Cessione d’azienda illegittima: si detrae l’incentivo all’esodo?

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, è tornata a occuparsi delle conseguenze economiche derivanti dalla dichiarazione di illegittimità di una cessione di ramo d'azienda  e in particolare della detraibilità, dal risarcimento del danno dovuto dal cedente, delle somme percepite dal lavoratore a titolo di "incentivo all'esodo" in un successivo accordo conciliativo stipulato con il cessionario. 

La questione si inserisce nel più ampio filone giurisprudenziale relativo alla natura dei crediti vantati dai lavoratori "ceduti" quando la cessione venga giudizialmente dichiarata inefficace o illegittima, con conseguente diritto alla ricostituzione del rapporto con il cedente originario.

Il caso trasferimento a società cessionaria e reintegra

Il caso trae origine dal trasferimento di un lavoratore, alle dipendenze di un istituto di credito, a una società cessionaria a seguito di una cessione di ramo d'azienda. Il lavoratore, insieme ad altri colleghi, aveva impugnato l'operazione, ottenendo dalla Corte d'appello competente una pronuncia che dichiarava illegittima la cessione e disponeva la reintegrazione presso il cedente originario, con effetto retroattivo.

Nel frattempo  la società cessionaria aveva tuttavia avviato una procedura di riduzione del personale, all'esito della quale il lavoratore era stato licenziato. In pari data, le parti avevano sottoscritto un verbale di conciliazione con cui il lavoratore, dietro erogazione di una somma a titolo di incentivo all'esodo, rinunciava a impugnare il licenziamento.

 Una volta accertata l'illegittimità della cessione e ottenuta la reintegrazione presso il cedente, il lavoratore aveva agito per ottenere il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate nel periodo intermedio, detraendo solo quanto percepito dalla cessionaria a titolo di retribuzione.

 La Corte d'appello, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva invece ridotto l'importo dovuto dal cedente detraendo anche la somma corrisposta a titolo di incentivo all'esodo, ritenendola espressione dello stesso fatto generatore del danno, ossia la cessione illegittima.

Decisione e motivazione

La Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, cassando la sentenza d'appello con rinvio.

 I giudici di legittimità hanno ribadito la distinzione, ormai consolidata, tra:

  1.  il periodo che intercorre dalla messa in mora del cedente fino alla sentenza che accerta l'illegittimità della cessione — nel quale il credito ha natura risarcitoria e trova applicazione la compensatio lucri cum damno, con  detraibilità dell'aliunde perceptum — e
  2.  il periodo successivo alla sentenza , nel quale il credito assume natura retributiva, poiché il rapporto con il cedente deve considerarsi giuridicamente mai interrotto, sia pure quiescente;

 in questa seconda fase il principio della compensatio non opera. 

Sul piano specifico dell'incentivo all'esodo, la Corte ha chiarito che tale somma non può essere considerata un vantaggio riconducibile allo stesso fatto illecito generatore del danno, cioè la cessione dichiarata illegittima. Il rapporto con la società cessionaria, pur costituendo un rapporto di fatto, ha una propria autonomia causale: il licenziamento e la conseguente conciliazione traggono origine dalla procedura di riduzione del personale attivata dalla cessionaria, evento distinto e non collegato  alla cessione. 

L'incentivo all'esodo, dunque, compensa il pregiudizio derivante dalla cessazione di tale rapporto di fatto e non trova alcuna relazione causale con la precedente cessione: applicare la compensatio in questo caso significherebbe estendere l'istituto oltre il suo fondamento, che opera solo per i vantaggi che derivano dal medesimo fatto causativo del danno, secondo il canone della causalità adeguata già delineato dalle Sezioni Unite. 

La Corte ha inoltre rilevato che l'interpretazione dell'accordo conciliativo fornita dai giudici di merito non rispettava il tenore letterale delle relative clausole, che riconducevano espressamente le somme corrisposte alla procedura di mobilità attivata dalla cessionaria, rimasta estranea al cedente. 

Per tali ragioni, la causa è stata rinviata alla Corte d'appello, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi enunciati.