Polizze catastrofali e RC sanitaria: dati a IVASS entro il 31 ottobre
Entro il 31 ottobre 2026 le compagnie che hanno in essere polizze catastrofali obbligatorie trasmetteranno all'IVASS i dati di ogni contratto in vigore al 30 settembre 2026.
Il flusso è contratto per contratto e identifica l'impresa assicurata con il codice fiscale.
Lo prevede il Provvedimento IVASS n. 175 del 29 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 12 ottobre 2026. Il provvedimento modifica il Regolamento IVASS n. 36/2017 sulle rilevazioni statistiche. Introduce due nuove indagini periodiche:
- una sulle polizze a copertura dei rischi catastrofali,
- l'altra sulle polizze di responsabilità civile sanitaria.
Gli obblighi di trasmissione gravano solo sulle imprese di assicurazione. Da notare che la rilevazione nasce espressamente come indagine sui prezzi.
Chi trasmette e quando
Le due rilevazioni sono disciplinate dai nuovi artt. 10-quater e 10-quinquies del Regolamento n. 36/2017, in vigore dal 30 settembre 2026. Le istruzioni di compilazione sono negli Allegati 11 e 12
| Polizze catastrofali (CATNA) | RC sanitaria (RCSAN) | |
|---|---|---|
| Soggetti obbligati | Compagnie che esercitano il ramo 8 (incendio e altri danni ai beni) in Italia e hanno in essere coperture catastrofali obbligatorie | Compagnie italiane, sedi secondarie di compagnie extra SEE e compagnie SEE operanti in Italia, con rischi di RC sanitaria in portafoglio |
| Cadenza | Semestrale | Annuale |
| Date di riferimento | Contratti in vigore al 31 marzo e al 30 settembre | Contratti in vigore al 31 dicembre |
| Termini di invio | 30 aprile e 31 ottobre | 30 aprile dell'anno successivo |
| Prima scadenza | 31 ottobre 2026 (dati al 30 settembre 2026) | 31 dicembre 2026 (dati relativi al 2025) |
| Livello di dettaglio | Singolo contratto | Dati aggregati per settore |
Polizze catastrofali: quali dati sono trasmessi
La rilevazione riguarda le coperture obbligatorie introdotte dalla legge di bilancio 2024 (art. 1, commi 101 e seguenti, L. 213/2023). Sono interessate le imprese con sede legale in Italia o con stabile organizzazione nel Paese, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese. I beni assicurati sono quelli delle voci B-II, numeri 1), 2) e 3), dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.): terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature. Contano anche se l'impresa non ne è proprietaria.
A ogni data di riferimento la compagnia invia tutti i contratti in vigore, anche quelli già comunicati.
Per ciascuno il tracciato chiede:
- Contraente e localizzazione: codice fiscale dell'impresa (o, in mancanza, partita IVA), codice ISTAT del comune e CAP del rischio principale, indicazione di rischi ubicati in altri comuni.
- Durata: data di inizio e di fine della copertura obbligatoria. Come data di inizio si indica quella di sottoscrizione o dell'ultimo rinnovo.
- Eventi coperti: un indicatore distinto per terremoti, alluvioni, inondazioni, esondazioni e frane.
- Premio: il premio annuo finito, comprese le imposte, riferito alle sole coperture obbligatorie.
- Somme assicurate: importi separati per terreni, fabbricati e impianti e attrezzature.
- Condizioni: franchigia complessiva in euro, limite di indennizzo in percentuale della somma assicurata, scoperto in percentuale del danno indennizzabile.
- Distribuzione: canale di vendita (agenzia, broker, sportello bancario o postale, promotore finanziario, web, direzione) e presenza di altre coperture non obbligatorie nello stesso contratto.
Per i contratti con più ubicazioni vanno indicati premio e somme assicurate complessivi. Franchigia, limite di indennizzo e scoperto si riportano nel valore massimo tra quelli applicati alle diverse sedi.
In coassicurazione trasmette solo la delegataria, per il 100% del contratto.
Un riassicuratore puro non segnala nulla.
Indicazioni operative per le verifiche
Per le imprese assicurate e i loro consulenti ne derivano alcune indicazioni operative:
• Completezza degli eventi coperti: l'obbligo riguarda sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Il tracciato rileva ciascun evento separatamente, quindi conviene verificare che la polizza li comprenda tutti.
• Premio della sola parte obbligatoria: nei contratti multirischio la compagnia deve isolare il premio delle garanzie catastrofali. È utile chiedere che il costo della componente obbligatoria sia esposto in modo distinto.
• Somme assicurate coerenti con il bilancio: la ripartizione tra terreni, fabbricati e impianti va confrontata con le voci B-II dello stato patrimoniale, compresi i beni utilizzati ma non di proprietà.
• Condizioni contrattuali: franchigia, limite di indennizzo e scoperto incidono sul costo effettivo della copertura. Sono gli elementi da tenere sotto controllo quando si confrontano più offerte.
Nessuno di questi controlli è imposto dal provvedimento. La rilevazione però renderà visibili all'Autorità le stesse informazioni, ed è prudente che l'impresa le conosca per prima.
RC sanitaria: una rilevazione aggregata
La rilevazione RCSAN riguarda le coperture di responsabilità civile delle strutture sanitarie, pubbliche e private, e degli esercenti le professioni sanitarie. A differenza di quella catastrofale, non contiene dati riferibili al singolo assicurato. Le compagnie trasmettono totali distinti per tre settori: strutture pubbliche, strutture private e personale sanitario, con esclusione del personale amministrativo.
I dati sono organizzati in tre schemi:
- • Contratti: numero di contraenti o assicurati e premi lordi contabilizzati, con evidenza separata delle polizze per colpa grave stipulate ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 24/2017. Si indica anche il canale di vendita prevalente.
- • Sinistri: numero e importi dei sinistri pagati e riservati per anno di denuncia, su un arco di dodici generazioni. Sono rilevati anche il contenzioso, i sinistri senza seguito e le somme recuperate da terzi.
- • Coperture: quota dei premi per fascia di franchigia (da zero a oltre 200.000 euro) e di scoperto, quota dei contratti con self insurance retention (SIR) e quota con massimali superiori al minimo di legge.

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