Pensioni all’estero: quando sono applicabili le addizionali IRPEF
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 106 del 2026, ha chiarito il trattamento fiscale delle addizionali regionale e comunale IRPEF applicabili alle pensioni erogate dall’INPS a contribuenti fiscalmente residenti all’estero. In particolare l'assegno pensionistico del richiedente era assoggettato a IRPEF in Italia in forza della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo.
Vedi in fondo la sintesi e la Risposta integrale
Il caso
ll caso riguarda un soggetto residente fiscalmente nel Granducato di Lussemburgo, percettore di una pensione INPS derivante da attività svolta presso una pubblica amministrazione italiana.
La pensione risultava già assoggettata a IRPEF in Italia in forza della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo. Il dubbio interpretativo riguardava però la legittimità dell’applicazione anche delle addizionali regionale e comunale da parte dell’INPS, in qualità di sostituto d’imposta.
Secondo il contribuente, le addizionali non sarebbero dovute nei confronti di soggetti fiscalmente residenti all’estero, in quanto tributi collegati al territorio e finalizzati al finanziamento di servizi locali. Nell’istanza veniva evidenziato come il pensionato non risultasse iscritto nelle anagrafi comunali italiane e non avesse alcun collegamento territoriale con enti locali italiani. Veniva inoltre richiamato il principio di capacità contributiva previsto dall’articolo 53 della Costituzione, sostenendo l’assenza di un rapporto tra imposizione locale e benefici ricevuti dal contribuente residente all’estero.
Ulteriore argomento proposto riguardava la Convenzione internazionale Italia-Lussemburgo, che attribuisce all’Italia il potere impositivo sulle pensioni pubbliche ai fini dell’imposta sul reddito, senza però menzionare espressamente le addizionali regionali e comunali. Secondo l’interpretazione prospettata nell’istanza, tale silenzio avrebbe impedito di estendere automaticamente il prelievo anche ai tributi locali.
La decisione dell’Agenzia: addizionali calcolate con l’Irpef ove dovuta
Nel fornire il proprio parere, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la disciplina delle addizionali IRPEF prevista dall’articolo 50 del decreto legislativo n. 446/1997 e dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 360/1998. Le due addizionali, evidenzia il documento, sono calcolate sul reddito imponibile ai fini IRPEF e devono essere applicate ogniqualvolta l’imposta principale risulti dovuta, indipendentemente dalla residenza del contribuente in Italia o all’estero.
La risposta chiarisce inoltre che, per i soggetti non residenti, il domicilio fiscale deve essere individuato secondo le regole previste dall’articolo 58 del DPR n. 600/1973. In particolare, le persone fisiche non residenti hanno domicilio fiscale nel Comune in cui producono il reddito oppure, in presenza di più redditi, nel Comune in cui viene prodotto il reddito prevalente. Nel caso specifico della pensione INPS, il Comune di riferimento coincide con quello in cui è situata la sede legale dell’ente previdenziale erogante.
Di conseguenza,le addizionali regionale e comunale devono essere versate agli enti territoriali individuati secondo tali criteri, utilizzando le relative aliquote applicabili. L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto a effettuare le trattenute secondo le modalità ordinarie previste per la riscossione delle imposte sui redditi.
L’Agenzia affronta anche il rapporto con la Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni evidenziando che l’elenco delle imposte italiane coperte dal Trattato, contenuto nell’articolo 2 della Convenzione, non comprende le addizionali regionale e comunale IRPEF. anche perche le addizionali sono state introdotte successivamente alla stipula dell’accordo.
Per questo motivo, conclude l’Agenzia, le addizionali restano escluse dall’ambito applicativo della Convenzione e la relativa potestà impositiva continua a essere disciplinata esclusivamente dalla normativa interna italiana. L’INPS deve pertanto continuare ad applicare le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale anche nei confronti di pensionati fiscalmente residenti all’estero che percepiscono pensioni imponibili in Italia.
La risposta in sintesi
Il principio chiarito dall’Agenzia delle Entrate quindi è che le addizionali regionale e comunale seguono l’IRPEF:
- se la pensione pubblica è imponibile in Italia,
- le addizionali sono dovute anche dal contribuente residente all’estero.
La residenza fuori dall’Italia non esclude il prelievo, perché le addizionali sono considerate parte del sistema di tassazione del reddito imponibile IRPEF e vengono applicate dal sostituto d’imposta secondo la normativa interna italiana.

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