre il reddito effettivamente prodotto, senza possibilità di applicare il reddito concordato.
Per tutti gli altri soggetti che abbiano aderito al CPB, la base concordata rileva ai fini contributivi, anche se resta salva la facoltà di optare per il reddito effettivo ove superiore, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 13/2024.
Le novità per il quadro RR
La principale novità di quest'anno riguarda il trattamento delle posizioni che intersecano il concordato preventivo biennale.
Il Quadro RR, sezione I, prevede ora campi distinti per chi abbia aderito al CPB:
- la colonna 3B per il reddito di impresa concordato intero,
- colonna 3C per la situazione mista (parte concordata e parte effettiva), e
- la colonna 3D da barrare qualora il contribuente abbia aderito al CPB ma scelga di versare i contributi sul reddito effettivo.
Analogo meccanismo è previsto nella sezione II per i liberi professionisti, con flag specifici alle colonne 19, 20 e 21 del rigo RR5.
Per i lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico iscritti alla Gestione separata, la circolare richiama le disposizioni dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2021 e conferma le aliquote applicabili per il 2025 e il calcolo dell'acconto 2026.
Viene inoltre confermata la sospensione dei versamenti contributivi per malattia o infortunio grave di durata superiore a sessanta giorni, con l'obbligo di indicare il codice di sospensione (1, 2 o 3) e il relativo importo alla colonna 17 e 18 del rigo RR5, entro il limite del contributo dovuto nel medesimo modulo.
Infine, l'istituto ricorda che il massimale reddituale annuo 2025 è fissato a 120.607 euro e quello per il 2026 a 122.295 euro.
Istruzioni dettagliate Sezione I – Artigiani e commercianti
La base imponibile previdenziale è costituita dalla somma dei redditi di impresa dichiarati nei quadri RF, RG e RH, con le correzioni previste per le perdite pregresse.
I soci di s.r.l. iscritti alle Gestioni speciali devono includere la quota di reddito della società corrispondente alla partecipazione agli utili o alla quota attribuita in trasparenza, escludendo gli utili da partecipazione senza prestazione lavorativa.
| Colonna Quadro RR2 | Utilizzo |
|---|---|
| Colonna 3 | Reddito effettivo (soggetti senza CPB o con opzione reddito effettivo) |
| Colonna 3B | Reddito concordato intero (aderenti CPB, alternativa a 3 e 3C) |
| Colonna 3C | Reddito misto concordato/effettivo (alternativa a 3 e 3B) |
| Colonna 3D | Flag da barrare se aderente CPB che opta per contributi su reddito effettivo |
| Colonna 4 (rigo RR1) | Da barrare se partecipazioni in s.r.l. CPB con opzione reddito effettivo ex art. 19 co. 1 |
Sezioni II e III – Liberi professionisti e sportivi dilettanti – Gestione separata
La sezione II deve essere compilata dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata e dai magistrati onorari ( diversi dai magistrati onorari confermati e non esclusivisti)
ATTENZIONE nel caso in cui il contribuente svolga in contemporanea a un’attività professionale anche quella di sportivo nel settore dilettantistico con obbligo contributivo, deve essere compilata, oltre alla sezione II, anche la sezione III.
Professionisti
La base imponibile per i liberi professionisti è la totalità dei redditi da lavoro autonomo ex articolo 53, comma 1, TUIR, che possono essere
- redditi in regime forfettario,
- redditi prodotti in forma associata e
- indennità ai giudici di pace.
I seguenti codici da indicare nella colonna 1 del rigo RR5 identificano la natura , l'obbligo di inclusione e la provenienza di ciascuna componente reddituale.
| Codice RR5 col. 1 | Tipo di reddito | Note operative |
|---|---|---|
| 1 | Redditi da lavoro autonomo RE, RH, LM | Sempre obbligatorio, anche se negativo o zero |
| 2 | Indennità amministratori locali (D.M. 25/05/2001) | Contributi già versati dall'ente tramite Uniemens |
| 3 | Redditi assimilati ex art. 50 co. 1 lett. c-bis) TUIR e lavoro autonomo occasionale | Concorrono al massimale annuo |
| 4 | Assegni di ricerca, dottorati, medici in formazione | Concorrono al massimale annuo |
| 5a | Quota soggetta a contribuzione ad altra Cassa professionale autonoma | Da escludere dalla base GS |
| 5b | Quota soggetta a contribuzione al Fondo Lavoratori Spettacolo (FPLS) | Al netto delle spese di competenza |
| 5c | Redditi già assoggettati a contribuzione in Gestione artigiani/commercianti | Attenzione ai redditi art. 53 TUIR con oggetto commerciale |
| 5d | Quota soggetta ad altre forme di previdenza obbligatoria | Diverse da FPLS e Casse professionali |
Sportivi dilettanti
Come noto per questi lavoratori la base imponibile non coincide con il reddito fiscale, ma è costituita dai compensi al lordo delle esenzioni fiscali, al netto di una franchigia di 5.000 euro.
ATTENZIONE: Fino al 31 dicembre 2027, ai fini IVS la base è ulteriormente ridotta al 50% del netto franchigia.
L'aliquota aggiuntiva per prestazioni non pensionistiche (1,07%) si applica invece sull'intera eccedenza rispetto ai 5.000 euro.
Termini di versamento e rateizzazione – Le causali
| Scadenza | Soggetti interessati | Tipologia versamento | Maggiorazione |
|---|---|---|---|
| 30 giugno 2026 | Tutti | Saldo 2025 e primo acconto 2026 | Nessuna |
| 20 luglio 2026 | Soggetti ISA e contribuenti forfettari | Saldo 2025 e primo acconto 2026 | Nessuna (proroga ex art. 6 DL n. 89/2026) |
| 30 luglio 2026 | Tutti | Saldo 2025 e primo acconto 2026 | 0,40% |
| 20 agosto 2026 | Soggetti ISA e contribuenti forfettari | Saldo 2025 e primo acconto 2026 | 0,80% (proroga ex art. 6 DL n. 89/2026) |
| 30 novembre 2026 | Tutti | Secondo acconto 2026 | Nessuna |
| 16 dicembre 2026 | Tutti | Ultima rata in caso di pagamento rateale | Interessi decorrenti dalla prima scadenza ordinaria |
Le causali per il versamento dell'interesse corrispettivo in caso di pagamento nel periodo 30 giugno – 30 luglio 2026 sono:
- API per gli artigiani,
- CPI per i commercianti,
- DPPI per i liberi professionisti e i lavoratori autonomi sportivi dilettantistici.
Le stesse causali si utilizzano per gli interessi da rateizzazione.
La compensazione tramite modello F24 è ammessa esclusivamente con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione dell'anno 2025 e, per i crediti dell'anno precedente, con periodo di riferimento 2024.
Non è mai ammessa la compensazione verticale con esposizione del solo saldo netto: il modello F24 deve sempre riportare separatamente la colonna a debito e la colonna a credito su righi distinti.

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