Pensione estera in eredità: ok alla flat tax 7% anche sulle rendite

Il regime agevolativo dell’articolo 24-ter del TUIR (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) consente alle persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri di optare per un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, calcolata in via forfettaria con aliquota del 7%, su tutti i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero. Per accedere all’agevolazione occorre trasferire la residenza fiscale in un comune con popolazione non superiore a 30.000 abitanti situato in Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise o Puglia, oppure in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Il contribuente non deve essere stato fiscalmente residente in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti e deve provenire da un Paese con cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

L’opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno del trasferimento, diventa efficace da quel periodo e resta valida per i nove periodi d’imposta successivi. Le modalità applicative sono contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 31 maggio 2019, prot. 167878, mentre i principali chiarimenti sono stati forniti con la circolare n. 21/E del 17 luglio 2020. 

Un  aspetto particolare riguarda la qualificazione delle somme percepite da piani pensionistici esteri ricevuti in eredità: su questo punto l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata con la risposta a interpello n. 184 del  15 ottobre 2026.

Il caso: distribuzioni annuali da un piano pensionistico statunitense ricevuto in eredità

L’istante, cittadina italiana residente all’estero, ha ereditato dal padre un Individual Retirement Account (IRA), cioè un piano pensionistico individuale di diritto statunitense aperto presso un intermediario finanziario americano. Il padre aveva costituito e alimentato la posizione con versamenti volontari durante la propria attività lavorativa negli Stati Uniti, con finalità di previdenza complementare. Al momento del decesso il piano era ancora attivo, con un patrimonio trasmissibile ai beneficiari secondo la normativa americana.

In seguito alla devoluzione mortis causa, l’istante è subentrata nella titolarità del piano e da allora percepisce, ogni anno, somme a titolo di rendita o distribuzione annuale, che continuerà a ricevere anche in futuro. Poiché intende trasferire la residenza fiscale in Italia nel 2027, ha chiesto all’Agenzia se queste somme possano essere considerate redditi da pensione ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR e consentirle così di accedere al regime del 7%.

Secondo l’istante, un conto pensionistico individuale volontario conserva la propria natura previdenziale anche dopo il passaggio agli eredi, e le somme corrisposte ai beneficiari rientrano quindi tra le «pensioni di ogni genere» rilevanti per l’agevolazione.

Perché le somme dell’IRA ereditato danno accesso al regime del 7%

L’Agenzia ha condiviso la soluzione proposta.

 Il punto di partenza è la nozione di pensione adottata dalla prassi: il regime si rivolge a chi percepisce trattamenti pensionistici di qualsiasi tipo, e assegni equiparati, erogati esclusivamente da soggetti esteri. 

Già con la risposta n. 21 del 29 gennaio 2024, richiamando la circolare del 2020, era stato chiarito che nella categoria rientrano anche gli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un’attività lavorativa, pure se collegati a rapporti diversi da quello di lavoro dipendente, nonché le indennità una tantum, come la capitalizzazione della pensione, erogate in ragione dei contributi versati.

Decisivo è poi il precedente costituito dalla risposta n. 290 del 12 novembre 2025, relativa alla liquidazione di un fondo pensione statunitense alimentato da contributi volontari del de cuius e incassata da un erede. In quella sede l’Agenzia aveva richiamato l’articolo 7, comma 3, del TUIR, in base al quale i redditi percepiti dagli eredi vanno tassati con le stesse regole che si sarebbero applicate al defunto. Aveva inoltre ricordato, sulla scorta della risposta n. 5 dell’11 gennaio 2024, che a questi trattamenti esteri non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, le cui prestazioni sono invece inquadrate tra i redditi assimilati di cui all’articolo 50, comma 1, lettera h-bis), del TUIR. L’origine volontaria dei versamenti, quindi, non incide sulla qualificazione.

Applicando lo stesso ragionamento al caso esaminato, l’Agenzia conclude che i trattamenti derivanti dall’IRA, alimentato da contributi volontari del padre e poi passato alla figlia, rientrano tra le pensioni. Di conseguenza, l’istante potrà accedere all’imposta sostitutiva a partire dal periodo d’imposta in cui trasferirà la residenza fiscale in Italia, cioè dal 2027, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla norma, che non sono stati oggetto di verifica nell’interpello.

Scarica la Risposta dell’Agenzia

RISPOSTA  A INTERPELLO N. 184 DEL 15.10.2026