Impatriati le novità nel decreto fiscale 2026 convertito in legge

Il  decreto-legge contenente misure urgenti in materia fiscale. era stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 27 marzo. Il 22 maggio è stata pubblicata la legge di conversione, 88 2026  e il testo coordinato con il DL originario. Si segnalano due modifiche al regime fiscale agevolato per gli impatriati

  1. La norma rilevante nella legge di conversione è il comma 4-decies dell'art. 8, che riguarda però  esclusivamente  i lavoratori dell'America's Cup.
  2. Tra le novità già presenti nel decreto fiscale e confermata in sede di conversione  invece è presente  l'introduzione del  divieto assoluto di cumulo tra il regime impatriati (art. 5 D.Lgs. 209/2023) e la flat tax sui redditi esteri per neo-residenti (art. 24-bis TUIR).

Fino al 31 dicembre 2026, i contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono applicare congiuntamente entrambe le agevolazioni. Dal 1° gennaio 2027, la preclusione diventa operativa: chi si trasferisce in Italia dall'anno 2027 in poi non potrà più scegliere di abbinare la tassazione agevolata al 50% sui redditi di lavoro con l'imposta sostitutiva forfettaria di 100.000 euro annui sui redditi prodotti all'estero.

La cumulabilità delle agevolazioni impatriati

Il decreto-legge del 27 marzo 2026 non tocca né le agevolazioni IRPEF per i lavoratori impatriati né la flat tax da 300.000 euro su tutti redditi esteri  prevista  per chi trasferisce la residenza in Italia, ma rende effettivo  il divieto di cumulare i due benefici, che fino ad oggi era formulato in modo incompleto.

Ricordiamo i regimi  interessati dalla modifica

  1. Il primo è la flat tax per i neo-residenti (art. 24-bis TUIR, introdotto dalla L. 232/2016 e successivamente modificato): chi trasferisce la residenza in Italia e non vi è stato residente per almeno 9 degli ultimi 10 anni può optare per un'imposta sostitutiva forfetaria di 300.000 euro all'anno su tutti i redditi prodotti all'estero, indipendentemente dal loro ammontare. È un regime pensato per soggetti con patrimoni e redditi esteri significativi 
  2. Il secondo è il vecchio regime impatriati (art. 16 D.Lgs. 147/2015): agevolazione IRPEF per i lavoratori che rientravano in Italia, oggi abrogato e applicabile solo a chi si è trasferito prima del 2024.
  3. Il terzo è il nuovo regime impatriati (art. 5 D.Lgs. 209/2023): la versione riformata, più restrittiva, in vigore per i trasferimenti dal 2024 in poi — 50% del reddito di lavoro esente da IRPEF, requisiti più stringenti.

Il comma 154 della L. 232/2016 stabilisce che la flat tax  sui nuovi residenti  non è cumulabile con i benefici del regime impatriati: chi sceglie l'uno rinuncia all'altro. Nella formulazione originale, però, il divieto di cumulo citava soltanto il vecchio art. 16 del D.Lgs. 147/2015 — la norma sugli impatriati in vigore quando la legge fu scritta nel 2016.

Flat tax e decorrenza dal 2027 – cosa fare

Ricordiamo in sintesi che la flat tax  e art 24 bis TUIR è un'imposta sostitutiva opzionale sui redditi esteri per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia. Il regime dura fino a 15 anni e non riguarda i redditi prodotti in Italia, che restano soggetti all'IRPEF ordinaria. 

L'ammontare della tassa è pregressivamente aumentato dai 100mila euro iniziali ai 300mila previsti dall'Ultima legge di bilancio.

Su richiesta, l'opzione può essere estesa a uno o più familiari (ex art. 433 c.c.), purché soddisfino le medesime condizioni. Con la Legge di Bilancio 2026, anche l'importo per i familiari è raddoppiato da 25.000 a 50.000 euro ciascuno

Le modifiche si applicano ai soggetti che hanno trasferito la residenza civilistica in Italia dal 1° gennaio 2026. Chi aveva già aderito prima non subisce aumenti, grazie alla clausola di salvaguardia

Requisito di accesso: non essere stati residenti in Italia per almeno 9 dei 10 anni precedenti il trasferimento. Studio 

La novità del DL 38/2026 (confermata in conversione): dal periodo d'imposta 2027, scatta il divieto assoluto di cumulo tra la flat tax neo-residenti e il nuovo regime impatriati (art. 5 D.Lgs. 209/2023). Chi trasferisce la residenza entro il 31 dicembre 2026 mantiene ancora la facoltà di applicare entrambe le agevolazioni contemporaneamente. 

Attenzione la  decorrenza è fissata dal periodo d'imposta 2027.

Questo significa che chi trasferisce la residenza fiscale in Italia entro il 31 dicembre 2026 si trova ancora nella finestra in cui il buco normativo esiste. La posizione potrebbe essre  difendibile in contenzioso, anche se l'Agenzia delle Entrate avrebbe ogni ragione sistematica per contestarla. Chi invece si trasferisce dal 1° gennaio 2027 trova un divieto di cumulo esplicito, riferito ad entrambi i regimi impatriati, vecchio e nuovo per cui nessuna  argomentazione è possibile in caso di accertamento 

Per i consulenti necessario verificare la posizione dei clienti che valutano un rientro in Italia e di confrontare i regimi applicabili a seconda della data di trasferimento. Chi è in bilico tra 2026 e 2027 potrebbe avere convenienza ad accelerare il trasferimento di residenza entro fine anno, salvo che le condizioni personali e lavorative lo consentano.

La norma speciale per i lavoratori dell’America’s Cup

Come anticipato, la legge di conversione ha aggiunto all'art. 8 i commi 4-decies, che istituisce un regime fiscale ad hoc per i lavoratori impiegati nell'organizzazione della 38ª America's Cup – Napoli 2027.  non residenti e per chi si trasferisce in Italia,

  1. Per i soggetti non residenti, i redditi da lavoro dipendente, assimilato e autonomo percepiti nel 2026 e 2027 per attività direttamente correlate all'evento non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF e non sono soggetti a ritenute né a imposte sostitutive.
  2. Per i lavoratori che si trasferiscono in Italia diventando fiscalmente residenti, i medesimi redditi nel biennio 2026-2027 concorrono alla formazione del reddito complessivo solo nella misura del 35%, un'agevolazione analoga per struttura al regime impatriati ordinario (che prevede il 50%), ma più favorevole e applicabile senza i requisiti soggettivi dell'art. 5 D.Lgs. 209/2023.