Perché gli incarichi di ricerca non sono più assegni di ricerca
Con nota del 22 giugno 2026, il segretariato generale del Ministero dell'Università e della Ricerca ha fornito la propria interpretazione sulla natura giuridica degli incarichi di ricerca introdotti dall'articolo 22-ter della legge 240/2010, conferiti da università, enti pubblici di ricerca e istituzioni speciali per l'introduzione alla ricerca e all'innovazione.
Il ministero afferma che si tratta di contratti di lavoro autonomo di natura parasubordinata, distinti quindi dai vecchi assegni di ricerca (articolo 22 della legge 240/2010 ante 2022, ormai relegati a posizioni ad esaurimento) che restano invece qualificati come borse di studio ai sensi della risoluzione 17/E/2000.
Per i consulenti del lavoro che gestiscono questa tipologia di rapporti, l'unico elemento di continuità tra le due figure riguarda l'esenzione Irpef e l'attrazione nella Gestione separata Inps, con le conseguenti tutele:
- astensione obbligatoria per maternità con indennità integrata dall'ente conferente,
- congedo per malattia e degenza ospedaliera, e obbligo di comunicazione Unilav, coerente con la qualificazione come rapporto di lavoro autonomo parasubordinato.
Resta invece qualche dubbio sulle tutele sull'INAIL : trattandosi di rapporti parasubordinati, la copertura Inail è dettata dall'articolo 5 del Dlgs 38/2000
Il regime fiscale e contributivo
Sul piano fiscale, la nota ministeriale afferma l'esenzione Irap in capo all'ente conferente. tornando a fare riferimento all'articolo 10-bis, comma 1, del Dlgs 446/1997 che si applica pero a borse e assegni di studio, categoria diversa dal lavoro autonomo parasubordinato riconosciuto.
La posizione ministeriale propende quindi per natura "ibrida" dell'incarico, riservato a giovani studiosi operanti sotto la supervisione di un tutor, diversa da quella
- dei contratti di ricerca (articolo 22) e
- degli incarichi post-doc (articolo 22-bis),
qualificati come rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, soggetti alle regole ordinarie su fisco .
Dal punto di vista previdenziale la contribuzione andrebbe calcolata sulla retribuzione onnicomprensiva fissata dal Dm 592/2025 e la la nota richiama le indicazioni delle circolari Inps 125/2025 e 142/2025.
Data la novità della posizione ministeriale è probabile un intervento chiarificatore dell'Agenzia delle Entrate.

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