Osteopatia: decreto in Gazzetta e fase transitoria con elenchi speciali
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026 il DPCM 25 marzo 2026 che recepisce l’Accordo Stato-Regioni del 18 dicembre 2025 sui criteri per la valutazione dell’esperienza professionale e per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea abilitante in osteopatia.
Con questo ultimo atto, la definizione della professione di osteopata può dirsi sostanzialmente conclusa.
A seguito dell'ultimo parere positivo dal Consiglio superiore di sanita', e dal Consiglio universitario nazionale, espressi a giugno 2023 e della pubblicazione del decreto per l'istituzione del corso di laurea condiviso con le Regioni (v. sotto) si era stabilita l'integrazione alla lettera c) dell'art 5 del decreto del Ministro della sanita' , di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica del 29 marzo 2001, con l'inserimento tra le professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione, la figura dell' "osteopata".
Il DPCM pubblicato regola la fase transitoria e prevede che dal 1° settembre 2026 i corsi per osteopati potranno essere attivati esclusivamente dalle università accreditate dal MUR.
Professione osteopata: la normativa
Si ricorda che era stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 233 del 29 settembre 2021 il decreto di recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'osteopata, previsto dalla legge 3 2018 " Lorenzin".
Tale decreto definiva
- le caratteristiche generali della figura e del profilo dell’osteopata, gli ambiti di attività e competenza e il contesto operativo. In particolare, si definisce il campo di intervento del professionista abilitato,
- le attività di valutazione e le modalità operative del trattamento osteopatico
- le strutture ove si svolge l’attività professionale.
L'accordo prevedeva anche per l'accesso alla professione il conseguimento di un diploma di laurea triennale.
Il decreto istitutivo del corso di laurea è il Decreto interministeriale 1563 firmato il 1.2 .2024, e pubblicato in Gazzetta il 16 febbraio 2024.
La normativa precisa che «nell’ambito della professione sanitaria dell’osteopata il laureato è quel professionista sanitario che svolge interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie nell’ambito dell’apparato muscolo scheletrico e :
- definisce «il trattamento selezionando approcci e tecniche esclusivamente manuali, non invasive, ed esterne, adeguate al paziente»,
- le puo eseguire «in sicurezza e nel rispetto della dignità e della sensibilità del paziente»,
- e puo valutarne gli esiti conseguiti.
Il 18 dicembre 2025 risale invece l'accordo raggiunto in Conferenza stato regioni sulle equipollenze , cui è seguita la firma del decreto ministeriale .
Professione osteopata: la fase transitoria per l’albo professionale
Il DPCM istituisce gli elenchi speciali ad esaurimento presso gli Ordini TSRM-PSTRP; dopo esame e riconoscimento/equipollenza l’iscritto potrà iscriversi all’albo professionale dell’osteopata.
L'albo professionale degli osteopati sarà l'ultimo passo cruciale per garantire la qualità e la sicurezza della pratica osteopatica in Italia
Dovrebbe fa parte del maxi ordine delle professioni sanitarie Tsrm e Pstrp che accolgono già 19 profili di professionisti sanitari. Si tratta dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Federazione nazionale Ordini Tsrm-Pstrp) istituito nel 2018.
l DPCM prevede una fase transitoria con l’istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento presso gli Ordini TSRM-PSTRP territoriali.
L’iscrizione dovrà avvenire tramite il portale nazionale AlboWeb della Federazione TSRM-PSTRP, lo stesso già utilizzato per albi ed elenchi speciali delle professioni sanitarie. La procedura ordinaria prevede registrazione online, caricamento della domanda, documentazione dei titoli, marca da bollo, pagamento della tassa governativa e della quota annuale dell’Ordine
Requisiti e scadenze per gli elenchi speciali
Potranno iscriversi agli elenchi speciali ad esaurimento presso gli Ordini TSRM-PSTRP coloro che si saranno iscritti entro il 31 agosto 2026 a un corso almeno triennale in osteopatia e che abbiano conseguito il relativo titolo.
Sono previsti due percorsi alternativi:
- diploma di scuola superiore con almeno 2.400 ore di formazione teorica e 1.000 ore di tirocinio pratico, oppure
- laurea sanitaria abilitante con almeno 1.500 ore teoriche e 1.000 ore di tirocinio.
Se il tirocinio risulta insufficiente, potrà essere valorizzata un’esperienza professionale documentata di almeno 36 mesi.
Dopo l’iscrizione agli elenchi speciali, gli interessati dovranno sostenere entro sei anni un esame di abilitazione presso le università che attiveranno il corso di laurea in osteopatia, ottenendo così il riconoscimento del titolo o l’equipollenza.
Per l'iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento e' necessario il possesso dei seguenti, ulteriori,requisiti:
a) essere cittadino italiano, cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o equiparato o cittadino non UE regolarmente soggiornante in Italia
b) avere il pieno godimento dei diritti civili;
c) nessun carico pendente risultante dal certificato generale del casellario giudiziale;
d) residenza o domicilio professionale nella circoscrizione dell'Ordine presso il quale sono istituiti gli elenchi speciali ad esaurimento, al quale si richiede l'iscrizione.
Cancellazione dall'elenco speciale ad esaurimento
1. La cancellazione dall'elenco speciale ad esaurimento e' pronunziata dal consiglio direttivo dell'Ordine competente per territorio nei casi di:
a) riconoscimento del titolo di laurea abilitante in osteopatia o dell'equipollenza dei titoli pregressi alla laurea abilitante all'esercizio della professione di osteopata;
b) perdita del godimento dei diritti civili;
c) accertata carenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli;
d) rinunzia all'iscrizione;
e) mancato pagamento del contributo annuale
f) trasferimento all'estero;
g) mancata effettuazione dell'esame di abilitazione entro 6 anni dalla data di iscrizione agli elenchi speciali

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