Pensione pubblica svizzera: niente tassazione in Italia

Il trasferimento della residenza fiscale in Italia da parte di soggetti che hanno prestato servizio presso amministrazioni pubbliche estere pone frequentemente dubbi interpretativi sul corretto regime di tassazione delle pensioni percepite. Il tema si complica ulteriormente quando il contribuente possiede la doppia cittadinanza, italiana e dello Stato erogatore della prestazione previdenziale.

 È proprio su questo profilo che l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la risposta a interpello n. 177 del 2026, fornendo indicazioni operative sulla qualificazione convenzionale delle pensioni pubbliche svizzere corrisposte a soggetti con doppia nazionalità italo-elvetica e i criteri da utilizzare per applicare la tassazione corretta.

Il caso: pensione pubblica svizzera e doppia cittadinanza

Il caso esaminato riguarda un contribuente in procinto di trasferire la residenza fiscale in Italia, in possesso di doppia cittadinanza italiana e svizzera. 

Il soggetto aveva prestato servizio presso il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione Svizzera (DDPS), amministrazione centrale dello Stato elvetico. In relazione a tale rapporto di lavoro, l'interessato avrebbe percepito una rendita pensionistica erogata da Cassa PUBLICA, la cassa pensioni federale che gestisce la previdenza del personale dell'Amministrazione federale svizzera.

Il contribuente riteneva che la propria posizione dovesse essere ricondotta all'articolo 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, firmata a Roma il 9 marzo 1976  norma che attribuisce la tassazione esclusiva delle pensioni pubbliche allo Stato da cui provengono le remunerazioni. A suo avviso, tale disposizione non richiederebbe il possesso esclusivo della cittadinanza dello Stato erogatore, né conterrebbe limitazioni per i soggetti con doppia cittadinanza, risultando quindi inapplicabile la diversa disciplina dell'articolo 18 del medesimo Trattato, riservata alle pensioni di natura privata. 

La decisione dell’Agenzia delle Entrate sulla tassazione esclusiva in Svizzera

L'Agenzia delle Entrate ha accolto la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, confermando l'applicabilità dell'articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione.

 La norma convenzionale trova applicazione alle pensioni pubbliche quando ricorrono tre condizioni cumulative:

  1.  il trattamento pensionistico deve essere erogato da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa, da un ente locale oppure da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato;
  2.  la corresponsione deve avvenire a fronte di servizi resi allo Stato o a un suo ente pubblico;
  3.  il beneficiario deve possedere la nazionalità dello Stato erogatore.

Nel caso esaminato, l'Agenzia ha verificato che tutte e tre le condizioni risultano soddisfatte.

 Cassa PUBLICA è stata qualificata come istituzione di diritto pubblico della Confederazione Svizzera, dotata di personalità giuridica propria, come previsto dalla Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione. Il servizio prestato presso il DDPS è stato considerato reso a un'amministrazione centrale dello Stato svizzero. Quanto al requisito della cittadinanza, l'Agenzia ha precisato che la formulazione letterale dell'articolo 19 non attribuisce alcun rilievo al possesso, da parte del contribuente, anche della cittadinanza dell'altro Stato contraente, né prevede deroghe in ipotesi di doppia nazionalità: è sufficiente che il pensionato sia in possesso della nazionalità dello Stato da cui proviene la prestazione.

 A supporto di tale lettura, l'Agenzia richiama la definizione di «nazionale» contenuta nell'articolo 3 della Convenzione e il Commentario al Modello OCSE, secondo cui il termine ricomprende chiunque possieda la nazionalità o la cittadinanza di uno Stato contraente, senza necessità di esclusività.

Sulla base di tali considerazioni, l'Agenzia delle Entrate ha concluso che gli emolumenti erogati da Cassa PUBLICA, in quanto riconducibili alla categoria delle pensioni pubbliche, sono soggetti a tassazione esclusiva in Svizzera, Stato da cui la prestazione previdenziale trae origine.

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Risposta a interpello  177 del 23.9.2026