Pensione invalidità: ecco perché l’errore INPS non salva dalla decadenza

Con l'ordinanza n. 24101 del 27 luglio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, è tornata a pronunciarsi su un tema di forte interesse pratico per lavoratori e pensionati,  loro consulenti,  nei rapporti con l'INPS: gli effetti di un'indicazione errata, contenuta nel provvedimento di diniego di una prestazione previdenziale o assistenziale, circa il termine entro cui proporre ricorso giudiziario. 

La questione riguarda in particolare il termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 42, comma 3, del D.L. n. 269/2003, convertito con la L. n. 326/2003, per l'impugnazione dei provvedimenti di reiezione delle domande di prestazioni previdenziali e assistenziali. 

La Corte chiarisce che tale termine, avendo natura pubblicistica e perentoria, opera automaticamente anche quando sia stato lo stesso ente previdenziale, con un errore materiale, a indicare al richiedente un termine più ampio di quello effettivamente previsto dalla legge. Si tratta di un principio che consolida un orientamento già emerso in altre pronunce della Suprema Corte. Ecco i dettagli del caso specifico 

Il caso pratico: decadenza confermata dalle corti di merito

La vicenda trae origine dal ricorso proposto da una persona interessata la cui domanda di pensione di inabilità e di indennità di accompagnamento era stata respinta dall'INPS per presunta insufficienza della documentazione relativa al patrimonio e al reddito prodotto all'estero dalla richiedente e dal coniuge..

 Il Tribunale di Milano aveva accolto il ricorso, accertando il carattere discriminatorio, per nazionalità e disabilità, del diniego, e condannando l'ente previdenziale al pagamento dei ratei delle prestazioni maturate nel periodo controverso; per effetto dell'accoglimento integrale della domanda principale, non era stata esaminata la domanda subordinata di risarcimento del danno. 

La Corte d'Appello di Milano aveva confermato la decisione di primo grado, respingendo l'eccezione di decadenza semestrale sollevata dall'INPS: secondo i giudici di merito, l'erronea indicazione, nel provvedimento di rigetto, di un termine di tre anni per agire in giudizio (anziché di sei mesi) aveva ingenerato nella parte privata un legittimo affidamento, tale da rendere irrilevante il mancato rispetto del termine di legge. L'INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo che il termine perentorio previsto dalla norma non è suscettibile di eccezioni, neppure quando sia lo stesso ente a indicare, per errore, una scadenza diversa da quella di legge.

La decisione della suprema corte: termine di legge sempre valido

La Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo fondato l'unico motivo proposto. Il Collegio afferma che il termine perentorio in questione comporta la decadenza dall'azione anche nelle ipotesi in cui il superamento della scadenza sia stato determinato da un errore contenuto nel provvedimento amministrativo, che abbia indicato un termine più lungo di quello previsto dalla legge. 

La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale più recente, che ha superato il precedente,  secondo cui l'erronea indicazione di un termine più ampio non incide sulla maturazione della decadenza o della prescrizione dell'azione. A sostegno di tale ricostruzione, la Corte richiama precedenti , riguardanti sia il trattamento anticipato di mobilità sia il collocamento dei lavoratori agricoli, nei quali era stato affermato che il comportamento dell'ente, pur avendo indicato termini erronei cui la parte si sia conformata, non esclude l'obiettiva circostanza della decadenza, che opera automaticamente . 

La Corte precisa inoltre che il termine di decadenza non può essere aggirato attraverso la proposizione di un'azione antidiscriminatoria, quando questa sia comunque diretta, nella sostanza, a ottenere la liquidazione della prestazione previdenziale o assistenziale richiesta: in tal caso, infatti, l'azione resta soggetta alle medesime regole di decadenza previste per l'azione di adempimento. Sulla base di tali principi, la sentenza impugnata è stata cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione.