Pensione autonomi: con contributi in ritardo la decorrenza può cambiare
Con il messaggio n. 3113 del 2 ottobre 2026, l'INPS ha dato nuove indicazioni operative sulla decorrenza delle pensioni dei lavoratori autonomi nei casi in cui i contributi omessi siano regolarizzati dopo la presentazione della domanda.
Il documento richiama la circolare n. 110 del 7 ottobre 2022 e, a supporto in particolare delle strutture territoriali, individua con precisione le ipotesi in cui la decorrenza è posticipata e quelle in cui resta invariata, disciplinando le modalità di liquidazione degli assegni pensionistici successive alla regolarizzazione.
Le regole: quando il versamento ritardato fa slittare la data della pensione
L'ambito soggettivo comprende
- artigiani,
- esercenti attività commerciali,
- coltivatori diretti,
- coloni e mezzadri,
- imprenditori agricoli professionali e
- iscritti alla Gestione separata (art. 2, comma 26, legge n. 335/1995).
La regola dello slittamento concerne la pensione anticipata e i trattamenti pensionistici di invalidità e prevede che qualora, alla data della domanda, il requisito contributivo minimo non risulti perfezionato a causa di omissioni relative a periodi pregressi, e l'interessato regolarizzi tali periodi dopo la domanda ed entro i termini di decadenza dell'azione giudiziaria, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo alla regolarizzazione. È irrilevante che l'assicurato abbia già ricevuto un avviso bonario, un avviso di addebito o una cartella esattoriale. La medesima disciplina si applica ai contributi oggetto di rateizzazione, amministrativa o tramite l'Agente della riscossione, il cui pagamento si completi dopo la domanda. Se, viceversa, le rate determinanti sono versate già al momento della domanda, questa non è respinta.
Lo slittamento NON opera nelle seguenti ipotesi:
- quando la contribuzione regolarizzata non è determinante per il diritto a pensione, perché il requisito era già perfezionato e la regolarizzazione incide soltanto sull'importo, con effetto dalla decorrenza originaria;
- il requisito dipende da contribuzione corrente, la cui scadenza legale è successiva alla domanda: se il versamento avviene nei termini, la domanda è tenuta in evidenza e la decorrenza non muta;
- i redditi dell'anno di liquidazione non sono ancora noti e i relativi contributi sono determinanti: la pensione può essere liquidata in via provvisoria;
- si tratta di supplementi di pensione, liquidati sulla contribuzione versata e successivamente ricostituiti;
- il lavoratore è deceduto senza aver regolarizzato la propria posizione: i superstiti possono versare i contributi non prescritti per conseguire la pensione indiretta.
Per coltivatori diretti, coloni e mezzadri vige il principio di non frazionabilità del contributo annuo: l'annualità è valorizzata solo dopo il pagamento di tutte le rate. Per evitare lo slittamento è sufficiente che i versamenti siano effettuati entro l'ultima scadenza utile dell'anno; il mancato rispetto delle scadenze intermedie rileva ai soli fini sanzionatori. Analogamente, la presenza di debiti per sole sanzioni civili, a parità di sorte capitale integralmente versata, non preclude l'accredito dei contributi né la liquidazione, ferma l'azione di recupero.
Istruzioni operative
Inps precisa nel messaggio che:
- se la domanda è stata respinta per carenza del requisito contributivo, una volta versati i contributi determinanti è sufficiente un'istanza di riesame, anche se presentata successivamente alla regolarizzazione. Non occorrono una nuova domanda né un ricorso amministrativo. Qualora il ricorso sia comunque proposto, la sede territoriale liquida la pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla regolarizzazione e definisce il ricorso in autotutela.
- Una nuova domanda è necessaria invece se la regolarizzazione interviene oltre i termini di decadenza dell'azione giudiziaria. In tal caso la decorrenza è ancorata alla nuova domanda, ferma la verifica degli ulteriori requisiti di legge.
Viene specificato che per Data di regolarizzazione deve intendersi la data del versamento determinante per il perfezionamento del diritto. Gli uffici la accertano mediante le procedure dedicate a ciascuna gestione; per i lavoratori agricoli, mediante l'estratto conto agricoli.
Se la pensione è stata liquidata in via provvisoria e le verifiche reddituali evidenziano un importo residuo necessario per il diritto, l'INPS ne dà comunicazione tramite PEC o raccomandata A/R. Il pagamento deve avvenire in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla notifica. In caso di inadempimento, il provvedimento di concessione è annullato con effetto dalla decorrenza originaria e le somme erogate sono recuperate, con possibilità di restituzione rateale.
La stessa procedura si applica agli accertamenti unificati dell'Agenzia delle Entrate che incidono sui contributi determinanti.
L'istituto richiama gli uffici all'obbligo di indicare :
- nei provvedimenti di reiezione l'entità della contribuzione mancante;
- nei provvedimenti di liquidazione, il fatto che la decorrenza è stata determinata in base alla data del versamento.
Tabelle operativa di riepilogo
| Situazione | Effetto sulla decorrenza | Adempimento o conseguenza |
|---|---|---|
| Contributi omessi e determinanti, versati dopo la domanda (entro i termini di decadenza) | Slittamento al primo giorno del mese successivo al versamento | Domanda respinta; istanza di riesame |
| Contributi rateizzati, con ultima rata pagata dopo la domanda | Slittamento al primo giorno del mese successivo al pagamento | Istanza di riesame al completamento del pagamento |
| Rate determinanti versate già alla data della domanda | Nessuno slittamento | La domanda non è respinta |
| Contributi non determinanti (requisito già perfezionato) | Decorrenza originaria | Ricostituzione: maggiore importo dalla decorrenza originaria |
| Contribuzione corrente con scadenza successiva alla domanda | Nessuno slittamento, se il pagamento è tempestivo | Domanda tenuta in evidenza |
| Redditi dell'anno di liquidazione non ancora noti | Liquidazione in via provvisoria | Eventuale saldo da versare entro trenta giorni dalla comunicazione |
| Supplemento di pensione | Liquidazione sulla contribuzione versata | Ricostituzione dopo la regolarizzazione, con decorrenza originaria |
| Decesso senza regolarizzazione | Pensione indiretta con decorrenza ordinaria | I superstiti possono versare i contributi non prescritti |
| Regolarizzazione oltre i termini di decadenza | Decorrenza dalla nuova domanda | Presentazione di una nuova domanda di pensione |

Commenti recenti