Isopensione e assegno straordinario anche per i contributivi puri

Con la circolare n. 104 del 29 settembre 2026, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'INPS chiarisce come verranno liquidate le prestazioni di accompagnamento alla pensione ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Sono i cosiddetti "contributivi puri", che hanno il primo accredito dal 1° gennaio 1996 e la pensione calcolata interamente con il sistema contributivo.

Come noto fino ad oggi questi lavoratori incontravano un ostacolo pratico nel fatto che l'accesso alla pensione richiede un importo minimo che non si può prevedere con certezza anni prima, perché dipende sia dalla pensione futura sia dall'assegno sociale, il cui importo è rivalutato ogni anno dal Ministero . 

Le nuove istruzioni chiariscono una nuova modalità di verifica dell'importo che rende piu agevolmente  utilizzabili l'isopensione e l'assegno straordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali nei casi dubbi di pensioni  vicine agli importi soglia .

Va ricordato che queste prestazioni sono erogate su richiesta del datore di lavoro. 

Il quadro normativo in vigore

L'isopensione è disciplinata dall'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92.( cd. Legge Fornero)

 L'assegno straordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali è previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I requisiti pensionistici derivano dall'articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Per i contributivi puri esistono tre strade. 

  1. La pensione di vecchiaia richiede 67 anni di età e 20 anni di contributi, con un importo non inferiore all'assegno sociale. A 71 anni si prescinde dall'importo, purché vi siano almeno 5 anni di contribuzione effettiva. 
  2. La pensione anticipata ordinaria richiede 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, senza importo minimo. 
  3. La pensione anticipata contributiva richiede 64 anni di età, almeno 20 anni di contribuzione effettiva e un importo non inferiore a 3 volte l'assegno sociale. Il moltiplicatore scende a 2,8 per le donne con un figlio e a 2,6 per le donne con due o più figli.

Il requisito anagrafico con la llegge Fornero si lega alla speranza di vita e aumenta di un mese nel 2027 e di tre mesi nel 2027 e nel 2028. 

Le prestazioni di esodo anticipato sono finanziate interamente dai datori di lavoro, compresa la contribuzione correlata.

 Spettano ai lavoratori individuati da accordi aziendali che maturano la prima decorrenza utile della pensione entro la durata massima della prestazione di esodo che è pari a 

  •  sessanta mesi per i Fondi di solidarietà e di 
  • quarantotto mesi – 4 anni – per l'isopensione, ancora elevati (in forma sperimentale) a 7 anni per le decorrenze entro il 1° dicembre 2026.

Il periodo parte dalla cessazione del rapporto di lavoro, senza interruzioni, e comprende l'eventuale finestra mobile.

Le istruzioni INPS per la verifica dell’importo soglia

Il diritto alla prestazione si accerta   "in via prospettica" al momento dell'ingresso nell'esodo  verificando che il lavoratore raggiungerà i requisiti di età, contributi e importo entro il periodo massimo. 

Per l'importo, l'INPS confrontera i valori alla data di accesso all'esodo grazie a  valutazioni statistico-attuariali che possono indicare  se la soglia rispettata in quel momento, lo sarà anche al momento della pensione.

La verifica si articola in tre passaggi:

  • Si considera la contribuzione maturata fino alla data di accesso all'esodo, 
  • si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età che il lavoratore ha in quella data e 
  • si confronta il risultato con l'assegno sociale vigente nello stesso giorno.

Le soglie richieste per l'isopensione INPS 

La circolare ricorda che:

  •  per l'esodo verso la pensione di vecchiaia, l'importo deve essere pari o superiore all'assegno sociale
  •  per l'esodo verso la pensione anticipata a 64 anni, deve essere pari o superiore a 3 volte l'assegno sociale, con lriduzioni previste per le madri mentre
  •  per la pensione con 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi per le donne) la verifica dell'importo non è richiesta.

Nel 2026  con l'assegno sociale a 546,24 euro lordi mensili le soglie  richieste sono sono 

  • 546,24 euro per la vecchiaia e
  • per l'anticipata a 64 anni, 1.638,72 euro (3 volte), 
  • Se l'accesso all'esodo avviene entro il 2026 e il pensionamento nel 2031, si applica il moltiplicatore 3,2 e la soglia sale quindi a circa 1.747,97 euro per chi non ha figli.

Alla pensione anticipata a 64 anni si applica anche il limite previsto dall'articolo 1, comma 125, lettera b), numero 3), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, già illustrato nella circolare n. 46 del 13 marzo 2024. Per le mensilità di anticipo rispetto ai requisiti ordinari, l'importo lordo mensile non può superare cinque volte il trattamento minimo. Il limite vale anche per le prestazioni di accompagnamento e l'importo dell'assegno resta invariato per tutto il periodo di esodo.

Le istruzioni sono  già operative per l'isopensione gestita dall'INPS

Le novità per gli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà

Per l'assegno straordinario, invece, i Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali devono deliberare le modalità di accesso in coerenza con le indicazioni della circolare.