Pensione INPS a residente in Cina: l’imposta si paga in Italia

Il trattamento fiscale delle pensioni percepite da chi trasferisce la residenza all'estero costituisce un tema ricorrente, che impone di coordinare la disciplina interna con le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, le quali ripartiscono la potestà impositiva tra gli Stati contraenti. 

Con la Risposta n. 179/2026 , l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul caso di un percettore residente nella Repubblica Popolare Cinese che fruisce di una pensione erogata dall'INPS. Il chiarimento verte sulla linea di demarcazione tra le pensioni di natura privata e quelle corrisposte nell'ambito di un sistema previdenziale pubblico, discrimine che determina lo Stato legittimato a esercitare la potestà impositiva.

Pensione da ente pubblico: i termini della questione

L'istante dichiara di risiedere nella Repubblica Popolare Cinese e di percepire un trattamento pensionistico erogato dall'INPS, maturato esclusivamente in virtù di attività lavorativa svolta nel settore privato.

 Precisa, inoltre, di non aver mai prestato servizio alle dipendenze della pubblica amministrazione né esercitato funzioni pubbliche.

Con l'istanza di interpello chiede che sia confermata la tassazione esclusiva della pensione nello Stato di residenza, con la conseguente non imponibilità in Italia. 

A sostegno della tesi, afferma la  regola generale dell'articolo 18, paragrafo 1, della Convenzione tra Italia e Cina per eliminare le doppie imposizioni, siglata il 23 marzo 2019 e ratificata con la legge 18 novembre 2024, n. 182,  riserva allo Stato di residenza del beneficiario la tassazione delle pensioni connesse a un impiego cessato.

Perché la pensione INPS resta imponibile in Italia: la motivazione dell’Agenzia

L'Agenzia non concorda con la soluzione prospettata con le seguenti motivazioni.

Il quadro normativo interno 

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), i soggetti non residenti sono assoggettati a imposta soltanto sui redditi prodotti nel territorio dello Stato. L'articolo 23, comma 2, lettera a), del medesimo testo considera tali le pensioni corrisposte dallo Stato, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. L'Agenzia vi ravvisa una presunzione assoluta: essendo l'INPS un soggetto residente, la pensione si reputa prodotta in Italia e, secondo la sola normativa interna, ivi tassabile.

Il raccordo con la Convenzione: le deroghe alla regola generale 

Il diritto convenzionale effettivamente prevale su quello interno, come afferma l'istante e come  stabilito dall'articolo 169 del TUIR e dall'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed effettivamente  l'articolo 18, paragrafo 1, riserva allo Stato di residenza la potestà impositiva sulle pensioni relative a un cessato impiego, ma la disciplina contempla due deroghe.

  1. La prima, recata dall'articolo 19, paragrafo 2, concerne le pensioni corrisposte dallo Stato o da enti locali a fronte di servizi resi nel pubblico impiego. Non è pertinente al caso, giacché l'istante esclude di aver lavorato per la pubblica amministrazione o di aver esercitato funzioni pubbliche.
  2. La seconda deroga, invece, risulta dirimente. L'articolo 18, paragrafo 2, attribuisce la tassazione allo Stato della fonte per le pensioni e i pagamenti analoghi erogati nell'ambito di un sistema previdenziale pubblico. La Convenzione non ne fornisce una definizione; l'Agenzia richiama pertanto la relazione della 3ª Commissione permanente del Senato al disegno di legge di ratifica (S. 1127, XIX Legislatura), secondo cui l'espressione comprende sia le pensioni corrisposte in base alla legislazione sulla previdenza sociale a fronte di contributi obbligatori per legge, sia le prestazioni garantite dallo Stato per finalità di solidarietà generale, quali le pensioni di invalidità.

Quanto alla nozione di previdenza sociale, l'Agenzia rinvia alla circolare 21 luglio 2003, n. 41/E, nella quale vi si fanno rientrare tutte le remunerazioni correlate a versamenti obbligatori per legge in relazione a un cessato impiego, con la sola esclusione delle prestazioni legate a contribuzione volontaria.

La conclusione

 La pensione percepita dall'istante rientra pertanto tra quelle corrisposte nell'ambito di un sistema previdenziale pubblico. Trova applicazione l'articolo 18, paragrafo 2, con attribuzione della potestà impositiva esclusiva allo Stato della fonte, ossia all'Italia. Ne discende che la natura pubblica del sistema erogatore, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, costituisce il criterio dirimente, mentre l'origine privata dei contributi non incide sull'esito.