Preavviso e dimissioni del padre: la Cassazione chiarisce
l tema dell'esonero dall'obbligo di preavviso nelle dimissioni volontarie del padre lavoratore ha creato in passato incertezza applicativa tra datori di lavoro e consulenti del lavoro. La questione ruota attorno all'interpretazione dell'art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), con particolare riferimento all'ambito soggettivo di applicazione delle tutele ivi previste.
Con la sentenza n. 17285 del 1° giugno 2026 (ud. 21 aprile 2026), la Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione ha fornito un'interpretazione sistematica della norma, risolvendo il contrasto che si era creato tra orientamenti di merito divergenti e le indicazioni amministrative dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Il caso: dimissioni del padre lavoratore e trattenuta dell’indennità di preavviso
Un lavoratore dipendente di un'impresa ferroviaria ha fruito del congedo obbligatorio di paternità previsto dall'art. 4, comma 24, lett. a) della legge n. 92/2012 — istituto distinto dal congedo di paternità disciplinato dall'art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001 — e ha rassegnato le proprie dimissioni entro l'anno di nascita della figlia, senza rispettare il periodo di preavviso contrattuale.
La società datrice di lavoro ha trattenuto l'indennità sostitutiva del preavviso dalla liquidazione finale e ha ottenuto, per la quota residua, l'emissione di un decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Verona. Il lavoratore ha proposto opposizione e domanda riconvenzionale di restituzione delle somme trattenute, sostenendo di aver diritto all'esonero dal preavviso in virtù della propria condizione genitoriale.
Sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Venezia hanno respinto le domande del lavoratore, ritenendo che l'esonero dal preavviso non fosse applicabile al caso di specie.
Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi e dell'art. 55 D.Lgs. n. 151/2001, nonché violazione di norme costituzionali e sovranazionali a tutela della genitorialità e della parità di genere.
La decisione della Cassazione: perimetro dell’esonero
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'interpretazione restrittiva dell'art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001
La norma, nel testo riformato dal D.Lgs. n. 80/2015 applicabile al caso, prevede che le tutele del comma 1 — tra cui l'esonero dal preavviso — si applichino al padre lavoratore esclusivamente qualora abbia fruito del congedo di paternità di cui all'art. 28 del medesimo decreto, ovvero il congedo spettante in caso di morte, grave infermità o abbandono della madre, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Il congedo obbligatorio di paternità — introdotto in via sperimentale dalla legge n. 92/2012 e ora stabilizzato come congedo di dieci giorni dall'art. 27-bis D.Lgs. n. 151/2001, a seguito del D.Lgs. n. 105/2022 di attuazione della Direttiva n. 1158/2019 — costituisce un istituto autonomo e distinto, con diversa finalità e diverso ambito di applicazione.
La Corte ha richiamato il principio già espresso da Cass. n. 11676/2012, secondo cui la parificazione del padre alla madre lavoratrice ai fini delle tutele in caso di dimissioni è condizionata alla fruizione del congedo di paternità ex art. 28, in quanto solo in tale circostanza il datore di lavoro è nelle condizioni di essere a conoscenza della situazione familiare del dipendente.
Accettare le dimissioni senza preventiva convalida dinanzi al Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro, in assenza di tale conoscenza, si porrebbe in contrasto con il principio della certezza dei rapporti giuridici.
La Cassazione ha inoltre precisato che le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022 — che hanno esteso il divieto di licenziamento ex art. 54 D.Lgs. n. 151/2001 anche al padre che abbia fruito del congedo obbligatorio di dieci giorni, ampliando di conseguenza la portata dell'art. 55, comma 2 — non trovano applicazione nel caso di specie, essendo le dimissioni state presentate nel 2018.
Non hanno trovato spazio nella sentenza di legittimità né i vademecum ministeriali né le note dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 749/2020 e n. 896/2020, ritenuti atti interpretativi privi di efficacia vincolante.

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